TITOLO I
PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ, METODI E RUOLI
CAPO I
PRINCIPI GENERALI, FINALITÀ E METODI
Art. 1.
(Principi generali)
1. La Regione, nel rispetto della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione nazionale, dell'ordinamento dell'Unione Europea e dello Statuto regionale, riconosce il lavoro come diritto fondamentale della persona e come risorsa essenziale per lo sviluppo economico e sociale. La Regione attua politiche per il lavoro rivolte al pieno impiego, alla valorizzazione e qualificazione delle risorse umane ed alla trasformazione dei rapporti di lavoro precario in rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
2. La Regione promuove, attraverso adeguate politiche attive e tramite il Sistema regionale dei servizi al lavoro di cui al titolo II, integrato con il sistema dell'istruzione e della formazione professionale, la crescita delle competenze dei lavoratori e delle capacità imprenditoriali, ai fini del migliore impiego delle risorse umane e del pieno sviluppo economico e sociale della comunità ligure. Particolare attenzione è rivolta agli interventi diretti alla salvaguardia occupazionale, alla promozione delle pari opportunità ed al sostegno dei lavoratori in situazioni di difficoltà e svantaggio sociale.
4. La Regione disciplina le funzioni relative alle politiche dell'occupazione ed organizza il mercato del lavoro regionale nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e riconosce il ruolo dei servizi al lavoro ed, in particolare, della rete pubblica delle Province e degli altri enti locali, valorizzando la collaborazione tra le diverse istituzioni e la concertazione sociale.
5. La Regione e gli enti competenti esercitano le funzioni di cui alla presente legge assumendo come principio fondamentale e criterio generale delle proprie attività la trasparenza delle informazioni relative alle opportunità di studio, di formazione e di lavoro.
Art. 2.
(Finalità)
1. Le politiche regionali in materia di mercato del lavoro sono volte a perseguire le seguenti finalità:
a) promuovere la piena e buona occupazione, favorendo l'instaurazione di condizioni lavorative stabili e durature che contribuiscano alla qualità della vita dei lavoratori, sviluppando ogni azione tendente a superare il ricorso a forme di lavoro precario per favorire la stabilizzazione dei rapporti contrattuali a tempo indeterminato;
b) valorizzare le risorse umane e far crescere le competenze ed i saperi delle persone, quale strategia prioritaria per sostenere lo sviluppo, l'innovazione e la competitività del sistema produttivo;
c) promuovere le pari opportunità nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e superare ogni forma di discriminazione legata all'appartenenza e all'identità di genere, all'età, alle fasi della vita, alla cittadinanza, alla razza e all'origine etnica, alle forme di convivenza, agli orientamenti politici, religiosi e sessuali;
d) semplificare le procedure amministrative e facilitare l'accesso ai servizi ed alle informazioni secondo criteri di garanzia e trasparenza;
e) qualificare i servizi pubblici al lavoro e migliorare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro;
f) favorire la conciliazione tra tempi di lavoro e di vita, con particolare riferimento alle esigenze familiari ed alle cure parentali;
g) rafforzare la coesione e l'integrazione sociale, promuovendo l'inserimento e la permanenza al lavoro delle persone a rischio di esclusione, con particolare riferimento alle aree della disabilità e del disagio sociale, nella prospettiva della centralità e della piena valorizzazione della persona;
h) sostenere l'inserimento lavorativo dei cittadini immigrati, in coerenza con i principi e gli obiettivi della normativa nazionale in materia e della
legge regionale 20 febbraio 2007, n. 7 (Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati);
i) sostenere le iniziative volte alla tutela del reddito, in particolare a favore delle persone che non usufruiscono di ammortizzatori sociali;
j) promuovere, in coerenza con l'evoluzione del sistema produttivo e degli scambi commerciali, i processi di mobilità geografica, anche internazionale, dei lavoratori, al fine di accrescere le loro capacità professionali e favorire la circolazione delle persone in Europa;
k) agevolare il completamento della vita lavorativa attraverso la realizzazione di specifici progetti;
l) effettuare la raccolta e l'analisi dei dati e delle informazioni sull'andamento del mercato del lavoro, compresi quelli relativi ai rapporti di lavoro non subordinati ed al pubblico impiego.
2. La Regione favorisce e promuove la qualità del lavoro e il suo fine sociale e, nel mercato del lavoro, assicura la più ampia tutela e protezione dei lavoratori attraverso la rimozione di ogni ostacolo di ordine sociale ed economico che impedisca o limiti i diritti individuali e collettivi.
3. La Regione tutela e riconosce i diritti sindacali dei lavoratori all'interno di tutti i luoghi di lavoro e si adopera per favorirne l'applicazione assumendo tale criterio nella propria iniziativa legislativa.
4. La Regione promuove la creazione di nuova e stabile occupazione e lo sviluppo ed il consolidamento delle competenze tecnico-professionali acquisite dai lavoratori anche attraverso lo sviluppo dell'autoimprenditorialità, la nascita di nuove imprese, anche in forma cooperativa, il rafforzamento di quelle già esistenti e la loro internazionalizzazione.
5. La Regione promuove e sostiene inoltre la crescita dei livelli di occupazione attraverso lo sviluppo di processi di innovazione e di trasformazione economica, in una logica di anticipazione e gestione del cambiamento, al fine del miglioramento della posizione competitiva delle imprese operanti in Liguria e della salvaguardia e del potenziamento del loro patrimonio produttivo e conoscitivo.
6. La Regione promuove e valorizza la sicurezza sul luogo di lavoro, riconoscendo la stessa come diritto inalienabile del lavoratore in coerenza con i principi e gli obiettivi della
legge regionale 13 agosto 2007, n. 30 (Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro) e della normativa nazionale in materia.
Art. 3.
(Metodi)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione provvede a:
a) collaborare con gli enti locali ed in particolare con le Province, quali soggetti istituzionalmente deputati alla realizzazione delle politiche e dei servizi a livello operativo e locale;
b) collaborare con le Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, gli enti pubblici nazionali, lo Stato e le sue articolazioni decentrate nonché con le altre istituzioni pubbliche presenti sul territorio;
c) utilizzare, quale strumento per il governo delle materie di cui alla presente legge, il metodo della concertazione con le parti economiche e sociali comparativamente più rappresentative a livello territoriale nel rispetto del principio di pariteticità; d) favorire la partecipazione, tramite adeguate forme di consultazione, dei soggetti a diverso titolo coinvolti dalle politiche attive del lavoro, quali, tra gli altri, le associazioni delle persone con disabilità e le organizzazioni del terzo settore.
Art. 4.
(Collaborazione istituzionale e concertazione sociale)
1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2, la Regione si avvale della Commissione Regionale di Concertazione e del Comitato Istituzionale di cui rispettivamente agli articoli 6 e 8 della
l.r. 27/1998 , come modificati dalla presente legge, nonché del Comitato per il sostegno dell'occupazione di cui all'articolo 48.
2. La Commissione di Concertazione opera in composizione integrata, ai sensi dell'
articolo 6 della l.r. 27/1998 , come modificato dalla presente legge, nei casi in cui vengono trattati argomenti riguardanti il diritto al lavoro delle persone disabili.
Art. 5.
(Terminologia)
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
b) "Piano d'Azione Regionale": il Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione di cui all'articolo 8;
c) "Beneficiari": i soggetti di cui all'articolo 11;
d) "Datori di lavoro": i soggetti di cui all'articolo 12;
e) "Persone in stato di svantaggio sociale": i soggetti di cui all'articolo 52;
f) "Fondo regionale per l'occupazione": il fondo di cui all'articolo 15, comma 1;
h) "Sistema dei servizi al lavoro": il Sistema regionale dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24;
i) "Osservatorio": l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro di cui all'articolo 18;
j) "S.I.R.I.O.": il Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione di cui all'articolo 19;
k) "Commissione di Concertazione": la Commissione Regionale di Concertazione di cui all'
articolo 6 della l.r. 27/1998 , come modificato dalla presente legge;
m) "Comitato per l'occupazione": il Comitato per il sostegno dell'occupazione di cui all'articolo 48.
CAPO II
RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI
Art. 6.
(Funzioni della Regione)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione esercita funzioni di promozione, programmazione, indirizzo e coordinamento in materia di mercato del lavoro, individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare e curando che gli interventi di politica del lavoro previsti dalla presente legge siano integrati con gli interventi regionali in materia di sicurezza e qualità del lavoro, orientamento, istruzione, formazione, innovazione e ricerca e siano coordinati con gli interventi delle politiche regionali di sviluppo economico e territoriale e con gli interventi delle politiche regionali sociali e sanitarie.
2. La Regione svolge in particolare le seguenti funzioni:
b) organizzazione del Sistema dei servizi al lavoro e definizione degli standard di qualità e delle modalità di erogazione delle prestazioni fornite dal Sistema medesimo;
c) accreditamento dei soggetti operanti nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro;
e) monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi e dei servizi previsti dalla presente legge;
f) realizzazione di particolari interventi che, per la loro rilevanza di interesse generale, il carattere di forte specializzazione, l'ambito territoriale e il bacino d'utenza, possono essere adeguatamente attuati solo a livello regionale;
g) promozione di azioni a carattere sperimentale ed attività di tipo innovativo, per metodologia usata o per tipologia di utenti, nonché verifica della loro efficacia e delle condizioni di omogeneità ed adeguatezza per la messa a regime;
h) organizzazione di iniziative di studio, ricerca ed informazione necessarie per l'esercizio delle funzioni regionali.
Art. 7.
(Omissis).
Art. 8.
(Piano d'Azione Regionale Integrato per la Crescita dell'Occupazione)
2. Il Piano d'Azione Regionale individua gli interventi da attuarsi nell'anno successivo fra quelli previsti nella presente legge, indicando in particolare:
a) la ripartizione del Fondo Regionale per l'Occupazione, in conformità ai criteri di cui al Piano triennale, e nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, fra le varie misure ed i tipi di spesa, assicurando per ciascuna tipologia di intervento un'equa suddivisione tra i generi, a parità di condizioni, e tenendo conto altresì di quanto previsto al comma 3
(5) Lettera così modificata dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .
;
b) i criteri e le modalità di realizzazione degli interventi di cui al Titolo III, nonché i criteri per la concessione e la revoca delle agevolazioni, con indicazione dei titoli di preferenza nell'accesso alle agevolazioni medesime, anche con riferimento ad aree territoriali con particolari difficoltà socio-economiche ed occupazionali;
c) le eventuali possibilità di cumulo degli incentivi di cui alla presente legge con altri incentivi previsti da normative regionali, statali e comunitarie;
d) le modalità ed i termini per le ispezioni ed i controlli sull'utilizzo dei finanziamenti di cui alla presente legge;
3. Nella ripartizione del Fondo regionale per l'occupazione, la Regione assegna, sulla base delle risultanze dell'attività di monitoraggio di cui all'articolo 17 relativa all'anno precedente, una quota aggiuntiva di finanziamenti non inferiore al cinque per cento delle risorse complessive alle Province che abbiano raggiunto i migliori risultati in termini di efficienza e di efficacia per quanto attiene la crescita occupazionale del loro territorio in rapporto alle risorse a disposizione. I risultati sono misurati sulla base di idonei indicatori, omogenei su base territoriale, individuati dalla Giunta regionale.
4 bis. La Giunta regionale, anche avvalendosi delle analisi svolte dall'Osservatorio Regionale sul Mercato del Lavoro di cui all'articolo 18 nonché degli esiti delle attività di monitoraggio effettuate a livello regionale in materia di lavori pubblici e di salute e prevenzione sul lavoro, presenta al Consiglio regionale-Assemblea legislativa una relazione contenente la descrizione delle iniziative realizzate nell'anno precedente, i principali risultati ottenuti e le criticità emerse nell'attuazione della presente legge nonché della
l.r. 30/2007 (11) Comma aggiunto dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .
.
Art. 9.
b) svolgere le funzioni ed i compiti relativi al collocamento previsti dalla legislazione nazionale e dalla presente legge ed in particolare le funzioni aventi carattere di esclusività di cui all'articolo 30;
c) assicurare il funzionamento del Sistema dei servizi al lavoro;
d) svolgere le funzioni relative alle politiche attive del lavoro ed alle misure di sostegno all'occupazione con riferimento alla pianificazione, al coordinamento ed all'attuazione nel proprio territorio degli interventi di cui al titolo III, fatte salve le competenze riservate alla Regione ai sensi dell'articolo 6 ed in raccordo con le funzioni in materia di formazione e lavoro ad esse attribuite dalla vigente normativa;
e) svolgere le attività di monitoraggio del mercato del lavoro a livello locale nonché le analisi di specifici aspetti e fenomeni di particolare rilievo, in modo complementare ed integrato con le funzioni regionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17;
f) svolgere gli altri compiti e funzioni attribuiti dalla presente legge.
Art. 10.
1. Le Province, in conformità al Piano d'azione regionale di cui all'articolo 8, approvano annualmente i Piani dei servizi per l'impiego e del lavoro.
2. I Piani di cui al comma 1 contengono:
a) gli interventi per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro previsti dalla presente legge da realizzare nell'anno successivo stabilendo gli obiettivi, le strategie e le risorse necessarie per la loro realizzazione;
b) le forme di integrazione dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24 con gli interventi di politica sociale di competenza dei Comuni, delle Comunità montane e dei relativi consorzi.
3. I Piani di cui al comma 1 possono, sulla base di motivate esigenze che si dovessero manifestare nel mercato del lavoro a livello locale, effettuare compensazioni, fino al limite massimo del trenta per cento, delle quote di risorse da destinare a ciascuna tipologia d'intervento del Piano d'Azione Regionale. Tali Piani possono inoltre prevedere il cofinanziamento da parte delle Province delle iniziative previste nel Piano d'Azione Regionale nonché il finanziamento da parte delle Province di ulteriori iniziative.
CAPO III
DESTINATARI E STRUMENTI ATTUATIVI
Art. 11.
(Beneficiari)
1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti ai seguenti soggetti aventi residenza o domicilio sul territorio regionale:
a) persone prive di occupazione in cerca di lavoro;
b) licenziati che usufruiscono o meno di ammortizzatori sociali;
c) dipendenti sospesi dal lavoro per crisi o ristrutturazione aziendali;
d) lavoratori assunti con contratti a tempo determinato;
e) lavoratori assunti con le tipologie contrattuali di cui al
d.lgs. 276/2003 ;
f) occupati che intendono cambiare lavoro;
Art. 12.
(Datori di lavoro)
1. Gli interventi di cui alla presente legge sono rivolti ai seguenti datori di lavoro nell'ambito del territorio regionale:
a) Pubbliche Amministrazioni, come definite ai sensi del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) con l'esclusione di quelle centrali;
b) enti pubblici economici;
c) imprese, in forma singola o associata, e loro consorzi;
d) cooperative e loro consorzi, comprese le cooperative sociali di cui alla
legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali) previa verifica, in caso di applicazione della
legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore), del rispetto di tale normativa da parte delle medesime cooperative;
f) organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale);
g) persone fisiche, limitatamente alle assunzioni per lavoro domestico;
3. Costituisce requisito vincolante per l'accesso alle agevolazioni ed ai contributi previsti dalla presente legge il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, con particolare riferimento alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di regolarità contributiva e di divieto di ricorso al lavoro irregolare, a pratiche discriminatorie e ad attività antisindacali.
4. I soggetti beneficiari dei contributi e delle agevolazioni di cui alla presente legge devono applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti compresi quelli non interessati dai benefici di cui alla presente legge, condizioni contrattuali non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali sottoscritti dalle associazioni sindacali più rappresentative nelle categorie di appartenenza, nonchè il rispetto delle norme in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro secondo quanto previsto dall'articolo 6, commi 3 e 6 della
l.r. 30/2007 .
Art. 13.
(Strumenti attuativi)
1. Le politiche dell'occupazione dirette al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge sono realizzate attraverso strumenti quali:
a) le prestazioni erogate dal Sistema dei servizi al lavoro volte a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;
b) gli assegni di servizio di cui all'articolo 34;
c) i tirocini di cui all'articolo 35;
d) gli incentivi per le assunzioni a tempo indeterminato di cui all'articolo 36;
e) i cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 37;
f) gli interventi a favore delle persone a rischio di esclusione di cui all'articolo 39;
g) le azioni per il completamento della vita lavorativa di cui all'articolo 40;
h) le azioni per le pari opportunità e per la mobilità geografica e professionale di cui agli articoli 41 e 42;
i) le azioni e gli incentivi per lo sviluppo dell'imprenditorialità di cui all'articolo 43;
j) gli interventi per i lavoratori a rischio di precarizzazione di cui all'articolo 44;
k) gli incentivi per l'occupazione giovanile di cui agli articoli 45 e 46;
l) le azioni per il sostegno dell'occupazione nelle aziende in crisi di cui all'articolo 47;
m) gli interventi a favore dei lavoratori in mobilità o in cassa integrazione di cui all'articolo 49;
n) le misure per il sostegno e l'integrazione al reddito di cui agli articoli 50 e 51;
o) gli interventi a favore delle persone disabili ed in stato di svantaggio sociale di cui al Capo IV del Titolo III;
p) i progetti integrati di cui all'articolo 14.
2. Al fine di garantire una maggiore efficacia, la gestione degli interventi che prevedono un'erogazione diretta di contributi ai beneficiari può essere accompagnata dal rilascio di apposite carte di credito elettroniche che facilitano la fruizione dei servizi e tengono traccia delle prestazioni erogate.
Art. 14.
1. Ai fini della presente legge si definiscono Progetti Integrati di sostegno all’occupazione le iniziative promosse dalle province, dalla Città metropolitana di Genova, da ALFA, dai soggetti accreditati di cui all’articolo 28, dagli organismi formativi accreditati ai sensi della
legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni e integrazioni, e da altri soggetti individuati mediante procedure di evidenza pubblica, che prevedano la realizzazione in tempi successivi di più interventi inseriti in un percorso organico di transizione al lavoro.
(92) Comma così modificato dall'art. 23 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .
2. I Progetti di cui al comma 1 sono riferiti in particolare ai soggetti di cui agli articoli 39 e 52 e possono riguardare determinate aree territoriali o specifici settori di attività, come individuati nel Piano d’Azione Regionale.
3. In relazione ai Progetti Integrati, il Piano d’Azione Regionale prevede apposite risorse, sia per i contributi, sia per le spese di organizzazione sostenute dai soggetti di cui al comma 1.
Art. 15.
(Fondo regionale per l'occupazione e Fondo di garanzia)
1. Per il finanziamento degli interventi di cui alla presente legge è istituito il Fondo regionale per l'occupazione, così articolato:
a) trasferimenti di parte corrente alle Province per la concessione di contributi:
1) a favore dei beneficiari per gli interventi di cui agli articoli 35 e 50;
2) a favore dei datori di lavoro per gli interventi di cui agli articoli 35, 36 e 47;
3) a favore di soggetti pubblici e privati per gli interventi di cui agli articoli 34 e 47;
b) trasferimenti di parte corrente ed in conto capitale alle Province per la concessione di contributi:
1) a favore dei beneficiari per gli interventi di cui all'articolo 45;
2) a favore dei datori di lavoro per gli interventi di cui agli articoli 40, 41 e 43;
3) a favore di soggetti pubblici e privati per gli interventi di cui agli articoli 40 e 41;
d) trasferimenti di parte corrente alla Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A. per il pagamento degli interessi legali di cui all'articolo 49, comma 7;
e) spese dirette di parte corrente ed in conto capitale per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge;
f) trasferimenti di parte corrente all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per il finanziamento degli eventuali sgravi contributivi di cui all'articolo 36.
3. I fondi di cui ai commi 1 e 2 possono essere finanziati, oltre che con risorse regionali, anche con finanziamenti statali e comunitari.
CAPO IV
INFORMAZIONE E MONITORAGGIO
Art. 16.
(Informazione e comunicazione)
1. Al fine di un'efficace attuazione del principio di trasparenza di cui al comma 5 dell'articolo 1, la Regione provvede alla raccolta, elaborazione e divulgazione delle informazioni relative al lavoro e promuove, anche attraverso opportune intese collaborative con gli enti locali, con ALFA, con le Università, con le altre istituzioni ed enti competenti in materia di lavoro, formazione ed istruzione e con le parti sociali, lo sviluppo di strumenti informativi e metodologie che consentano di offrire una comunicazione efficace e personalizzata in rapporto alle diverse esigenze delle persone e delle imprese.
(66) Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .
2. Al fine di agevolare l'integrazione dei servizi al lavoro, delle politiche formative e dell'occupazione, la Regione assicura un ordinato flusso delle informazioni tramite S.I.R.I.O..
4. La Giunta regionale definisce le modalità di svolgimento delle attività di informazione e comunicazione di cui al presente articolo nonché i criteri per le collaborazioni di cui al comma 1.
Art. 17.
(Attività di monitoraggio, valutazione e vigilanza)
2. La Giunta regionale, previo parere della Commissione di Concertazione, stabilisce le modalità di monitoraggio, definendo in particolare i criteri e le procedure con cui i soggetti appartenenti al Sistema dei servizi al lavoro ed i soggetti autorizzati ai sensi del
d.lgs. 276/2003 ovvero della presente legge devono mettere a disposizione della Regione i dati a tal fine necessari.
3. Le Province effettuano le attività di valutazione di cui al comma 1 trasmettendo alla Regione, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'efficacia ed efficienza degli interventi realizzati e forniscono informazioni e dati statistici relativi allo svolgimento delle azioni compiute ai sensi della presente legge.
4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni e dei contributi di cui alla presente legge si obbligano a consentire il libero accesso alle strutture ove si realizzano gli interventi da parte del competente personale delle amministrazioni concedenti, ai fini dell'accertamento dell'attuazione effettiva degli interventi stessi.
Art. 18.
2. La Regione, per il tramite dell'Osservatorio, svolge e promuove, secondo le direttive indicate nel Piano triennale ed in modo integrato con le attività di monitoraggio e di osservatorio sul mercato del lavoro locale svolte dalle Province, analisi qualitative e quantitative delle tendenze e dei fenomeni relativi al mercato del lavoro, a supporto delle politiche del lavoro, della formazione professionale e dell'istruzione nonché svolge funzioni di osservatorio sulla cooperazione, raccogliendo ed elaborando informazioni economiche, storiche e sociologiche sullo stato e lo sviluppo della cooperazione regionale
(19) Comma già modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .
.
3. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:
a) svolgere analisi sull'andamento generale del mercato del lavoro regionale, dei processi lavorativi e delle loro interazioni con il sistema economico, formativo e sociale;
b) svolgere analisi specifiche sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l'economia regionale;
c) studiare, promuovere e gestire specifici progetti di ricerca su particolari aree del mercato del lavoro;
d) svolgere studi e ricerche, anche di carattere settoriale, sulle diverse forme contrattuali e su specifici aspetti, con particolare riferimento alle analisi di genere, alle dinamiche salariali ed all'integrazione lavorativa degli immigrati;
e) individuare i mutamenti in atto o prevedibili nelle professionalità e nella composizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro anche con riguardo ai processi di mobilità nell'Unione Europea;
f) procedere al monitoraggio del fenomeno del lavoro non regolare sul territorio regionale, sulla base di intese stipulate tra la Regione e gli enti istituzionali competenti in materia;
g) svolgere indagini su particolari categorie di lavoratori e sui fenomeni connessi alla sicurezza, alla regolarità, alla qualità del lavoro ed alle molestie sui luoghi di lavoro;
i) elaborare e sperimentare standard e metodologie per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi delle politiche attive del lavoro;
k) analizzare e verificare costantemente i dati amministrativi del Sistema Informativo del Lavoro di competenza dei Centri per l'impiego provinciali, proporre metodologie per assicurare il loro valore statistico ed effettuare le relative elaborazioni ed indagini;
4. L'Osservatorio garantisce l'articolazione delle indagini su base provinciale ed in relazione al genere, nonché adeguate forme di divulgazione.
5. L'Osservatorio dispone delle attrezzature necessarie per la propria attività, con particolare riguardo ai collegamenti informatici con le banche dati rilevanti in materia. Esso opera in stretto collegamento con i servizi competenti per le diverse attività economiche, stabilisce collegamenti operativi con i Centri di ricerca, di informazione ed analisi economica esistenti a livello regionale, nazionale e comunitario e può avvalersi, mediante convenzioni, delle Università, di qualificati istituti scientifici nazionali o operanti nelle strutture della Comunità Europea, nonché di organismi od esperti di elevata capacità professionale.
6. La Regione, attraverso l'Osservatorio, anche con la partecipazione delle parti sociali, stabilisce adeguate forme di raccordo con le rilevazioni e le ricerche socio-economiche sul mercato del lavoro e sulle condizioni lavorative svolte da Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, Università, enti locali, enti con funzioni di vigilanza sul lavoro, istituti nazionali previdenziali ed assicurativi, enti bilaterali ed altri qualificati organismi di analisi, osservazione e ricerca pubblici e privati. Per le finalità di cui al presente comma, la Regione può stipulare apposite convenzioni.
Art. 19.
(Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione)
1. Il Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione, denominato S.I.R.I.O., è l'insieme ordinato dei flussi di informazione che scorre nell'ambito della rete dei soggetti e delle strutture operanti sul mercato del lavoro secondo modalità e procedimenti definiti dalla Regione ai fini dell'integrazione dei servizi per l'impiego, delle politiche formative e del lavoro, in attuazione di quanto previsto dal
d.lgs. 469/1997 e dal
d.lgs. 276/2003 e nell'osservanza del Piano triennale
(28) Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .
.
2. Nei confronti dei soggetti istituzionali S.I.R.I.O. persegue le seguenti finalità:
a) fornire supporto all'amministrazione e alla gestione operativa degli interventi pubblici in materia di politiche formative e del lavoro, sia per quanto riguarda la promozione che il sostegno dell'occupazione, anche attraverso l'interconnessione delle diverse banche dati e l'incrocio delle informazioni in esse contenute
(29) Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .
;
b) fornire l'indicazione delle caratteristiche di massima dei sistemi amministrativi informatizzati onde consentire lo scambio delle informazioni;
c) fornire i necessari elementi conoscitivi, di analisi e di valutazione in ordine alla programmazione e mettere a disposizione dei soggetti programmatori e gestori le conoscenze e le metodologie di valutazione necessarie a verificare l'efficacia e l'efficienza degli interventi realizzati.
3. Nei confronti degli utenti e degli operatori S.I.R.I.O. persegue le seguenti finalità:
a) informare sugli elementi di conoscenza del mercato del lavoro e sugli interventi pubblici in materia di politiche formative e del lavoro;
b) fornire gli elementi utili all'accesso alle opportunità offerte in materia di occupazione;
c) informare sulle decisioni degli organismi competenti in materia di politiche formative e del lavoro e sui relativi processi decisionali;
d) consentire di esprimere valutazioni in merito all'efficacia degli interventi in materia di politiche formative e del lavoro;
e) garantire l'accesso ai documenti e la partecipazione ai procedimenti amministrativi ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) in materia di politiche formative e del lavoro.
4. S.I.R.I.O. è organizzato, in raccordo con i soggetti istituzionali competenti, mediante infrastrutture di rete, trasporto e distribuzione dei dati tali da unificare i sistemi informativi in atto.
5. S.I.R.I.O. comprende in sé, come parte integrante, il Sistema Informativo Regionale del Lavoro, inteso come livello regionale del Sistema Informativo del Lavoro (S.I.L.) di cui all'
articolo 11 del d.lgs. 469/1997 . La Regione può provvedere, fatte salve l'omogeneità, l'interconnessione e la fruibilità a livello nazionale, allo sviluppo autonomo di parti dello stesso sistema, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 del medesimo articolo al fine di disporre di un idoneo strumento per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge con particolare riferimento alle funzioni di indirizzo generale, di programmazione, di monitoraggio e di valutazione della qualità dei servizi erogati sul proprio territorio, nonché di monitoraggio e valutazione degli obiettivi e dei risultati raggiunti e degli impatti conseguiti dalle misure di politica del lavoro nei contesti locali e nella dimensione regionale.
6. L'interconnessione di S.I.R.I.O. con il Sistema nazionale della Borsa continua del lavoro di cui all'
articolo 15 del d.lgs. 276/2003 avviene in conformità a quanto stabilito dall'articolo medesimo.
7. S.I.R.I.O. viene predisposto per la interconnessione con la rete EUR.E.S. (EURopean Employment Services), rete di cooperazione internazionale per promuovere e facilitare la libera circolazione dei lavoratori nello spazio economico europeo, con l'obiettivo di facilitare la libera circolazione dei lavoratori e la mobilità geografica e professionale. Sono a tal fine adottati i dispositivi nazionali ed europei per facilitare la mobilità dei lavoratori e degli studenti.
9. Per la interconnessione con S.I.R.I.O., la Giunta regionale può stipulare convenzioni con i soggetti di cui al comma 8.
CAPO V
PARI OPPORTUNITÀ
Art. 20.
(Interventi per le pari opportunità)
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere c) ed f) la Regione, in coerenza con i principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici richiamati dall'
articolo 8 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'
articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 ) ed in attuazione della normativa regionale in materia di pari opportunità, promuove, nelle politiche per lo sviluppo dell'occupazione, azioni positive per il riequilibrio della presenza di genere in tutti i settori di attività e nei ruoli professionali.
2. La Regione, coerentemente con le finalità di cui alla
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi della città), pone al centro delle politiche per il lavoro il tema della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro al fine di armonizzare le esigenze personali e familiari dei lavoratori e delle lavoratrici con le necessità organizzative aziendali.
3. In coerenza con i principi dell'Unione Europea in ordine alla dimensione trasversale della priorità di genere, la Regione programma, sentite le parti sociali ed in collaborazione con le Province, i Comuni e le associazioni del terzo settore, azioni ed interventi per perseguire le finalità di cui al presente articolo nei diversi ambiti delle politiche attive del lavoro.
4. Ai fini di cui al presente articolo, la Regione, sentita la Commissione di Concertazione, svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) monitora e valuta l'impatto di genere degli atti legislativi ed amministrativi regionali per il lavoro anche con l'apporto dell'Osservatorio o attraverso consulenze e convenzioni con Istituti universitari e di ricerca;
b) realizza progetti tesi a favorire ed incrementare l'ingresso delle donne nel mercato del lavoro nonché i loro percorsi di inserimento lavorativo ed avanzamento professionale anche mediante specifici piani di azioni positive;
c) promuove, anche con l'apporto dell'Osservatorio, indagini periodiche e ricerche sulla condizione femminile in Liguria;
d) promuove iniziative di diffusione dei risultati di indagini e ricerche anche attraverso incontri, convegni, seminari, conferenze e pubblicazioni;
e) promuove la diffusione delle informazioni circa le garanzie legislative esistenti.
Art. 21.
(Consigliera o Consigliere di parità regionale)
1. Ai sensi del
d.lgs. 198/2006 la Consigliera o il Consigliere di parità regionale esercita funzioni di promozione e di controllo sull'attuazione dei principi di uguaglianza, di pari opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro.
2. Gli obiettivi e le attività da svolgere vengono individuati dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale nel rispetto degli indirizzi forniti dalla normativa vigente.
3. Ai fini della nomina da parte del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale della Consigliera o del Consigliere regionale e del suo supplente, il Consiglio regionale, sentita la Commissione di Concertazione, effettua le designazioni sulla base dei requisiti di cui all'
articolo 13, comma 1, del d.lgs. 198/2006 .
5. La Regione fornisce all'Ufficio il personale, le apparecchiature e le strutture necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti. L'assegnazione del personale regionale avviene sentita la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, con precedenza per i soggetti in possesso di specifiche competenze in materia di mercato del lavoro e pari opportunità. Per le missioni svolte nell'esercizio delle proprie funzioni, alla Consigliera o al Consigliere di parità regionale spetta il trattamento di missione nella misura prevista per il personale regionale di area dirigenziale.
Art. 22.
(Fondo regionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità)
1. E' istituito il Fondo regionale per l'attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, alimentato dalle quote di riparto annuale del Fondo nazionale di cui all'
articolo 18 del d.lgs. 198/2006 .
2. La Regione, sentita la Consigliera o il Consigliere di parità regionale, fissa i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo di cui al comma 1 tra l'Ufficio regionale e gli Uffici provinciali.
Art. 23.
(Rete regionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità)
1. Al fine di rafforzare le funzioni delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, di accrescere l'efficacia della loro azione, di consentire lo scambio di informazioni, esperienze e buone prassi, é istituita, in raccordo con la Rete nazionale di cui all'
articolo 19 del d.lgs. 198/2006 , la Rete regionale delle Consigliere e dei Consiglieri di parità, coordinata dalla Consigliera o dal Consigliere di parità regionale.
2. La Rete di cui al comma 1 si riunisce su convocazione e sotto la presidenza della Consigliera o del Consigliere di parità regionale, ed opera secondo modalità stabilite con proprio regolamento interno.
TITOLO II
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI AL LAVORO
CAPO I
SISTEMA REGIONALE DEI SERVIZI AL LAVORO
Art. 24.
(Definizione del Sistema regionale dei servizi al lavoro)
1. Il Sistema regionale dei servizi al lavoro è l'insieme delle strutture delle Province e dei soggetti accreditati per l'erogazione dei servizi al lavoro ai sensi della presente legge ed è finalizzato ad offrire alle persone ed alle imprese, in modo specifico ed individualizzato, il supporto e l'assistenza necessari a sviluppare e qualificare l'occupazione. Interviene per favorire il soddisfacimento delle aspirazioni professionali ed opera in particolare nei confronti delle persone inoccupate, disoccupate, a rischio di perdere l'occupazione, in situazioni di lavoro precario e verso le persone svantaggiate ed a rischio di esclusione sociale. E' rivolto altresì a supportare lo sviluppo delle imprese attraverso la valorizzazione e la qualificazione delle risorse umane.
2. Il Sistema si avvale, attraverso apposite intese, della collaborazione delle Agenzie per il lavoro autorizzate a svolgere i servizi di somministrazione di lavoro, di intermediazione, di ricerca e selezione di personale e di supporto alla ricollocazione di personale, nonché degli altri soggetti autorizzati ai sensi del
d.lgs. 276/2003 .
3. Il Sistema si avvale inoltre della collaborazione, tramite opportune intese, degli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza, operanti sul territorio regionale, al fine di coordinare i servizi e le attività amministrative in materia di lavoro.
4. Ferma restando la funzione di coordinamento territoriale spettante alle Province, il Sistema si avvale altresì della cooperazione di Comuni e Comunità Montane, quali enti posti a presidio delle esigenze espresse a livello locale dalle persone che sono in cerca di occupazione e dai datori di lavoro che offrono opportunità di impiego.
5. Il Sistema di cui al comma 1 eroga le seguenti prestazioni:
a) consulenza e informazione, anche per via telematica, in materia di:
1) servizi, strumenti ed incentivi per l'accesso al lavoro;
2) funzionamento ed opportunità del mercato del lavoro e del sistema formativo;
3) quadro normativo ed applicazione della contrattualistica;
4) opportunità per le aziende per la creazione di nuove imprese;
5) sviluppo di lavoro autonomo, autoimpiego ed autoimprenditoria;
6) servizi al lavoro e fonti di informazioni in materia;
7) sviluppo imprenditoriale, in particolare tramite la promozione delle risorse umane;
b) orientamento al lavoro ed alle nuove professioni;
c) promozione, consulenza e supporto tecnico relativamente alle attività di formazione professionale;
d) assistenza alle persone nella valutazione delle proprie competenze e capacità professionali, anche mediante bilanci di competenze;
e) proposta e supporto relativamente alle attività di tirocinio e assimilate;
f) supporto alla mobilità geografica dei lavoratori;
g) preselezione e incrocio tra domanda ed offerta di lavoro;
h) accompagnamento nella ricerca di prima o nuova occupazione;
i) realizzazione di interventi mirati di promozione ed assistenza nell'inserimento al lavoro;
j) supporto alla ricollocazione professionale;
k) accompagnamento al lavoro per le persone portatrici di disabilità o in situazioni di svantaggio sociale;
l) promozione delle pari opportunità;
m) mediazione interculturale per lavoratori stranieri immigrati;
n) altri servizi specifici previsti dalla presente legge.
6. Le Province partecipano direttamente al Sistema dei servizi al lavoro tramite i Centri per l'impiego di cui all'
articolo 16 della l.r. 27/1998 . Esse possono tuttavia integrare la realizzazione dei servizi al lavoro mediante stipula di apposita convenzione con i soggetti di cui all'articolo 26.
7. Le prestazioni del Sistema dei servizi al lavoro costituiscono attività di pubblico servizio e sono erogate a favore di tutti i soggetti aventi titolo, lavoratori e datori di lavoro, senza alcuna discriminazione, nel rispetto del principio di pari opportunità e con particolare attenzione alle situazioni personali e aziendali di debolezza sul mercato del lavoro. In particolare le prestazioni sono erogate:
b) nei confronti dei datori di lavoro, senza oneri a carico dei medesimi, fatte salve le prestazioni espressamente individuate dalla Giunta regionale.
8. La Giunta regionale definisce i criteri per la formulazione delle intese collaborative e delle convenzioni previste dal presente articolo e dall'articolo 26.
Art. 25.
(Servizi svolti dai Centri per l'impiego)
1. I Centri per l'Impiego svolgono:
b) i servizi al lavoro di cui all'articolo 24;
Art. 26.
(Convenzioni)
1. Le Province, per lo svolgimento dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24, possono avvalersi, attraverso specifiche convenzioni, di soggetti pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, selezionati mediante procedure di evidenza pubblica. I soggetti convenzionati intervengono in via integrativa e non sostitutiva delle funzioni provinciali, al fine di ampliare la diffusione dei servizi sul territorio, nonché di fornire interventi specialistici per particolari attività o tipologie di utenti.
2. Al fine di un più efficace coordinamento a livello locale degli interventi in materia di politica attiva del lavoro, le Province possono definire intese collaborative con soggetti pubblici e privati, anche non accreditati, per assicurare l'erogazione di servizi informativi di base in modo diffuso sul territorio, nonché stipulare intese con gli enti pubblici competenti in materia previdenziale, assicurativa e di vigilanza operanti in ambito provinciale ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Tali intese non comportano in ogni caso l'affidamento dei servizi rientranti nel Sistema dei servizi al lavoro.
Art. 27.
(Standard essenziali delle prestazioni)
1. Al fine di garantire livelli omogenei ed adeguati, sull'intero territorio regionale, delle prestazioni di cui all'articolo 24, la Giunta regionale, nel rispetto dei livelli essenziali stabiliti dallo Stato e sentita la Commissione di Concertazione, approva indirizzi operativi in merito agli standard di qualità e alle modalità di erogazione, cui devono attenersi tutti i soggetti appartenenti al Sistema dei servizi al lavoro, stabilendo in particolare:
a) i criteri di organizzazione del Sistema dei servizi al lavoro;
b) le modalità ed i tempi di erogazione delle prestazioni;
c) le caratteristiche degli ambienti, con particolare riferimento all'accessibilità e alla riservatezza;
d) le caratteristiche, le modalità e la durata di svolgimento dei colloqui personali e delle attività di gruppo;
e) le modalità dell'accoglienza e dell'informazione;
f) le caratteristiche, le finalità e le modalità di impiego dei diversi interventi specialistici;
g) la definizione del patto di servizio con l'impresa in cerca di personale;
h) la definizione del patto per la ricerca occupazionale con la persona disoccupata;
i) i compiti dei tutori destinati a supportare gli utenti;
j) la definizione del catalogo delle opportunità;
k) le attività di proposta e supporto relative ai tirocini ed ai servizi assimilati;
l) le attività di supporto alla mobilità geografica dei lavoratori;
m) le specificità legate all'erogazione dei servizi per persone portatrici di disabilità o di svantaggio sociale;
n) i servizi specifici per le imprese.
CAPO II
ACCREDITAMENTO ED AUTORIZZAZIONE
Art. 28.
2. La Giunta regionale, in sintonia con il sistema regionale di accreditamento degli organismi operanti nell’ambito della formazione nonché della formazione e istruzione professionale, nel rispetto dei principi e criteri individuati dallo Stato, previo parere della Commissione di Concertazione, definisce, con proprio atto i requisiti per l’iscrizione all'Elenco di cui al comma 1, le procedure per l’accreditamento nonché le modalità di gestione dell’Elenco stesso.
3. La Regione verifica la sussistenza e la permanenza dei requisiti prescritti e l'adeguatezza dei servizi svolti dai soggetti accreditati e provvede, in caso di necessità, alla sospensione o alla revoca dell'accreditamento.
Art. 29.
(Autorizzazioni regionali)
1. Ai sensi dell'
articolo 6, comma 6, del d.lgs. 276/2003 , l'autorizzazione allo svolgimento delle attività di intermediazione, ricerca e selezione del personale e supporto alla ricollocazione professionale di cui rispettivamente all'articolo 2, comma 1, lettere b), c) e d) del decreto medesimo è rilasciata dalla Regione con esclusivo riferimento al proprio territorio.
2. La Regione rilascia l'autorizzazione entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del
d.lgs. 276/2003 , fatta eccezione per il requisito di cui all'articolo 5, comma 4, lettera b), del medesimo decreto. Essa provvede contestualmente a comunicare gli estremi dell'autorizzazione al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, ai fini dell'iscrizione nell'apposita Sezione regionale dell'Albo delle Agenzie per il lavoro di cui all'
articolo 4 del d.lgs. 276/2003 .
3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 2 ha carattere provvisorio. Decorsi due anni, su richiesta del soggetto autorizzato, entro i sessanta giorni successivi, la Regione rilascia l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del corretto andamento dell'attività svolta.
4. La Regione rilascia inoltre le autorizzazioni particolari allo svolgimento dell'attività di intermediazione previste dall'articolo 6, commi 2 e 3, del
d.lgs. 276/2003 , con la specificazione degli ambiti di utenza cui le autorizzazioni sono riferite.
5. Le autorizzazioni di cui al comma 4 possono essere rilasciate a favore dei seguenti soggetti:
a) i Comuni, singoli o associati, con riferimento alle persone residenti e alle imprese con sedi operative sul loro territorio;
b) le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con riferimento alle imprese iscritte nel proprio registro;
c) gli Istituti di scuola secondaria di secondo grado, statali e paritari, con riferimento alle persone che sono state iscritte come allievi non più di ventiquattro mesi prima dell'erogazione del servizio di intermediazione;
6. La Giunta regionale, ai sensi dell'
articolo 6, comma 8, del d.lgs. 276/2003 , disciplina le procedure per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni di cui al presente articolo, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni. Con il medesimo provvedimento sono disciplinate le modalità di verifica del corretto andamento dell'attività svolta dal soggetto autorizzato.
7. I soggetti autorizzati ai sensi del presente articolo non possono in ogni caso svolgere l'attività di intermediazione nella forma del consorzio e non possono operare a favore di imprese aventi sede legale al di fuori del territorio regionale.
CAPO III
ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE
Art. 30.
(Attività amministrative provinciali)
1. Le Province esercitano in via esclusiva, tramite i Centri per l'Impiego, le seguenti attività:
a) le attività amministrative inerenti il collocamento, compresi gli interventi volti all'inserimento lavorativo dei disabili previsti dalla
l. 68/1999 , con particolare riguardo all'attuazione del collocamento mirato;
c) la gestione delle liste di mobilità di cui alla
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).
2. Le Province sono competenti in via esclusiva per il ricevimento e la gestione delle comunicazioni cui sono tenuti i datori di lavoro, ai sensi della normativa nazionale vigente, relativamente all'instaurazione, cessazione e variazione dei rapporti di lavoro e di qualsiasi forma di collaborazione o presenza sul luogo di lavoro. Tali comunicazioni avvengono normalmente per via telematica.
Art. 31.
(Indirizzi regionali per le attività provinciali)
1. La Giunta Regionale, nel rispetto della normativa nazionale ed in particolare del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), adotta indirizzi operativi per le attività amministrative provinciali di cui all'articolo 30 ed in particolare determina:
a) i contenuti dell'elenco anagrafico e della scheda professionale dei lavoratori e le relative modalità di gestione operativa;
b) i criteri e le procedure per l'accertamento, la verifica periodica, la certificazione e la perdita dello stato di disoccupazione;
c) le caratteristiche tecniche delle comunicazioni di cui all'articolo 30, comma 2, nonché le modalità per effettuare le medesime per via telematica mediante S.I.R.I.O.;
d) le modalità di attuazione degli adempimenti amministrativi previsti dalla
l. 68/1999 .
2. La certificazione dello stato di disoccupazione può essere rilasciata ai soli fini della presente legge.
Art. 32.
(Assunzioni da parte delle Pubblica Amministrazione)
1. Le Pubbliche Amministrazioni tenute ad effettuare le assunzioni con le modalità stabilite dall'
articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) possono provvedere autonomamente alla determinazione delle relative graduatorie di priorità, ovvero possono chiedere alle Province di provvedervi in loro vece.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di Concertazione, approva gli indirizzi operativi, i criteri e le modalità di determinazione delle graduatorie di priorità di cui al comma 1, nonché direttive volte a garantire adeguata informazione sulle opportunità di assunzione mediante avvisi pubblici.
Art. 33.
(Mobilità del personale pubblico)
1. La Regione e le Province, negli ambiti di rispettiva competenza, ai fini della riqualificazione professionale e del ricollocamento presso altre amministrazioni, provvedono agli adempimenti relativi all'elenco del personale pubblico collocato in disponibilità di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del
d.lgs. 165/2001 e collaborano ai medesimi fini in ambito nazionale.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione di Concertazione, approva le procedure amministrative relative alla gestione dell'elenco di cui al comma 1 e stabilisce le modalità tecniche per effettuare le comunicazioni per via telematica.
TITOLO III
INTERVENTI PER LA PIENA E BUONA OCCUPAZIONE
CAPO I
PROMOZIONE DELL'OCCUPAZIONE
Art. 34.
(Assegni di servizio)
1. La Regione e le Province promuovono, all'interno del Sistema dei servizi al lavoro, lo sviluppo di servizi integrati e qualificati di sostegno e accompagnamento nella fase di ricerca della prima o nuova occupazione mediante azioni di accoglienza, informazione, consulenza individuale ed inserimento al lavoro, avendo riguardo ai bisogni professionali emergenti dal contesto produttivo locale.
2. In particolare le Province concedono ai beneficiari ed ai datori di lavoro, secondo quanto indicato nel Piano d'Azione Regionale, assegni di servizio, i quali attribuiscono la precedenza in lista di attesa nella fruizione delle prestazioni del Sistema dei servizi al lavoro in materia di:
a) informazione, orientamento, consulenza di base e specialistica, partecipazione ai tirocini sui luoghi di lavoro, per quanto riguarda le persone in cerca di occupazione;
b) informazione, consulenza, intermediazione, ricerca e selezione del personale, supporto alla ricollocazione professionale, per quanto riguarda i datori di lavoro.
3. Nel caso di prestazioni con oneri a carico dei datori di lavoro, individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 24, comma 7, lettera b), l'assegno di servizio garantisce la gratuità totale o parziale delle prestazioni stesse, secondo quanto indicato nel Piano d'Azione Regionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono coordinati con i progetti formativi individuali promossi attraverso il Sistema dei servizi al lavoro per i quali sono concessi contributi economici per la copertura parziale o totale delle spese corsuali.
Art. 35.
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali, ampliare l'acquisizione delle competenze attraverso la conoscenza diretta del mondo del lavoro e favorire l'inserimento e il reinserimento occupazionale, promuove e tutela i tirocini quali misure formative di politica attiva del lavoro.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai tirocini svolti nell'ambito del territorio regionale e riconducibili alle seguenti tipologie:
a) tirocini formativi e di orientamento rivolti ai soggetti che hanno conseguito la laurea o terminato un percorso di istruzione o formativo;
b) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo rivolti ad inoccupati o disoccupati;
c) tirocini di inserimento o reinserimento lavorativo rivolti alle persone con disabilità o a soggetti svantaggiati;
d) tirocini estivi di orientamento rivolti a studenti in età lavorativa, iscritti regolarmente ad un percorso di istruzione secondaria superiore.
3. I tirocini di cui al comma 1 e 1 bis non costituiscono rapporto di lavoro e sono promossi da parte di soggetti, pubblici o a partecipazione pubblica o privati terzi rispetto al datore di lavoro ospitante ed al tirocinante, che si rendano garanti della regolarità e della qualità dell'iniziativa attuata secondo un progetto formativo individuale.
(95) Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2020, n. 32.
4. Durante il periodo di svolgimento del tirocinio, possono essere concessi contributi in favore dei tirocinanti a titolo di indennità di partecipazione a misure di politica attiva del lavoro, fermi restando a carico dei soggetti promotori gli oneri di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro. Possono, altresì, essere concessi contributi a fondo perduto ai datori di lavoro ospitanti in relazione a particolari situazioni di svantaggio dei tirocinanti individuate dal Piano d'Azione Regionale all'interno di quelle di cui all'articolo 52.
a) i requisiti, i diritti e i doveri dei tirocinanti;
b) le caratteristiche, i requisiti e gli obblighi del soggetto promotore;
c) i requisiti e gli obblighi del datore di lavoro ospitante;
d) le modalità di rapporto tra soggetto promotore, datore di lavoro ospitante e tirocinante;
e) i requisiti del progetto formativo individuale;
f) la durata differenziata a seconda della tipologia di tirocinio di cui al comma 2;
g) i limiti numerici e gli impegni orari;
h) i casi di sospensione e di recesso;
i) l'ammontare dei contributi di cui al comma 4 nonché le modalità di concessione, di erogazione e di revoca;
j) le modalità di monitoraggio volte a rafforzare le finalità occupazionali dei tirocini, ai sensi dell'articolo 17.
6. Al termine del tirocinio, le competenze acquisite dal tirocinante sono certificate e registrate sul libretto formativo del cittadino istituito dal
d.lgs. 276/2003 e successive modificazioni ed integrazioni e disciplinato dall'
articolo 82 della legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 (Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento) e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Al fine di assicurare trasparenza nella ricerca ed assegnazione dei tirocini nonché di facilitare le operazioni di incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro su base regionale, le informazioni relative allo svolgimento dei tirocini sono inserite all'interno di S.I.R.I.O..
8. La Regione promuove, anche attraverso apposite intese con gli enti pubblici competenti, la vigilanza in materia di lavoro e i controlli incrociati sui rispettivi sistemi informativi per garantire la corretta applicazione dell'istituto del tirocinio, anche presso i soggetti promotori.
Art. 36.
(Incentivi per l'assunzione di nuovi lavoratori a tempo indeterminato)
1. Le Province concedono agevolazioni ai datori di lavoro privati aventi almeno un'unità produttiva locale nel territorio ligure che assumono a tempo indeterminato nuovi lavoratori, aumentando, attraverso tali assunzioni, il numero dei propri dipendenti.
2. L'incremento, di cui al comma 1, deve risultare dalla differenza fra il numero di lavoratori con contratto a tempo indeterminato occupati nell'impresa, calcolato tenendo conto delle nuove assunzioni, e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato calcolato come media delle rilevazioni effettuate per ciascun mese dell'anno precedente la richiesta di contributo
(32) Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .
.
3. Per il calcolo dell'incremento di cui al comma 2, i lavoratori a tempo parziale, ma con contratto a tempo indeterminato, devono essere considerati in proporzione al numero delle ore effettivamente lavorate rispetto alle ore indicate dal relativo contratto nazionale per i lavoratori a tempo pieno.
4. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono rivolte a favorire l'assunzione con contratto a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'articolo 11.
5. I nuovi lavoratori, di cui al comma 1, non devono aver svolto nell'impresa che li assume attività lavorativa a tempo indeterminato negli ultimi ventiquattro mesi prima dell'assunzione.
7. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono erogate sotto forma di contributi. Le agevolazioni possono anche consistere nel pagamento, per un periodo massimo di due anni, di una quota percentuale, pari ad almeno il cinquanta per cento, dei contributi previdenziali dovuti dall'impresa per ciascun lavoratore assunto.
8. La risoluzione del rapporto di lavoro prima di tre anni dall'assunzione comporta l'obbligo di restituzione dell'intera agevolazione percepita, maggiorata degli interessi legali. Nel caso in cui la risoluzione del rapporto di lavoro sia dovuta a giusta causa o giustificato motivo o sia conseguente alle dimissioni del lavoratore, il datore di lavoro usufruisce dell'agevolazione in misura proporzionale al periodo lavorativo effettivo ed è tenuto a restituire la parte eccedente.
9. Per la promozione delle assunzioni di cui al presente articolo i datori di lavoro possono stipulare accordi aziendali, ovvero territoriali nei casi in cui nelle imprese non siano presenti le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente più rappresentative.
10. Il Piano d'Azione Regionale determina la tipologia e l'importo delle agevolazioni di cui al presente articolo nonché le modalità di concessione e revoca. Esso stabilisce importi maggiori, anche diversificati, per i casi in cui siano stati stipulati gli accordi di cui al comma 9, per i casi di assunzione di lavoratori appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 52 e per i casi di stabilizzazione di rapporti di lavoro ad alto rischio di precarizzazione, così come definiti dallo stesso Piano d'Azione Regionale.
11. Nel caso in cui l'agevolazione consista nel pagamento di una quota percentuale dei contributi previdenziali dovuti dall'impresa, la Regione e le Province, al fine di semplificare e rendere più efficaci le procedure amministrative, possono stipulare una convenzione con l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per definire le modalità di trasferimento diretto all'Istituto medesimo delle agevolazioni riconosciute alle imprese.
12. Le agevolazioni di cui al presente articolo competono anche alle società cooperative che incrementano il numero di soci lavoratori.
Art. 37.
(Cantieri scuola e lavoro)
2. I cantieri sono utilizzati dagli enti locali solo per l'espletamento di attività non aventi esclusivo carattere istituzionale.
4. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3, il soggetto proponente presenta all'Amministrazione competente un apposito progetto, predisposto d'intesa con le organizzazioni sindacali, che preveda l'impiego dei soggetti di cui al comma 1.
5. I lavoratori da avviare ai cantieri autorizzati vengono individuati mediante procedure pubbliche di selezione.
6. La partecipazione ai cantieri di cui al presente articolo non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non dà titolo di preferenza nelle procedure concorsuali pubbliche indette per l'assunzione di personale.
7. Ai lavoratori avviati ai cantieri è corrisposta da parte dell'Ente utilizzatore un'indennità giornaliera nella misura stabilita dal Piano d'Azione Regionale. La fruizione di tale indennità, che non costituisce reddito prodotto da attività lavorativa, non comporta né la perdita dello stato di disoccupazione per l'intera durata del progetto, né la perdita dell'eventuale anzianità maturata in tale stato antecedentemente all'avvio.
(96) Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.
9. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al presente articolo sono a carico degli Enti utilizzatori. La Regione
può, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, partecipare finanziariamente ai progetti
da essa autorizzati. Il finanziamento è revocato qualora non venga utilizzato in conformità alle finalità del progetto ovvero non siano rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.
(97) Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.
10. La Giunta regionale definisce:
a) le caratteristiche, i requisiti e le modalità di presentazione dei progetti;
b) le modalità di articolazione dell'attività lavorativa e dell'eventuale percorso formativo ad essa collegato;
c) i criteri e le modalità di finanziamento e di liquidazione delle somme;
d) le cause di revoca del finanziamento concesso e di recupero delle somme eventualmente già liquidate;
e) le modalità di verifica, controllo e certificazione dello stato di avanzamento del progetto.
11. Il Piano d'Azione Regionale definisce:
a) gli ambiti territoriali ed i settori prioritari d'intervento;
b) le risorse destinate ai progetti;
c) l'entità delle indennità giornaliere da corrispondere alle persone avviate ai cantieri, eventualmente differenziate per categoria di appartenenza;
d) la quota dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione;
13. La Regione
promuove azioni specifiche a favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionale di cui all'articolo 51, affinché trovino occasione di impiego produttivo nell'ambito dei progetti realizzati ai sensi del presente articolo. In tal caso sono previste azioni formative per favorire l'adattamento delle competenze dei lavoratori alle nuove condizioni operative.
(99) Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.
Art. 38.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione dei cantieri scuola e lavoro)
1. Ai fini del conseguimento del requisito di anzianità di servizio previsto dall'
articolo 1, comma 558, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)), relativo alla stabilizzazione del personale delle Regioni e degli enti locali, l'attività prestata nei cantieri scuola, attivati dai soggetti di cui alla
legge regionale 8 novembre 1988, n. 55 (Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cantieri scuola e di lavoro), è equiparata all'esperienza lavorativa maturata dal personale con contratto a tempo determinato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, ai fini della stabilizzazione dei soggetti impiegati nei cantieri scuola e lavoro attivati dai Comuni o loro Consorzi, dalle Province e dagli Enti Parco e dalle Unioni di Comuni, non è necessario l'espletamento della prova selettiva nei casi in cui la selezione sia stata effettuata al momento dell'avvio del cantiere e sia avvenuta nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, commi 1, lettera a) e 3, del
d.lgs. 165/2001 e successive modifiche. In tutti gli altri casi, si provvede previo espletamento di prove selettive.
(74) Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 .
