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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 52.
(Interventi a favore delle persone disabili e svantaggiate)
1. La Regione, anche al fine di rafforzare la coesione sociale, favorisce, in una logica di piena valorizzazione della persona umana, l'inserimento al lavoro e l'occupazione stabile e duratura delle persone disabili e delle persone in stato di svantaggio sociale, garantendo l'attuazione dei principi di non discriminazione nell'accesso al lavoro e di parità di trattamento normativo ed economico, in conformità con quanto previsto dalla Sito esternol. 68/1999 e dalla legge regionale 12 aprile 1994, n. 19 (Norme per la prevenzione, riabilitazione ed integrazione sociale dei portatori di handicap). La Regione favorisce altresì lo sviluppo delle capacità e delle potenzialità delle persone disabili ed in situazione di svantaggio sociale, promuovendo nuove opportunità di occupazione attraverso lo sviluppo, il rafforzamento e l'affinamento del Sistema dei servizi al lavoro.
2. Ai fini della presente legge sono considerate persone in stato di svantaggio sociale le persone di cui all'Sito esternoarticolo 2, comma 1, lettera k) del d.lgs. 276/2003 .
3. Sono altresì considerate persone in stato di svantaggio sociale:
a) i titolari del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all' Sito esternoarticolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);
b) i rifugiati legalmente residenti sul territorio di uno Stato aderente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951.
4. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione realizza specifici interventi, individuandoli ai sensi dell'articolo 54, ed attua iniziative di politica formativa e del lavoro ed attività di collocamento mirato attraverso il Sistema dei servizi al lavoro, in raccordo e con il concorso dei servizi sociali, sanitari ed educativi, pubblici e privati accreditati ai sensi della presente legge, nonché con le associazioni di rappresentanza e tutela delle persone disabili. Tali interventi riguardano in particolare la realizzazione di percorsi di transizione al lavoro, attraverso il coordinamento e l'integrazione degli interventi di inserimento lavorativo con quelli scolastici e formativi, nonché la realizzazione di attività personalizzate di orientamento al lavoro e di azioni individuali di collocamento mirato e di supporto (45)

Comma così sostituito dall' art. 111 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

.
5. Gli interventi sono realizzati dalle Province con le modalità indicate nel Piano d'Azione Regionale e sono coordinati con quelli attuati nell'ambito del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari di cui all'articolo 35 della l.r. 12/2006 .

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall' art. 106 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma già modificato dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 108 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma già modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 109 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .

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Comma modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così nuovamente modificato dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così sostituito dall' art. 111 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così sostituita dall' art. 112 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Inserisce i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater nell' art. 8 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

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Sostituisce con i commi 2 e 2 bis il comma 2 dell' art. 11 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

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Comma già sostituito dall'art. 39 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e successivamente abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 44 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 47 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così nuovamente modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 93.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014 .

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Nota soppressa. Vedi note 80 e 81.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .