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Note del Redattore:

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Abrogata dall'art. 25 della L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 . Il comma 4 del medesimo articolo 25 stabilisce che rimangono in vigore le modifiche già inserite nelle relative leggi regionali apportate dall'articolo 9 della l.r. 39/2008 e successive modificazioni e integrazioni. Esse riguardano gli articoli 91 e 101 della L.R. 18/1999 e gli articoli 34 e 41 della L.R. 20/2006 .