Art. 39.
(Interventi per le persone a rischio di esclusione)
1. La Regione, sulla base dell'andamento del mercato del lavoro e di concerto con le parti sociali, individua interventi finalizzati alla ricollocazione professionale ed all'accompagnamento al lavoro delle persone di cui all'articolo 11 a rischio di esclusione a motivo dell'età o della lunga disoccupazione, come individuate dal Piano triennale
(36) Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .
.
2. Gli interventi di cui al comma 1 sono attuati in particolare facendo ricorso ai Progetti integrati di cui all'articolo 14.
3. Il Piano d'Azione Regionale individua le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo e contiene gli indirizzi operativi per la loro realizzazione.
Art. 40.
(Interventi per il completamento della vita lavorativa)
1. La Regione e le Province riconoscono valore alle esperienze e all'apporto che le persone anziane possono offrire nei vari campi della vita sociale ed economica e sostengono, in accordo con le parti sociali e sulla base dell'analisi delle dinamiche demografiche di breve e di lungo periodo, la realizzazione di interventi che agevolino il completamento della vita lavorativa, assicurando l'inclusione sociale e le pari opportunità. Tali interventi consistono in particolare in progetti, anche a carattere sperimentale, rivolti alle persone in età matura e finalizzati a:
a) sostenere una fuoriuscita graduale dal mercato del lavoro, anche ricorrendo ad impegni lavorativi ridotti in termini temporali;
b) diffondere presso il sistema economico ligure modelli organizzativi in grado di valorizzare al meglio le competenze possedute;
c) favorire il mantenimento della condizione occupazionale attraverso azioni di orientamento e bilanci di competenze specificatamente dedicati ed attuati nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro;
d) promuovere il trasferimento delle competenze ai lavoratori più giovani.
2. Il Piano d'Azione Regionale individua le risorse destinate agli interventi di cui al presente articolo e contiene gli indirizzi operativi per la loro realizzazione.
Art. 41.
(Azioni positive per le pari opportunità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro)
1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'articolo 20, la Regione, le Province ed i Comuni, anche attraverso accordi con le Parti Sociali, realizzano, in conformità con quanto indicato dal Piano d'Azione Regionale, azioni positive per le pari opportunità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro ed in particolare:
a) promuovono la realizzazione di Centri di documentazione per le pari opportunità sul lavoro collegati alle reti tematiche interregionali, nazionali ed europee;
b) mettono a disposizione, nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro, servizi specialistici di informazione, supporto ed assistenza tecnica a favore dei lavoratori e delle imprese per la promozione delle pari opportunità e per la progettazione e la realizzazione di patti territoriali integrati per le pari opportunità e la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, anche in attuazione della
l. 53/2000 ;
c) promuovono azioni di sensibilizzazione e d'informazione sul tema delle pari opportunità in ambito lavorativo rivolte ai soggetti istituzionali ed agli attori sociali;
d) sviluppano un sistema informativo di supporto sul tema delle pari opportunità e della conciliazione tra tempi di vita e di lavoro, all'interno di S.I.R.I.O. e nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 16;
e) promuovono interventi mirati di sensibilizzazione delle imprese sul rispetto della normativa antidiscriminatoria e delle norme a tutela della maternità e paternità nonché sull'adozione di misure concrete di pari opportunità nella contrattazione collettiva;
f) individuano misure che consentano la sostituzione del titolare d'impresa o del lavoratore autonomo che beneficia del periodo di astensione obbligatoria o di congedi parentali con altro imprenditore o lavoratore autonomo;
g) sperimentano nei luoghi di lavoro pubblici strumenti per la conciliazione tra tempi di vita e di lavoro nonché strumenti di informazione sui risultati raggiunti;
h) attivano, sia nelle piccole che nelle grandi imprese, misure atte a contrastare la fuoriuscita delle donne dal mercato del lavoro attraverso azioni che sostengano la flessibilità dell'orario e l'utilizzo del tempo parziale reversibile, anche mediante la concessione di appositi assegni di servizio;
i) sviluppano misure a favore delle persone che rientrano nel mercato del lavoro dopo prolungati periodi di assenza per motivi di cura familiare, anche mediante la concessione di appositi assegni di servizio;
j) favoriscono l'utilizzo di forme garantite di lavoro flessibile per motivi parentali, anche attraverso meccanismi di incentivazione economica;
k) favoriscono l'inserimento lavorativo delle donne in particolari condizioni di disagio.
2. La Regione e le Province concedono contributi alle imprese che, d'intesa con le rappresentanze dei lavoratori, adottano misure ulteriori rispetto a quelle prescritte dalla legislazione nazionale in merito alle pari opportunità ed in particolare:
a) dispositivi di promozione, monitoraggio e controllo del rispetto della normativa antidiscriminatoria, con particolare riferimento ai salari, all'accesso alla formazione continua e alla progressione di carriera;
b) piani di azioni positive tendenti ad assicurare la rimozione degli ostacoli che di fatto impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini;
c) riduzioni o articolazioni diverse dell'orario di lavoro in relazione alle esigenze di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro;
d) azioni di sostegno per il rientro al lavoro dopo assenze prolungate per maternità o paternità.
Art. 42.
(Azioni per la mobilità geografica e professionale)
1. La Regione e le Province, per sviluppare la crescita occupazionale ed offrire al tessuto produttivo locale risorse umane qualificate in grado di contribuire all'innovazione ed alla competitività del sistema economico regionale, favoriscono la mobilità geografica e professionale dei lavoratori, ivi compresi i cittadini stranieri immigrati, tenendo conto delle competenze e delle conoscenze linguistiche possedute. A tal fine esse promuovono, all'interno del Sistema dei servizi al lavoro, in un quadro di garanzie concordato con le parti sociali, le seguenti azioni:
a) sviluppo dei servizi di supporto alla mobilità geografica e professionale previsti a livello europeo;
b) accoglienza, integrazione sociale e sostegno all'inserimento lavorativo;
c) sostegno a progetti di mobilità geografica volti all'acquisizione, da parte delle organizzazioni produttive regionali, di risorse professionali provenienti da altre regioni o da altre nazioni;
d) inserimento in attività di tirocinio sui luoghi di lavoro ai sensi dell'articolo 35;
e) sostegno a progetti di mobilità professionale, in caso di cessione di ramo di azienda, di riconversione o trasferimento di attività produttive.
2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 la Regione può promuovere, sentita la Commissione di Concertazione e previa intesa con le parti sociali, iniziative ed accordi interregionali e transnazionali.
Art. 43.
(Azioni di sistema per lo sviluppo dell'imprenditorialità)
1. La Regione riconosce valore all'autoimprenditorialità e favorisce, tramite appositi incentivi, l'avvio di imprese, con particolare riguardo a quelle a prevalente composizione femminile e a quelle ad alto potenziale tecnologico, e la realizzazione di progetti di "spin-off" aziendale industriale od accademico, al fine della piena valorizzazione delle conoscenze e delle competenze professionali dei lavoratori.
2. La Regione garantisce, all'interno del Sistema dei servizi al lavoro, anche con la partecipazione delle parti sociali, l'attivazione di servizi appositamente dedicati a favorire l'avvio di nuove imprese ed a supportare l'attività del nuovo imprenditore, diretti in particolare a far acquisire le conoscenze in merito a:
a) normativa di settore, contrattualistica ed in materia di sicurezza sul lavoro;
b) organizzazione aziendale;
c) percorsi di progressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro;
d) agevolazioni ed opportunità a favore dello sviluppo d'impresa.
3. Il Piano d'Azione Regionale individua i criteri, le modalità e le risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo. In caso di cessazione dell'attività imprenditoriale prima di tre anni dall'ottenimento di un incentivo per la creazione d'impresa, l'incentivo medesimo è ridotto in misura proporzionale all'attività lavorativa effettivamente svolta.
4. La Regione assicura, nell'ambito degli strumenti agevolativi per la creazione d'impresa, il coordinamento tra le diverse misure a qualunque titolo attivate e la priorità per le imprese che garantiscono processi di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
CAPO II
STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO
Art. 44.
(Azioni a favore dei lavoratori a rischio di precarizzazione)
1. La Regione opera per assicurare ai lavoratori a rischio di precarizzazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e), pari opportunità di godimento dei fondamentali diritti di cittadinanza sociale.
2. La Regione promuove il raggiungimento di accordi sindacali che prevedano a favore dei lavoratori di cui al comma 1:
a) l'estensione dei diritti di cui alla
legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento);
b) l'estensione delle tutele relative al reddito ed alla continuità del rapporto di lavoro in caso di malattia ed infortunio;
c) tutele adeguate in caso di astensione dal lavoro per maternità.
3. La Regione si pone l'obiettivo di non ricorrere per quanto di sua competenza, alle modalità occupazionali precarie previste dalla
legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) e promuove azioni, anche attraverso provvedimenti mirati ed intese, volte ad assicurare la diminuzione, sino al totale superamento, di tutti i rapporti di lavoro diversi da quello a tempo indeterminato attuati presso la Regione stessa, gli enti del settore regionale allargato di cui alla
legge regionale 24 gennaio 2006, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (legge finanziaria 2006)) gli enti locali, gli enti pubblici e le aziende presenti sul territorio regionale.
4. La Regione e gli enti del settore regionale allargato di cui alla
l.r. 2/2006 , nei capitolati e nelle gare d'appalto dipendenti dagli stessi, inseriscono clausole sociali da definirsi con le parti sociali dirette alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali, a garantire l'uniformità dei trattamenti contrattuali, ad assicurare il rispetto dei diritti acquisiti dei lavoratori, nonchè il rispetto e l'applicazione delle norme per la sicurezza sul lavoro, quale fondamento di qualunque risoluzione contrattuale.
5. Le misure e gli interventi di cui al comma 3 riguardano in particolare le forme e la durata dei contratti di lavoro, le garanzie previdenziali ed assicurative, le modalità di espletamento dell'attività lavorativa e l'aggiornamento professionale.
Art. 45.
(Occupazione giovanile)
2. Le Province possono altresì concedere contributi a potenziali imprenditori in possesso dei requisiti di cui al comma 1 a seguito della presentazione di specifici progetti d'impresa, fermo restando che gli eventuali benefici sono concessi ad avvenuta costituzione dell'impresa.
3. La concessione dei contributi di cui al comma 1 é finalizzata a:
a) acquisto o locazione di attrezzature, strumentazioni, programmi informatici;
b) acquisto di servizi specialistici quali abbonamenti a riviste specializzate, accessi a banche dati ed a servizi informatici e telematici;
c) acquisto di arredi ed affitto di locali adibiti a luogo di lavoro.
4. Il Piano d'Azione Regionale individua le risorse destinabili agli interventi di cui al presente articolo e contiene gli indirizzi operativi per la loro realizzazione.
Art. 46.
(Fondo di garanzia per giovani imprenditori)
1. La Regione costituisce, con propria deliberazione, presso la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico (FI.L.S.E. S.p.A.), un fondo destinato alle prestazioni di garanzia per le imprese in possesso dei seguenti requisiti al momento della richiesta di garanzia:
a) imprese individuali il cui titolare abbia un'età non superiore ai trentacinque anni;
b) società i cui rappresentanti legali e almeno il 50 per cento dei soci, detentori del 51 per cento del capitale sociale, abbiano un'età non superiore ai trentacinque anni. Per le società il capitale sociale deve essere interamente sottoscritto da persone fisiche;
2. Le garanzie non potranno superare l'ottanta per cento del prestito in essere, con un limite massimo di euro 500.000,00.
3. Nell'attuazione di quanto previsto dal presente articolo la F.I.L.S.E. S.p.A. si avvale degli organismi di garanzia fidi di livello regionale e di specializzazione settoriale.
4. Le modalità tecnico operative relative all'attuazione di quanto previsto dal presente articolo sono disciplinate da apposita convenzione con la F.I.L.S.E. S.p.A. che la Giunta regionale approva entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
CAPO III
SOSTEGNO DELLE SITUAZIONI AZIENDALI A RISCHIO OCCUPAZIONALE
Art. 47.
(Interventi per il sostegno dell'occupazione)
1. Al fine di prevenire le situazioni di crisi occupazionale sul proprio territorio la Regione, sulla base delle analisi realizzate dall'Osservatorio, promuove l'individuazione preventiva di soluzioni produttive, occupazionali ed imprenditoriali idonee a salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio produttivo, delle conoscenze e delle competenze esistenti nei diversi ambiti locali, avuto riguardo all'obiettivo più ampio del rafforzamento della competitività, della crescita economica e dello sviluppo sostenibile.
2. La Regione promuove, di concerto con gli enti locali e le parti sociali, iniziative volte alla prevenzione di crisi occupazionali di rilevante interesse locale e si adopera, quale interesse primario, alla salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali nelle situazioni di crisi occupazionali già in essere.
3. La Regione, ai fini di cui al comma 1, può anche incentivare attraverso contributi mirati, la riduzione dell'orario di lavoro, nelle contrattazioni di livello aziendale.
4. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, la Regione, sentito il Comitato per l'occupazione, adotta indirizzi operativi per la realizzazione da parte delle Province di interventi volti a sostenere l'occupazione delle aziende appartenenti alle aree ed ai settori colpiti da crisi occupazionali nonché di quelle che svolgono le lavorazioni indotte. Nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro sono in particolare realizzati:
a) progetti finalizzati al sostegno dei livelli occupazionali, definiti in collaborazione con gli enti locali e con l'assistenza tecnica degli enti bilaterali e delle parti sociali;
b) progetti di formazione, di riqualificazione e di reinserimento dei lavoratori interessati dai processi di ristrutturazione, attuati anche tramite il ricorso ai tirocini di cui all'articolo 35;
c) progetti finalizzati a sostenere specifici settori produttivi ovvero specifiche aree territoriali a rischio occupazionale, anche mediante il sostegno di processi di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale;
d) misure di accompagnamento individuale e progetti sperimentali di transizione al lavoro;
e) servizi di orientamento e di ricollocazione al lavoro.
6. La Regione può avvalersi di strutture pubbliche e private specializzate nella diagnosi di problemi aziendali per l'individuazione di servizi reali utili al miglioramento della competitività delle imprese ed al mantenimento dei livelli e della qualità dell'occupazione.
7. La Regione provvede al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo facendo ricorso al Fondo regionale per l'occupazione.
Art. 48.
Omissis
Art. 49.
(Interventi a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria)
1. La Regione, tramite il Fondo di garanzia cui all'articolo 15, comma 2, interviene per ridurre le difficoltà economiche dei lavoratori residenti o aventi sede di lavoro sul territorio ligure, posti in lista di mobilità o assoggettati al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuative di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e alle disposizioni in materia di mercato del lavoro) ovvero in deroga alle vigenti normative.
(39) Comma modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così nuovamente modificato dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.
2. Il beneficio consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a favore del lavoratore che stipuli con un Istituto di credito un contratto diretto ad ottenere, per il periodo in cui è in attesa del trattamento ad esso spettante, l'erogazione, sotto forma di prestito rimborsabile, di una quota fissa corrispondente al primo massimale di integrazione salariale, al netto della riduzione prevista dall'
articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), come determinato annualmente dall'I.N.P.S., quale anticipazione di tale trattamento.
3. La garanzia di cui al comma 2 copre il pagamento del capitale al netto degli interessi.
4. L'ammontare dei conferimenti finanziari al Fondo di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei crediti per i quali è possibile rilasciare garanzia.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione del beneficio di cui al presente articolo, nonché la documentazione da allegare alla domanda.
6. Per la costituzione e la gestione del Fondo di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula con la FI.L.S.E. S.p.A. apposita convenzione, definendo le modalità di funzionamento del Fondo ed i compensi spettanti a FI.L.S.E. medesima.
Art. 49 bis.
1. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 15, comma 2, è destinato, con le modalità di gestione previste dall'articolo 49, a sostenere i lavoratori dipendenti che siano nelle condizioni di cui al comma 3.
2. Il beneficio consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a favore dei lavoratori residenti sul territorio ligure che stipulino con un Istituto di credito, previa valutazione di merito del credito del richiedente, un contratto diretto ad ottenere, sotto forma di prestito rimborsabile, un'anticipazione parziale dei trattamenti retribuitivi maturati e non percepiti che i lavoratori medesimi vantano nei confronti dell'impresa in ritardo nei pagamenti degli stipendi.
3. Possono accedere al prestito i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico che, pur avendo il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo, hanno maturato un credito complessivo nei confronti dell'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, con priorità per i lavoratori che non percepiscono stipendi da almeno tre mesi.
4. La garanzia di cui al comma 2 copre il pagamento del capitale al netto degli interessi dovuti dal lavoratore, che sono posti a carico del Fondo regionale per l'occupazione.
4 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì agli ex lavoratori dipendenti in possesso della certificazione di esposizione all'amianto rilasciata dall'INAIL che abbiano presentato domanda di pensione usufruendo dei benefici di cui all'
articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto) e successive modificazioni ed integrazioni e non si siano ancora visti riconoscere tali benefici da almeno tre mesi. L'anticipazione parziale di cui al comma 2 ha riguardo ai trattamenti pensionistici richiesti e non percepiti
(43) Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 11 marzo 2011, n. 5 .
.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione del beneficio di cui al presente articolo, nonché la documentazione da allegare alla domanda e l'ammontare massimo dell'anticipazione di cui al comma 2.
Art. 50.
(Sostegni al reddito)
1. La Regione, sentito il Comitato per l'occupazione, e le Province, con il concorso e la partecipazione delle Associazioni delle imprese e dei lavoratori, concedono sostegni al reddito ai lavoratori licenziati o sospesi che non beneficiano di trattamenti di integrazione salariale o di altri ammortizzatori sociali. Sono a tal fine realizzate specifiche attività di raccordo con gli enti bilaterali, coerentemente con le funzioni previste dai loro statuti, qualora tali enti siano costituiti in base ad accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
2. I sostegni di cui al comma 1 consistono in contributi concessi sulla base di:
a) piani di mantenimento professionale e di reinserimento lavorativo realizzati dagli enti bilaterali dei settori economici liguri;
b) iniziative di reinserimento lavorativo, nell'ambito del Sistema dei servizi al lavoro, a favore delle persone di cui all'articolo 52 che si trovino in una condizione di svantaggio sociale di particolare gravità, valutata sulla base delle caratteristiche professionali e della situazione economica personale e familiare del beneficiario.
3. Il Piano d'Azione Regionale individua le categorie dei beneficiari, le modalità di gestione e di finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
Art. 51.
(Integrazioni al reddito)
1. La Regione, sentito il Comitato per l'occupazione, può autorizzare gli enti locali ad attuare specifici progetti lavorativi, anche attraverso i cantieri scuola e lavoro di cui all'articolo 37, destinati ai lavoratori iscritti nelle liste di mobilità e percettori dell'indennità di mobilità, del trattamento speciale di disoccupazione o di altro ammortizzatore sociale ed ai lavoratori che godono del trattamento straordinario di integrazione salariale che siano sospesi a zero ore, ai fini della corresponsione agli stessi lavoratori di un'integrazione al reddito.
3. La partecipazione ai progetti di cui al comma 1 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro né la perdita dello stato di disoccupazione e dell'eventuale anzianità maturata in tale stato antecedentemente all'avvio nei progetti medesimi.
4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, commi 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17 e 18 del
decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468 (Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'
articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196 ).
5. Il Piano d'Azione Regionale individua le modalità di realizzazione dei progetti di cui al comma 1 e le eventuali quote di finanziamento a carico della Regione nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.
CAPO IV
SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE DELLE PERSONE DISABILI E SVANTAGGIATE
Art. 52.
(Interventi a favore delle persone disabili e svantaggiate)
1. La Regione, anche al fine di rafforzare la coesione sociale, favorisce, in una logica di piena valorizzazione della persona umana, l'inserimento al lavoro e l'occupazione stabile e duratura delle persone disabili e delle persone in stato di svantaggio sociale, garantendo l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al lavoro e di parità di trattamento normativo ed economico, in conformità con quanto previsto dalla
l. 68/1999 e dalla
legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap). La Regione favorisce altresì lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità delle persone disabili ed in situazione di svantaggio sociale, promuovendo nuove opportunità di occupazione attraverso lo sviluppo, il rafforzamento e l'affinamento del Sistema dei servizi al lavoro.
3. Sono altresì considerate persone in stato di svantaggio sociale:
b) i rifugiati legalmente residenti sul territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione realizza specifici interventi, individuandoli ai sensi dell'articolo 54, ed attua iniziative di politica formativa e del lavoro ed attività di collocamento mirato attraverso il Sistema dei servizi al lavoro, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi, pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, nonché con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone disabili. Tali interventi riguardano in particolare la realizzazione di percorsi di transizione al lavoro, attraverso il coordinamento e l'integrazione degli interventi di inserimento lavorativo con quelli scolastici e formativi, nonché la realizzazione di attività personalizzate di orientamento al lavoro e di azioni individuali di collocamento mirato e di supporto
(45) Comma così sostituito dall' art. 111 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .
.
5. Gli interventi sono realizzati dalle Province con le modalità indicate nel Piano d'Azione Regionale e sono coordinati con quelli attuati nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'
articolo 35 della l.r. 12/2006 .
Art. 53.
(Omissis)
Art. 54.
(Pianificazione degli interventi)
1. Il Piano d'Azione Regionale, nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e delle linee d'intervento contenuti nel Piano triennale, individua le misure da attuare, nell'anno successivo, a favore delle persone disabili e delle persone in stato di svantaggio sociale, stabilendo i titoli di preferenza in conformità ai seguenti criteri
(47) Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .
:
a) assunzioni di persone disabili in aziende non soggette all'obbligo di cui alla
l. 68/1999 ;
b) progetti di assunzione di persone in condizione di svantaggio sociale con particolari complessità e criticità di inserimento lavorativo certificato dai competenti servizi pubblici;
c) progetti che garantiscono un'occupazione stabile e duratura, coerente con le caratteristiche professionali del lavoratore e con il suo percorso di inserimento.
2. Gli interventi previsti nel Piano d'Azione Regionale sono diretti a:
a) promuovere l'integrazione tra le attività formative e di orientamento, i servizi del collocamento mirato e obbligatorio, le misure di accompagnamento e gli strumenti di politica attiva del lavoro;
b) favorire il lavoro di rete per l'inserimento ed il mantenimento al lavoro delle persone disabili o svantaggiate mediante la collaborazione tra i servizi al lavoro, i servizi pubblici sociali e sanitari e le associazioni in favore dei disabili;
c) attuare misure rivolte a sviluppare la "metodologia della mediazione" e gli strumenti specifici di formazione e inserimento lavorativo finalizzati alla conciliazione tra le abilità delle persone e le esigenze delle imprese, al fine di produrre i migliori risultati di incontro tra le specificità e le risorse delle persone disabili o svantaggiate e le richieste del mondo del lavoro;
d) promuovere interventi personalizzati di inserimento lavorativo, di collocamento e di mantenimento mirato attraverso l'individuazione di strumenti di sostegno e supporto, fra i quali mezzi di trasporto, affiancamento ed accompagnamento di personale qualificato e specializzato nella mediazione al lavoro ed adeguamento della postazione di lavoro, anche ricorrendo alla sperimentazione di nuove tecnologie ed in particolare del telelavoro;
e) favorire la sperimentazione dell'inserimento lavorativo delle persone disabili all'interno della cooperazione sociale;
f) incentivare l'assunzione di persone disabili da parte delle imprese non soggette ad obbligo;
g) promuovere ed incentivare la costituzione e lo sviluppo delle cooperative sociali di tipo "B" di cui alla
l. 381/1991 ;
h) incentivare l'iniziativa imprenditoriale e l'attività autonoma dei lavoratori disabili e svantaggiati;
i) sviluppare azioni e prevedere incentivi per l'adozione di misure dirette a superare le barriere che si frappongono all'accessibilità degli ambienti e degli strumenti di lavoro che siano coerenti ed aggiuntive rispetto a quelle previste dalla
legge 9 gennaio 2004, n. 4 (Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici);
j) promuovere l'informazione e la partecipazione attiva dei beneficiari degli interventi tramite il coinvolgimento delle strutture operanti in materia di integrazione lavorativa, delle famiglie, delle associazioni di rappresentanza e tutela delle persone disabili, delle aziende e delle parti sociali.
3. Il Piano d'Azione Regionale stabilisce in particolare:
a) le misure e gli interventi specifici da realizzare e le relative modalità di attuazione, compresi gli interventi di cui all'articolo 55;
b) le modalità per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della
l. 68/1999 ;
f) le modalità di ripartizione tra la Regione e le Province del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 60;
g) le priorità per l'erogazione dei contributi da parte delle Province con particolare riferimento ai finanziamenti dei servizi e degli strumenti di integrazione lavorativa;
Art. 55.
(Particolari interventi per l'inserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate)
1. La Regione e le Province, in collaborazione con i Comuni, sostengono ed incentivano interventi, in raccordo con le politiche di cui alla
l.r. 12/2006 , finalizzati all'inserimento ed al reinserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate, secondo l'ordine di preferenza individuato dal Piano d'Azione Regionale, garantendo l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al lavoro e di parità di trattamento economico e normativo.
2. In particolare il Piano d'Azione Regionale individua gli interventi regionali finalizzati all'inserimento ed al reinserimento lavorativo delle persone disabili e svantaggiate, attuati anche tramite il ricorso ai progetti integrati di cui all'articolo 14.
3. Nell'ambito degli interventi di cui al presente articolo sono previsti in particolare percorsi protetti di inserimento al lavoro per le persone disabili e svantaggiate in raccordo con le iniziative di cui all'
articolo 40, comma 5, della l.r. 12/2006 . Tali percorsi sono realizzati, in regime di convenzione con le Province, dagli enti locali e dai soggetti accreditati ai sensi della presente legge.
3 bis. A norma dell'
articolo 8 della legge 29 marzo 1985, n. 113 (Aggiornamento della disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti), le trasformazioni tecniche dei centralini finalizzate alla possibilità d'impiego dei non vedenti e la fornitura di strumenti adeguati all'espletamento delle mansioni di centralinista telefonico sono a carico della Regione, la quale provvede mediante rimborso al datore di lavoro interessato della spesa sostenuta a tali fini
(48) Comma inserito dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .
.
4. Il Piano d'Azione Regionale individua le risorse da destinare agli interventi di cui al presente articolo e contiene gli indirizzi operativi e le metodologie per la loro realizzazione.
Art. 56.
(Compiti delle Province)
a) alla pianificazione, all'attuazione e alla verifica degli interventi volti a favorire l'inserimento lavorativo;
b) all'avviamento lavorativo, alla tenuta delle liste, al rilascio delle autorizzazioni, degli esoneri e delle compensazioni territoriali;
c) alla stipula delle convenzioni e all'attuazione del collocamento mirato, anche avvalendosi, mediante apposite convenzioni, dei Servizi al lavoro nonché dei servizi sociali e sanitari, pubblici e privati accreditati;
d) alla concessione ed erogazione dei contributi a carico del Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili di cui all'articolo 60;
e) all'autorizzazione e finanziamento delle attività di riqualificazione professionale ed all'erogazione della assistenza economica ai mutilati ed invalidi del lavoro e per servizio;
f) alla concessione dei benefici di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della
l. 68/1999 , anche mediante convenzioni con gli enti di previdenza obbligatoria;
Art. 57.
(Collocamento mirato nelle Pubbliche Amministrazioni)
1. La Giunta regionale, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalle leggi dello Stato, sentita la Commissione di Concertazione ed il Comitato Istituzionale, in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'
articolo 5, comma 1, della l. 68/1999 , individua, per le Pubbliche Amministrazioni presenti sul territorio regionale, con esclusione delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti Pubblici Nazionali, le mansioni che, in relazione all'attività svolta, non consentono l'occupazione dei lavoratori disabili o la consentono in misura ridotta.
Art. 58.
(Monitoraggio e verifiche)
1. La Regione e le Province provvedono al monitoraggio ed alla verifica dell'adempimento da parte del datore di lavoro degli obblighi relativi al collocamento delle persone con disabilità, in raccordo con i competenti organismi di vigilanza, anche al fine dell'eventuale irrogazione di sanzioni da parte degli organismi medesimi.
2. Analoghi interventi sono assunti nei confronti degli obblighi di assunzione previsti dall'
articolo 18, comma 2, della l. 68/1999 , dall'
articolo 4, comma 1, della l. 381/1991 e dalle leggi 20 ottobre 1990, n. 302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata) e 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata).
Art. 59.
(Compiti della Commissione di Concertazione integrata per il diritto al lavoro dei disabili)
1. La Commissione di Concertazione, integrata ai sensi dell'
articolo 6, comma 5, della l.r. 27/1998 , come modificato dalla presente legge, esprime parere, per quanto di sua competenza, in merito a:
b) la parte del Piano d'Azione Regionale di cui all'articolo 54;
c) l'individuazione delle mansioni di cui all'articolo 57.
2. La Commissione di cui al comma 1 formula inoltre alla Giunta regionale le proprie osservazioni in merito all'attuazione delle iniziative di cui al presente capo, anche sulla base delle analisi realizzate dall'Osservatorio.
3. La Commissione di cui al comma 1 provvede altresì, ai sensi dell'articolo 60, comma 4, all'amministrazione del Fondo di cui al medesimo articolo.
Art. 60.
(Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili)
1. Il Fondo regionale per l'occupazione delle persone disabili, previsto dall'
articolo 14 della l. 68/1999 , è costituito dalla quota del Fondo regionale per l'occupazione riservata al finanziamento dei programmi regionali di inserimento lavorativo delle persone disabili e dei relativi servizi nonché alle altre finalità previste dall'articolo medesimo.
2. Il Fondo è alimentato dai contributi versati dai datori di lavoro a fronte delle procedure di esonero di cui all'
articolo 5 della l. 68/1999 e dagli importi derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 15 della medesima legge, nonché dai contributi di fondazioni, enti pubblici e privati e altri soggetti comunque interessati.
4. L'organo amministrativo del Fondo è la Commissione di Concertazione integrata di cui all'articolo 59. Alle sedute della Commissione così integrata sono invitati, previa intesa con le Amministrazioni interessate, un rappresentante dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, un rappresentante dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ed un rappresentante della Direzione Regionale del Lavoro.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE, FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI
Art. 61.
(Regime di aiuto)
1. Gli incentivi ed i finanziamenti di cui alla presente legge sono concessi in conformità alla vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. La Giunta regionale individua per ciascuno di essi la possibilità di cumulo con altri incentivi previsti da normative regionali, statali ed europee entro i limiti consentiti dalla normativa comunitaria.
2. I contributi a favore delle imprese di cui alla presente legge sono concessi nei limiti del regime di aiuto "de minimis" di cui al
Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea.
3. I provvedimenti regionali che prevedono contributi oltre i limiti del regime di aiuti "de minimis" a favore delle imprese sono soggetti a notifica ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE. I contributi possono essere concessi solo ad avvenuta pubblicazione, sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, dell'esito positivo dell'esame svolto dalla Commissione Europea.
Art. 62.
(Omissis)
Art. 63.
(Norma finanziaria)
(Omissis)
Art. 64.
(Norme di prima applicazione)
1. La Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla costituzione del Comitato per l'occupazione ed al rinnovo dei seguenti organismi:
2. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta una proposta di integrazione del vigente Programma triennale, definendo gli indirizzi programmatici di cui all'articolo 7.
3. Entro novanta giorni dall'approvazione da parte del Consiglio regionale dell'integrazione di cui al comma 2, la Giunta approva il Piano d'Azione Regionale, ai sensi dell'articolo 8.
4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale adotta il provvedimento di cui all'articolo 28, comma 2.
Art. 65.
(Norme transitorie)
1. I soggetti di cui all'
articolo 6, comma 6, del d.lgs. 469/1997 , già autorizzati dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ai sensi dell'
articolo 10 del d.lgs. 469/1997 , purché in possesso dei requisiti prescritti, possono continuare a svolgere le attività oggetto di autorizzazione in via provvisoria e previa comunicazione alla Regione Liguria. L'autorizzazione provvisoria mantiene efficacia fino all'emanazione del provvedimento regionale di autorizzazione o di diniego adottato ai sensi dell'articolo 29.
2. Gli Enti locali e gli altri soggetti già convenzionati con le Province ai sensi della previgente normativa per la gestione dei servizi di orientamento, informazione, consulenza, promozione e supporto all'autoimprenditorialità, all'inserimento lavorativo ed alla formazione professionale, analisi della domanda ed offerta di lavoro nonché altri servizi connessi alle funzioni di politica attiva del lavoro continuano a svolgere le attività ad essi affidate fino all'entrata a regime dell'Elenco dei soggetti accreditati di cui all'articolo 28. La Giunta regionale definisce, con il provvedimento di cui al comma 2 del medesimo articolo, le modalità di transizione al nuovo regime di convenzionamento.
3. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge relativi alle leggi regionali 55/1988, 70/1988, 41/1995, 15/2003 e 4/2006, compresi quelli relativi alla concessione di contributi ed erogazione di finanziamenti, sono disciplinati dalle disposizioni delle stesse leggi regionali fino alla loro conclusione.
4. Fino all'approvazione degli indirizzi di cui all'articolo 27, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate dalla Giunta regionale per l'attuazione dei servizi per l'impiego delle Province.
5. Gli organismi di cui all'articolo 64, comma 1, lettere a) e b), continuano a svolgere le loro funzioni fino al rinnovo previsto dal medesimo comma.
Art. 66.
Art. 67.
Art. 68.
Art. 69.
Art. 70.
Art. 71.
Art. 72.
Art. 73.
Art. 74.
a) al comma 2, le lettere b), c), d) ed e) sono soppresse;
b) i commi 3, 4, 5, 6 e 7 sono soppressi.
Art. 75.
(Abrograzioni di norme)
1. Sono abrogate le seguenti norme regionali:
Art. 76.
(Norme di rinvio)
1. I riferimenti contenuti in leggi e regolamenti regionali o in altri provvedimenti all'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro devono intendersi effettuati con riguardo all'Osservatorio di cui all'articolo 18 della presente legge.
2. I riferimenti contenuti in leggi e regolamenti regionali o in altri provvedimenti al Sistema informativo regionale integrato per l'occupazione (S.I.R.I.O.) devono intendersi effettuati con riguardo al Sistema informativo regionale interconnesso per l'occupazione di cui all'articolo 19 della presente legge.