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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1

Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali

Bollettino Ufficiale n. 1 del 13 febbraio 2008

Art. 6.
(Alberghi fruitori di agevolazioni regionali)
1. Per le strutture ricettive vincolate ai sensi dell’articolo 2, comma 1, beneficiarie di agevolazioni regionali, l’accoglimento della richiesta di svincolo ai sensi dell’articolo 2, commi 2, 2 bis, 3 e 4 e dell’articolo 2 bis è subordinato alla restituzione delle agevolazioni percepite, proporzionalmente ridotte per il periodo di mantenimento dell’impegno sottoscritto, maggiorate degli interessi legali. (36)

Comma così sostituito dall'art. 66 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .


Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall'art. 65 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Il comma era già stato sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4

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Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 65 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 97 dalla stessa L.R. 29/2015 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 37.

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 .

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Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .