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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Bollettino Ufficiale n. 6 del 18 giugno 2008

Art. 52.
(Modalità per il controllo da parte della Provincia o della Città metropolitana degli abusi urbanistico-edilizi)(300)

Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

1. Il Segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione, e trasmette i dati anzidetti all'autorità giudiziaria competente, al Presidente della Provincia o della Città metropolitana e, tramite l'Ufficio territoriale del Governo, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. (256)

Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

2. Al fine dell'esercizio del potere di controllo in via sostitutiva della Provincia o della Città metropolitana di cui all'articolo 40, gli elenchi mensili che il Segretario comunale è tenuto a redigere devono contenere inoltre l'indicazione:(257)

Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

a) di tutti gli accertamenti effettuati dagli uffici comunali, anche a seguito di rapporto di polizia giudiziaria, in relazione ad opere realizzate in assenza di titolo abilitativo ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali come definite all'articolo 44;
b) di tutti i provvedimenti cautelari o definitivi correlativamente assunti dal Comune nei confronti delle opere di cui alla lettera a);
c) delle violazioni paesistico-ambientali e dei provvedimenti cautelari o sanzionatori assunti dal Comune nell'esercizio delle funzioni ad esso sub-delegate.
3. Il Segretario comunale è tenuto ad inviare gli elenchi previsti al comma 2 anche se negativi, entro il quinto giorno del mese successivo a quello cui gli elenchi stessi si riferiscono.
4. Il potere di controllo in via sostitutiva di cui all'articolo 40 è esercitato quando il Comune:
a) non ordini la immediata sospensione dei lavori, se ancora in corso, ovvero non adotti i definitivi provvedimenti sanzionatori entro quarantacinque giorni dall'accertamento dell'abuso;
b) non verifichi la regolarità delle opere e non disponga gli atti conseguenti entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 40, comma 5;
c) non proceda alla verifica della regolarità delle opere entro sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione da parte di soggetti pubblici, diversi dagli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, o da privati, fermo restando quanto previsto alla lettera a) in caso di accertata abusività dell'opera.
5. L'inerzia di cui al comma 4 si verifica inoltre allorché il Comune non assuma i definitivi provvedimenti entro quarantacinque giorni dalla notifica dell'ordine di sospensione dei lavori.
6. Qualora dagli elenchi di cui al comma 2 risulti l'inerzia del Comune nei confronti di opere realizzate in assenza di titolo abilitativo ovvero in totale o parziale difformità dal medesimo o con variazioni essenziali, la Provincia o la Città metropolitana, entro dieci giorni dal ricevimento degli elenchi stessi, invita il Comune a provvedere in merito entro il termine di cinque giorni.(258)

Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

7. Decorso tale termine senza che il Comune abbia comunicato la determinazione assunta in proposito, la Provincia o la Città metropolitana, nei successivi trenta giorni, emette il pertinente provvedimento di sospensione o demolizione o ripristino dello stato dei luoghi ovvero di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria a norma della presente legge. Tale provvedimento è notificato:(259)

Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

a) al Comune per la sua esecuzione;
b) al proprietario e al responsabile dell'abuso e, in caso di difformità dal titolo abilitativo, al titolare dello stesso e comunque al committente, al costruttore e al direttore dei lavori;
c) alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'esercizio dell'azione penale;
d) al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti per il tramite dell'Ufficio territoriale del Governo.
8. La sospensione non può avere una durata superiore a tre mesi dalla data della notifica entro i quali sono adottate le misure necessarie per eliminare le ragioni della difformità, ovvero, ove non sia possibile, per la rimessa in pristino.
9. Nel provvedimento provinciale o metropolitano di cui al comma 7 è assegnato un congruo termine entro cui il responsabile dell'abuso è tenuto a procedere, a proprie spese e ferme restando le sanzioni penali, all'esecuzione del provvedimento stesso ovvero al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria. Scaduto inutilmente tale termine: (260)

Comma così modificato dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

a) la Provincia o la Città metropolitana dispone l'esecuzione in danno dei lavori; (261)

Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

b) il Comune è tenuto alla riscossione della sanzione.(262)

Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.


Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 217)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 219)

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Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e ulteriormente modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa (v. nota 225).

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Nota soppressa (v. nota 225).

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Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 e così ulteriormente modificato dal comma 6 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Nota soppressa (v. nota 229)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (v. nota 234)

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Nota soppressa (vedi nota 185)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Articolo già sostituito dall' art. 22 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9, così nuovamente sostituito dall'art. 18 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 , sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall'art. 24 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 e sostituito dall'art. 29 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9.

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Rubrica già modificata dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così sostituita dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Alinea già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Articolo già sostituito dall'art. 35 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Articolo già sostituito dall' art. 37 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 255)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (c. nota 269)

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Articolo già sostituito dall' art. 39 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 ulteriormente sostituito dall' art. 40 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente sostituito dall'art. 35 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo inserito dall' art. 41 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 42 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall' art. 43 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Nota soppressa. (v. nota 304)

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Nota soppressa. (v. nota 304)

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Nota soppressa (v. nota 294)

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Articolo modificato dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 , successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e, infine, abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 80)

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Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e successivamente abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017,n. 15 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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(98) Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. ntoa 231)

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(100) Nota soppressa (v. nota 231)

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(101) Nota soppressa (v. nota 231)

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(102) Nota soppressa (v. nota 231)

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(103) Nota soppressa (v. nota 232)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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(105) Nota soppressa (v. nota 233)

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(106) Nota soppressa (v. nota 233)

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(107) Nota soppressa (vedi nota 185).

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(108) Nota soppressa (v. nota 41)

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(109) Nota soppressa (v. nota 41)

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(126) Nota soppressa (v. nota 48).

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Nota soppressa (v. nota 48)

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(128) Nota soppressa (v. nota 48)

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(129) Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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(132) Nota soppressa (v. nota 65)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 297)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (vedi nota 185).

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Lettera modificata dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 ed ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 . Detto articolo 6 successivamente è stato oggetto di abrogazione da parte dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 .

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 218).

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 3, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 4, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Comma abrogato dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218).

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. ntoa 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e così nuovamente sostituito dall'art. 16 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. Sito esterno231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente così sostituita dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2107, n. 15 .

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Lettera aggiunta dal comma 21 primo trattino dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo trattino del comma 21 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .Lettera successivamente abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 62)

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Nota soppressa (v. nota 65)

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Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Secondo quanto previsto dal comma 28 del medesimo articolo, i Comitati tecnici urbanistici delle province istituiti e in esercizio ai sensi del previgente articolo 54 restano in carica fino all'insediamento delle nuove amministrazioni provinciali. Articolo successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 290)

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Comma già modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 62)

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Nota soppressa (v. nota 63)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 20217, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 40 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 23 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , articolo successivamente abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .