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Legge regionale 1 agosto 2008, n. 26

Integrazione delle politiche di pari opportunità di genere in Regione Liguria

Bollettino Ufficiale n. 11 del 6 agosto 2008

Art. 12.
(Disposizioni per il Comitato regionale delle comunicazioni)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com) tiene conto di quanto disposto dall'articolo 11 nell'ambito delle funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com)) e successive modificazioni.
2. Ai fini del comma 1, il Comitato effettua la rilevazione di contenuti discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta ai diversi orientamenti sessuali e identità di genere della persona nella programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, secondo le disposizioni di cui alla l.r. 5/2001 .
3. Il Comitato può formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione dei principi di parità, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione e istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione.