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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 15

Incentivi alle piccole e medie imprese (P.M.I.) per la qualificazione e lo sviluppo dell'offerta turistica.

Bollettino Ufficiale n. 5 dell' 11 giugno 2008

Art. 11.
(Vincolo di destinazione)
1. Gli immobili oggetto degli interventi ammessi a contributo ai sensi della presente legge sono vincolati alla loro specifica destinazione d'uso per la durata di anni dieci decorrenti dalla data di trascrizione del vincolo presso la competente Agenzia del territorio. La trascrizione è obbligatoria ed è a carico dei beneficiari.
2. Fatto salvo quanto previsto per le strutture ricettive ai sensi della legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1 (Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali), la Regione può autorizzare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile quando venga comprovata, mediante presentazione di idonea documentazione, la sopravvenuta impossibilità al mantenimento del vincolo ovvero la non convenienza economica dell'attività.
3. L'autorizzazione di cui al comma 2 è concessa previa restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento del vincolo, maggiorate degli interessi legali. (10)

Comma così sostituito dall'art. 5 della l.r. 24 febbraio 2014, n. 2.