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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 15

Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

Bollettino Ufficiale n. 5 dell' 11 giugno 2008

TITOLO III
CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE E CONTRIBUTI PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA IN LIGURIA (5)

Rubrica così modificata dall'art. 3 della l.r. 24 febbraio 2014, n. 2 .

Art. 6.
(Iniziative ammesse)
1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c) le iniziative concernenti:
a) l'acquisto ed il miglioramento di impianti, macchinari, arredi e attrezzature, ivi compresi gli interventi per l'adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza e di accessibilità per disabili per le seguenti strutture: strutture ricettive esistenti e classificate albergo, albergo diffuso, residenza d'epoca, residenza turistico-alberghiera, locanda, campeggio, villaggio turistico, parco per vacanze, limitatamente ad interventi coerenti con la trasformazione in campeggio o villaggio turistico, casa per ferie, ostello per la gioventù, affittacamere in possesso della classificazione attribuita dalla Provincia a norma del Titolo VI, Capo II della l.r. 2/2008 , rifugi alpini o escursionistici nonché case e appartamenti per vacanze limitatamente alle unità abitative di proprietà del gestore;
b) la riqualificazione ed il miglioramento di stabilimenti balneari e l'allestimento di spiagge libere attrezzate;
c) l'allestimento e l'organizzazione in comune di servizi di prenotazione o complementari all'attività ricettiva;
d) la realizzazione, la riqualificazione e il miglioramento di parchi tematici.
Art. 7.
(Soggetti destinatari e misure del contributo)
1. I contributi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) sono concessi:
a) alle P.M.I. titolari delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), b) e d);
b) ai consorzi o cooperative di operatori nei quali sia maggioritaria la presenza di imprese turistiche, titolari delle attività di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c);
1bis. Nel caso di P.M.I. che svolgono attività ricettiva, i contributi sono accessibili solo se il ricavato o fatturato dell’attività ricettiva degli ultimi tre anni deriva in misura prevalente dall’attività turistica. Nel fatturato o ricavato non sono computate attività conseguenti a calamità naturali, altri eventi determinati da calamità naturali, incidenti di particolare rilevanza o l’esecuzione di specifici provvedimenti coattivi. (11)

Comma inserito dall'art. 1 della l.r. 6 maggio 2019, n. 6.

2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a) la misura del contributo è prevista fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Per i soggetti di cui al comma 1 lettera b) la misura del contributo è prevista fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
4. Il limite massimo di spesa ammissibile a contributo è pari a euro 150.000,00.
Art. 8.
(Bando annuale)
1. La Regione sulla base degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di cui all'articolo 7 della l.r. 28/2006 , emana annualmente, entro il termine di cui all'articolo 5 comma 3, un bando per la selezione delle domande relative ai contributi di cui all'articolo 6, determinando lo stanziamento annuale complessivo.
1 bis. Le graduatorie relative ai bandi di cui al comma 1 hanno vigenza sino ad un limite massimo di anni tre dalla data di apertura dei termini di presentazione delle domande. (2)

Comma aggiunto dall' art. 10 della l.r. 14 maggio 2013, n. 14.

Art.8 bis
(Iniziative di internazionalizzazione dell’offerta turistica ammesse a contributo) (6)

Articolo inserito dall'art. 4 della l.r. 24 febbraio 2014, n. 2 .

1. Sono ammesse a contributo ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera c bis), le iniziative finalizzate all’internazionalizzazione, la promozione e la commercializzazione all’estero delle proposte e dei prodotti turistici della Liguria ed in particolare:
a) partecipazione a manifestazioni fieristiche, work-shop, incontri d’affari e conferenze di settore all’estero o svolte in Italia con qualifica internazionale;
b) realizzazione, stampa e diffusione di cataloghi, repertori, depliant ed altro materiale informativo in lingua estera;
c) organizzazione in Liguria di educational, work-shop, manifestazioni fieristiche, eventi per operatori esteri della domanda turistica;
d) campagne di comunicazione o promozione all’estero, anche attraverso internet;
e) realizzazione di siti Internet, blog, pagine di social network in lingue estere;
f) altre iniziative finalizzate al commercio elettronico internazionale.
Art. 8 ter
(Soggetti destinatari e misura del contributo) (7)

Articolo inserito dall'art. 4 della l.r. 24 febbraio 2014, n. 2 .

1. I contributi di cui all’articolo 3, comma 1, lettera c bis), sono concessi a fondo perduto ad aggregazioni e reti d’impresa, anche di natura temporanea, finalizzate a favorire l’internazionalizzazione dei soggetti partecipanti, costituite per almeno due terzi da imprese turistico-ricettive o agenzie di viaggio, o tour operator.
2. La misura del contributo è prevista sino ad un massimo dell’80 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
3. Il limite massimo del contributo assentibile è pari ad euro 200.000,00.
Art. 8 quater
1. La Regione, sulla base degli obiettivi strategici contenuti nel Piano di cui all’articolo 7 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 28 (Organizzazione turistica regionale) e successive modificazioni ed integrazioni, emana bandi per la selezione delle domande relative ai contributi di cui all’articolo 8 bis, determinando l’ammontare delle risorse al suddetto bando destinate.
Art. 8 quinquies
(Finanziamento delle iniziative di internazionalizzazione) (9)

Articolo inserito dall'art. 4 della l.r. 24 febbraio 2014, n. 2 .

1. Al fine di finanziare le iniziative di cui all’articolo 8 bis è istituito un fondo presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico – FI.L.S.E. S.p.A. con una dotazione di euro 200.000,00.