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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 aprile 2008, n. 7

Norme sul sistema statistico regionale

Bollettino Ufficiale n. 3 del 16 aprile 2008

Art. 5.
(Attribuzioni della Struttura statistica)
1. Alla Struttura statistica sono attribuite, oltre a quanto previsto dall'Sito esternoarticolo 6 del d.lgs. 322/1989 , in particolare, le seguenti funzioni:
a) predisporre il Programma statistico regionale di cui all'articolo 9;
b) fornire l'informazione statistica ufficiale della Regione;
c) assicurare i rapporti con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli altri organi statali e regionali del SISTAN, nonché con gli altri Enti ed organi che compongono il SISTAR, di cui all'articolo 2;
d) assicurare il coordinamento tecnico con le strutture, Enti ed organi operanti nel settore della statistica dei paesi dell'Unione europea;
e) validare le informazioni statistiche riferite all'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 10;
f) fornire al SISTAN i dati richiesti relativi all'Amministrazione regionale;
g) coordinare, al fine di uniformare l'indirizzo tecnico metodologico, l'attività statistica degli Osservatori, degli Enti e delle Agenzie regionali e concordare altresì con gli stessi le modificazioni e le integrazioni della modulistica contenente informazioni che possano essere utilizzate anche per fini statistici;
h) predisporre, in conformità con l'ISTAT e l'EUROSTAT, sentita la Sezione tecnico-scientifica della Commissione statistica regionale, di cui all'articolo 8, le nomenclature e le metodologie di base, vincolanti per i soggetti del SISTAR, per la classificazione e la codifica dei fenomeni oggetto di rilevazione, definendo altresì le codifiche ufficiali dell'Amministrazione regionale;
i) promuovere l'attività di formazione e di aggiornamento dei referenti per la statistica della Regione e degli uffici di statistica;
j) garantire l'informazione e la fruizione dei dati statistici;
k) favorire l'avvio di studi e sperimentazioni finalizzate alla definizione di metodologie e indicatori relativi alla misurazione di fenomeni sociali ed economici non ancora compiutamente indagati, anche attraverso accordi e collaborazioni con istituti universitari ed enti di ricerca pubblici e privati;(17)

Lettera così modificata dall'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22.

l) favorire la realizzazione e la diffusione di statistiche di genere;
m) proporre le necessarie modifiche alla normativa vigente laddove siano presenti eventuali ostacoli alla produzione di statistiche di genere;
n) formulare suggerimenti e proposte finalizzati all'individuazione di nuove esigenze informative, di tematiche emergenti nonché di analisi, studi, ricerche e metodologie di particolare interesse in un'ottica di genere;
n bis) formare, gestire e aggiornare l’elenco regionale degli intervistatori-rilevatori, da istituire ai sensi della presente legge, per le rilevazioni statistiche di competenza regionale. Il suddetto elenco è costituito, inoltre, per la rilevazione di altre indagini di interesse statistico non comprese nel Programma Statistico Nazionale, come previsto dall’Accordo tra Istat e Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di attività statistiche, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali), sancito il 6 luglio 2017 dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.(3)

Lettera aggiunta dall'art. 3 della legge regionale 10 novembre 2017, n. 27.

n ter) formare, gestire e aggiornare specifici elenchi di intervistatori-rilevatori appositamente costituiti per rilevazioni statistiche affidate dall’ISTAT alla struttura statistica regionale. (12)

Lettera aggiunta dall'art. 13 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9.


Note del Redattore: