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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 18.
(Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro)(85)

Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

1. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 dell'articolo 17 è istituito l'Osservatorio sulle politiche educative e formative regionali e sul mercato del lavoro.(86)

Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

2. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio, svolge e promuove, secondo le direttive indicate nel Piano triennale ed in modo integrato con le attività di monitoraggio e di osservatorio sul mercato del lavoro locale svolte dalle Province, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione nonché svolge funzioni di osservatorio sulla cooperazione, raccogliendo ed elaborando informazioni economiche, storiche e sociologiche sullo stato e lo sviluppo della cooperazione regionale (19)

Comma già modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

.
3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) svolgere analisi sull'andamento generale del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale;
b) svolgere analisi specifiche sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l'economia regionale;
c) studiare, promuovere e gestire specifici progetti di ricerca su particolari aree del mercato del lavoro;
d) svolgere studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di genere, alle dinamiche salariali ed all'integrazione lavorativa degli immigrati;
e) individuare i mutamenti in atto o prevedibili nelle professionalità e nella composizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro anche con riguardo ai processi di mobilità nell'Unione Europea;
f) procedere al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, sulla base di intese stipulate tra la Regione e gli enti istituzionali competenti in materia;
g) svolgere indagini su particolari categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla regolarità, alla qualità del lavoro ed alle molestie sui luoghi di lavoro;
h) accertare ed aggiornare costantemente l'andamento delle iscrizioni e della conclusione dei corsi nella scuola dell'obbligo, nella scuola media superiore, nell’Università e nella formazione professionale; (87)

Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

h bis) monitorare i successi formativi dei corsi di formazione professionale e l’incidenza delle qualifiche professionali rilasciate sul mercato del lavoro; (88)

Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

h ter) identificare azioni innovative nel campo della didattica, della formazione e della ricerca docimologica; (89)

Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

h quater) operare il monitoraggio sul sistema regionale del diritto allo studio e sull’efficacia degli interventi messi in atto; (90

Lettera inserita dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

i) elaborare e sperimentare standard e metodologie per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro;
j) rilevare ed elaborare costantemente, sulla base dei criteri e delle metodologie definiti nel Piano triennale, i dati utili alla verifica di efficacia e di efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro (20)

Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

;
k) analizzare e verificare costantemente i dati amministrativi del Sistema Informativo del Lavoro di competenza dei Centri per l'impiego provinciali, proporre metodologie per assicurare il loro valore statistico ed effettuare le relative elaborazioni ed indagini;
k bis) acquisizione di elementi conoscitivi sul sistema cooperativo regionale, sulla diffusione della cultura e della pratica cooperativa, dei suoi valori e principi (21)

Lettera inserita dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

;
k ter) costante monitoraggio della realtà cooperativa nel territorio ligure, in particolare sull'utilizzo delle forme di lavoro, sulla situazione degli andamenti occupazionali, sull'andamento economico del sistema cooperativo a livello globale e settoriale (22)

Lettera inserita dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

;
k quater) analisi e studio delle problematiche strutturali e congiunturali relative al settore della cooperazione nel contesto del sistema economico internazionale, nazionale e regionale (23)

Lettera inserita dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

;
k quinquies) studi e ricerche sulla cooperazione anche di carattere settoriale o locale (24)

Lettera inserita dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

;
k sexies) informazione sull'attività svolta dal sistema della cooperazione regionale (25)

Lettera inserita dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

;
k septies) valutazione dell'efficacia degli interventi regionali sul sistema cooperativo (26)

Lettera inserita dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

;
k octies) garanzia di articolazione delle indagini su base provinciale nonché adeguate forme di divulgazione (27)

Lettera inserita dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

.
4. L'Osservatorio garantisce l'articolazione delle indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.
5. L'Osservatorio dispone delle attrezzature necessarie per la propria attività, con particolare riguardo ai collegamenti informatici con le banche dati rilevanti in materia. Esso opera in stretto collegamento con i servizi competenti per le diverse attività economiche, stabilisce collegamenti operativi con i Centri di ricerca, di informazione ed analisi economica esistenti a livello regionale, nazionale e comunitario e può avvalersi, mediante convenzioni, delle Università, di qualificati istituti scientifici nazionali o operanti nelle strutture della Comunità Europea, nonché di organismi od esperti di elevata capacità professionale.
6. La Regione, attraverso l'Osservatorio, anche con la partecipazione delle parti sociali, stabilisce adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato del lavoro e sulle condizioni lavorative svolte da Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, enti bilaterali ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati. Per le finalità di cui al presente comma, la Regione può stipulare apposite convenzioni.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall' art. 106 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma già modificato dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 108 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma già modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 109 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .

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Comma modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così nuovamente modificato dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così sostituito dall' art. 111 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così sostituita dall' art. 112 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Inserisce i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater nell' art. 8 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

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Sostituisce con i commi 2 e 2 bis il comma 2 dell' art. 11 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

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Comma già sostituito dall'art. 39 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e successivamente abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 44 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 47 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così nuovamente modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 93.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014 .

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Nota soppressa. Vedi note 80 e 81.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .