Legge regionale 3 aprile 2008, n. 7
Norme sul sistema statistico regionale
Bollettino Ufficiale n. 3 del 16 aprile 2008
Art. 13.
(Trattamento dati personali, segreto d’ufficio e segreto statistico)(13)
1. Il trattamento dei dati personali compresi nelle attività statistiche è effettuato nel rispetto del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), recepito dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 , relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)) e in particolare del principio della minimizzazione del trattamento di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera c), e 89, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 , nonché delle regole deontologiche di cui agli allegati A.3 e A.4 del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. (14)
2. Agli addetti alla Struttura statistica e ai referenti statistici, per le attività coordinate dalla Struttura statistica, si applicano le norme in materia di segreto d'ufficio e per la tutela del segreto statistico previste dal vigente ordinamento.
2 bis. I soggetti che fanno parte o partecipano al Sistema statistico regionale possono raccogliere ed ulteriormente trattare i dati personali necessari per perseguire gli scopi statistici previsti dall’articolo 6 bis del d.lgs. 322/1989 e successive modificazioni e integrazioni, dalla legge o dalla normativa comunitaria, qualora il trattamento di dati anonimi non permetta di raggiungere i medesimi scopi. (15)
2 ter. I dati personali raccolti specificamente per scopo statistico o per altri scopi possono essere ulteriormente trattati dai soggetti di cui al comma 2 bis per altri scopi statistici di interesse pubblico, ai sensi dell’articolo 6 bis, commi 3 e 4, del d.lgs. 322/1989 e successive modificazioni e integrazioni, quando questi ultimi sono chiaramente determinati e di limitata durata e secondo quanto previsto dall’articolo 2 ter del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni. (27)
2 quater. Fermo restando il principio di limitazione della finalità del trattamento, in base al quale i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e sono successivamente trattati con modalità compatibili con tali finalità, i soggetti che fanno parte del SISTAR sono autorizzati a trattare i dati personali già acquisiti da amministrazioni, enti od organismi pubblici e privati operanti sul territorio regionale, compresi gli osservatori, gli enti, le agenzie regionali e gli altri soggetti del settore regionale allargato, nell'ambito della propria attività istituzionale, ai fini delle indagini previste dal Programma statistico regionale, attraverso la condivisione, ai sensi dell’articolo 11, dei dati contenuti in archivi amministrativi o gestionali, al fine di valorizzarne l'utilizzo a fini statistici. (28)
2 quinquies. Per i trattamenti di cui ai commi 2 ter e 2 quater, la Giunta regionale con proprio atto procede alla individuazione delle finalità del trattamento, delle categorie dei soggetti interessati, dei tipi di dati utilizzati, delle fonti utilizzate, delle modalità del trattamento, dei tempi di conservazione, delle misure di sicurezza ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2016/679, delle categorie dei soggetti destinatari dei dati e delle principali variabili acquisite. (29)
Note del Redattore:
Lettera inserita dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 e soppressa dall'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 .
Comma modificato dall'art. 6 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 29 e così ulteriormente modificato dall'art. 36 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 22 .
Comma già modificato dall'art. 13 della legge regionale 19 maggio 2020, n. 9 e così successivamente sostituito dall'art. 3 della legge regionale 27 ottobre 2022, n. 13 .