Art. 24.
(Definizione del Sistema regionale dei servizi al lavoro)
1. Il Sistema regionale dei servizi al lavoro è l'insieme delle strutture delle Province e dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della presente legge ed è finalizzato ad offrire alle persone ed alle imprese, in modo specifico ed individualizzato, il supporto e l'assistenza necessari a sviluppare e qualificare l'occupazione. Interviene per favorire il soddisfacimento delle aspirazioni professionali ed opera in particolare nei confronti delle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione, in situazioni di lavoro precario e verso le persone svantaggiate ed a rischio di esclusione sociale. E' rivolto altresì a supportare lo sviluppo delle imprese attraverso la valorizzazione e la qualificazione delle risorse umane.
2. Il Sistema si avvale, attraverso apposite intese, della collaborazione delle Agenzie per il lavoro autorizzate a svolgere i servizi di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione di personale, nonché degli altri soggetti autorizzati ai sensi del
d.lgs. 276/2003 .
3. Il Sistema si avvale inoltre della collaborazione, tramite opportune intese, degli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza, operanti sul territorio regionale, al fine di coordinare i servizi e le attività amministrative in materia di lavoro.
4. Ferma restando la funzione di coordinamento territoriale spettante alle Province, il Sistema si avvale altresì della cooperazione di Comuni e Comunità Montane, quali enti posti a presidio delle esigenze espresse a livello locale dalle persone che sono in cerca di occupazione e dai datori di lavoro che offrono opportunità di impiego.
5. Il Sistema di cui al comma 1 eroga le seguenti prestazioni:
a) consulenza e informazione, anche per via telematica, in materia di:
1) servizi, strumenti ed incentivi per l'accesso al lavoro;
2) funzionamento ed opportunità del mercato del lavoro e del sistema formativo;
3) quadro normativo ed applicazione della contrattualistica;
4) opportunità per le aziende per la creazione di nuove imprese;
5) sviluppo di lavoro autonomo, autoimpiego ed autoimprenditoria;
6) servizi al lavoro e fonti di informazioni in materia;
7) sviluppo imprenditoriale, in particolare tramite la promozione delle risorse umane;
b) orientamento al lavoro ed alle nuove professioni;
c) promozione, consulenza e supporto tecnico relativamente alle attività di formazione professionale;
d) assistenza alle persone nella valutazione delle proprie competenze e capacità professionali, anche mediante bilanci di competenze;
e) proposta e supporto relativamente alle attività di tirocinio e assimilate;
f) supporto alla mobilità geografica dei lavoratori;
g) preselezione e incrocio tra domanda ed offerta di lavoro;
h) accompagnamento nella ricerca di prima o nuova occupazione;
i) realizzazione di interventi mirati di promozione ed assistenza nell'inserimento al lavoro;
j) supporto alla ricollocazione professionale;
k) accompagnamento al lavoro per le persone portatrici di disabilità o in situazioni di svantaggio sociale;
l) promozione delle pari opportunità;
m) mediazione interculturale per lavoratori stranieri immigrati;
n) altri servizi specifici previsti dalla presente legge.
6. Le Province partecipano direttamente al Sistema dei servizi al lavoro tramite i Centri per l'impiego di cui all'
articolo 16 della l.r. 27/1998 . Esse possono tuttavia integrare la realizzazione dei servizi al lavoro mediante stipula di apposita convenzione con i soggetti di cui all'articolo 26.
7. Le prestazioni del Sistema dei servizi al lavoro costituiscono attività di pubblico servizio e sono erogate a favore di tutti i soggetti aventi titolo, lavoratori e datori di lavoro, senza alcuna discriminazione, nel rispetto del principio di pari opportunità e con particolare attenzione alle situazioni personali e aziendali di debolezza sul mercato del lavoro. In particolare le prestazioni sono erogate:
b) nei confronti dei datori di lavoro, senza oneri a carico dei medesimi, fatte salve le prestazioni espressamente individuate dalla Giunta regionale.
8. La Giunta regionale definisce i criteri per la formulazione delle intese collaborative e delle convenzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 26.