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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Bollettino Ufficiale n. 6 del 18 giugno 2008

Art. 13
1. Costituiscono mutamenti della destinazione d’uso rilevanti sotto il profilo urbanistico ed edilizio le forme di utilizzo dell’immobile o della singola unità immobiliare comportanti il passaggio ad una diversa categoria funzionale tra quelle di seguito indicate, ancorché non accompagnate dall’esecuzione di opere edilizie:
a) residenza, comprensiva delle civili abitazioni, delle residenze in funzione della conduzione di attività rurali e delle residenze specialistiche per alloggi protetti per anziani, studenti, disabili, case famiglia e comunità civili, religiose, assistenziali, convitti, foresterie, alloggi di servizio per il personale di attività pubbliche, studi ed uffici professionali compatibili con la residenza, strutture ricettive all'interno di unità abitative ai sensi della vigente normativa regionale in materia di attività turistico-ricettive;
b) turistico-ricettiva, comprensiva delle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere definite dalla vigente normativa regionale in materia;
c) produttiva e direzionale, comprensiva delle attività artigianali di produzione di beni e servizi, delle attività industriali, logistiche per il trasporto, la movimentazione, il deposito di merci e prodotti, la distribuzione all'ingrosso delle merci, delle attività terziarie e delle attività direzionali separate dalle sedi operative delle imprese e delle attività per la produzione, lo stoccaggio e la distribuzione di energia anche da fonti rinnovabili;
d) commerciale, comprensiva delle attività per la distribuzione al dettaglio, delle attività di servizio alla persona ed all'impresa e dei pubblici esercizi, definite dalla vigente normativa regionale in materia;
e) rurale, comprensiva delle attività di produzione agricola, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti agricoli, delle attività di allevamento, lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione diretta dei prodotti di allevamento, delle attività di coltivazione, lavorazione e trasformazione dei prodotti della filiera del bosco;
f) autorimesse e rimessaggi, comprensiva delle autorimesse, box e parcheggi all'aperto di natura non pertinenziale rispetto ad altre destinazioni d'uso, rimessaggi per veicoli o rimorchi ad uso privato, per imbarcazioni ed attrezzature per la nautica, magazzini e depositi ad uso privato non funzionali ad attività appartenenti alle altre destinazioni d'uso;
g) servizi, comprensiva delle attività per i servizi pubblici anche in regime convenzionato per l'uso pubblico, dei servizi speciali per le installazioni logistiche del trasporto pubblico, dei mercati annonari e dei macelli pubblici.
2. E’ sempre ammesso il passaggio all’interno di una delle categorie funzionali di cui al comma 1 ad una delle forme di utilizzo ivi indicate. I piani urbanistici comunali possono stabilire limitazioni relativamente ad interventi comportanti il passaggio da una forma di utilizzo all’altra all’interno della stessa categoria funzionale soltanto in caso di interventi di sostituzione edilizia e di nuova costruzione di edifici oppure per assicurare la compatibilità di tali interventi con la normativa in materia di tutela dell’ambiente.
3. La destinazione d’uso di un fabbricato o di una unità immobiliare è quella prevalente in termini di superficie utile o di superficie coperta come risultante dal pertinente titolo abilitativo edilizio o, in assenza o indeterminatezza del titolo, dalla classificazione catastale attribuita in sede di primo accatastamento oppure da altri atti probanti successivi all’accatastamento. (220)

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.


Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 217)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 219)

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Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e ulteriormente modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa (v. nota 225).

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Nota soppressa (v. nota 225).

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Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 e così ulteriormente modificato dal comma 6 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Nota soppressa (v. nota 229)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (v. nota 234)

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Nota soppressa (vedi nota 185)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Articolo già sostituito dall' art. 22 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9, così nuovamente sostituito dall'art. 18 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 , sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall'art. 24 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 e sostituito dall'art. 29 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9.

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Rubrica già modificata dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così sostituita dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Alinea già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Articolo già sostituito dall'art. 35 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Articolo già sostituito dall' art. 37 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 255)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (c. nota 269)

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Articolo già sostituito dall' art. 39 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 ulteriormente sostituito dall' art. 40 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente sostituito dall'art. 35 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo inserito dall' art. 41 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 42 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall' art. 43 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Nota soppressa. (v. nota 304)

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Nota soppressa. (v. nota 304)

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Nota soppressa (v. nota 294)

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Articolo modificato dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 , successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e, infine, abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 80)

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Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e successivamente abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017,n. 15 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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(98) Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. ntoa 231)

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(100) Nota soppressa (v. nota 231)

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(101) Nota soppressa (v. nota 231)

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(102) Nota soppressa (v. nota 231)

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(103) Nota soppressa (v. nota 232)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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(105) Nota soppressa (v. nota 233)

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(106) Nota soppressa (v. nota 233)

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(107) Nota soppressa (vedi nota 185).

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(108) Nota soppressa (v. nota 41)

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(109) Nota soppressa (v. nota 41)

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(126) Nota soppressa (v. nota 48).

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Nota soppressa (v. nota 48)

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(128) Nota soppressa (v. nota 48)

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(129) Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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(132) Nota soppressa (v. nota 65)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 297)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (vedi nota 185).

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Lettera modificata dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 ed ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 . Detto articolo 6 successivamente è stato oggetto di abrogazione da parte dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 .

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 218).

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 3, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 4, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Comma abrogato dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218).

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. ntoa 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e così nuovamente sostituito dall'art. 16 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. Sito esterno231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente così sostituita dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2107, n. 15 .

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Lettera aggiunta dal comma 21 primo trattino dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo trattino del comma 21 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .Lettera successivamente abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 62)

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Nota soppressa (v. nota 65)

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Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Secondo quanto previsto dal comma 28 del medesimo articolo, i Comitati tecnici urbanistici delle province istituiti e in esercizio ai sensi del previgente articolo 54 restano in carica fino all'insediamento delle nuove amministrazioni provinciali. Articolo successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 290)

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Comma già modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 62)

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Nota soppressa (v. nota 63)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 20217, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 40 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 23 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , articolo successivamente abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .