Legge regionale 6 marzo 2009, n. 5
Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento
Bollettino Ufficiale n. 5 del 18 marzo 2009
Art. 11.
(Discariche per lo smaltimento dell'amianto)
1. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede all'individuazione di idonei siti per lo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto.
Note del Redattore:
Il comma 1 del presente articolo è stato sostituito dall' art. 4 della L.R. 3 giugno 2009, n. 19 .