Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 8.
(Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione)
1. La Giunta regionale, in conformità a quanto previsto nel Piano triennale e sulla base delle analisi sull'andamento del mercato del lavoro regionale svolte dall'Osservatorio, approva il Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione, previo parere, per quanto di rispettiva competenza, della Commissione di Concertazione e del Comitato Istituzionale (4)

Comma già modificato dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

.
2. Il Piano d'Azione Regionale individua gli interventi da attuarsi nell'anno successivo fra quelli previsti nella presente legge, indicando in particolare:
a) la ripartizione del Fondo Regionale per l'Occupazione, in conformità ai criteri di cui al Piano triennale, e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, fra le varie misure ed i tipi di spesa, assicurando per ciascuna tipologia di intervento un'equa suddivisione tra i generi, a parità di condizioni, e tenendo conto altresì di quanto previsto al comma 3 (5)

Lettera così modificata dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

;
b) i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al Titolo III, nonché i criteri per la concessione e la revoca delle agevolazioni, con indicazione dei titoli di preferenza nell'accesso alle agevolazioni medesime, anche con riferimento ad aree territoriali con particolari difficoltà socio-economiche ed occupazionali;
c) le eventuali possibilità di cumulo degli incentivi di cui alla presente legge con altri incentivi previsti da normative regionali, statali e comunitarie;
d) le modalità ed i termini per le ispezioni ed i controlli sull'utilizzo dei finanziamenti di cui alla presente legge;
d bis) le azioni e gli interventi sperimentali, specificandone gli ambiti di realizzazione, i settori di intervento, la tempistica e gli indicatori per la verifica (6)

Lettera aggiunta dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

;
d ter) i criteri, i parametri e, sulla base della rilevazione dei fabbisogni, i mezzi finanziari necessari per l'attuazione della presente legge, sia per l'assegnazione dei fondi alle Province sia per la ripartizione degli stessi tra le diverse tipologie di intervento (7)

Lettera aggiunta dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

;
d quater) l'individuazione delle situazioni comportanti il rischio di esclusione a motivo dell'età o della lunga disoccupazione, ai fini dell'articolo 39 (8)

Lettera aggiunta dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

;
d quinquies) la definizione della giovane età, ai fini dell'articolo 45, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (9)

Lettera aggiunta dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

;
d sexies) l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi di cui alla l.r. 30/2007 , i criteri generali per il riparto delle risorse finanziarie fra i medesimi nonché le diverse tipologie di intervento (10)

Lettera aggiunta dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

.
3. Nella ripartizione del Fondo regionale per l'occupazione, la Regione assegna, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 17 relativa all'anno precedente, una quota aggiuntiva di finanziamenti non inferiore al cinque per cento delle risorse complessive alle Province che abbiano raggiunto i migliori risultati in termini di efficienza e di efficacia per quanto attiene la crescita occupazionale del loro territorio in rapporto alle risorse a disposizione. I risultati sono misurati sulla base di idonei indicatori, omogenei su base territoriale, individuati dalla Giunta regionale.
4 bis. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi svolte dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro di cui all'articolo 18 nonché degli esiti delle attività di monitoraggio effettuate a livello regionale in materia di lavori pubblici e di salute e prevenzione sul lavoro, presenta al Consiglio regionale-Assemblea legislativa una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nell'anno precedente, i principali risultati ottenuti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge nonché della l.r. 30/2007 (11)

Comma aggiunto dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 106 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 108 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 109 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così nuovamente modificato dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 111 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall' art. 112 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Inserisce i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater nell' art. 8 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Sostituisce con i commi 2 e 2 bis il comma 2 dell' art. 11 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 39 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e successivamente abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 44 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 47 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così nuovamente modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi nota n. 93.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. Vedi note 80 e 81.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .