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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 49.
(Interventi a favore di lavoratori in mobilità o in cassa integrazione straordinaria)
1. La Regione, tramite il Fondo di garanzia cui all'articolo 15, comma 2, interviene per ridurre le difficoltà economiche dei lavoratori residenti o aventi sede di lavoro sul territorio ligure, posti in lista di mobilità o assoggettati al trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi della Sito esternolegge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuative di direttive della Comunità Europea, avviamento al lavoro e alle disposizioni in materia di mercato del lavoro) ovvero in deroga alle vigenti normative.(39)

Comma modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così nuovamente modificato dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

2. Il beneficio consiste nella concessione di una garanzia fidejussoria a favore del lavoratore che stipuli con un Istituto di credito un contratto diretto ad ottenere, per il periodo in cui è in attesa del trattamento ad esso spettante, l'erogazione, sotto forma di prestito rimborsabile, di una quota fissa corrispondente al primo massimale di integrazione salariale, al netto della riduzione prevista dall' Sito esternoarticolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1986), come determinato annualmente dall'I.N.P.S., quale anticipazione di tale trattamento.
3. La garanzia di cui al comma 2 copre il pagamento del capitale al netto degli interessi.
4. L'ammontare dei conferimenti finanziari al Fondo di cui al comma 1 costituisce il limite massimo dei crediti per i quali è possibile rilasciare garanzia.
5. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità di concessione del beneficio di cui al presente articolo, nonché la documentazione da allegare alla domanda.
6. Per la costituzione e la gestione del Fondo di cui al comma 1 la Giunta regionale stipula con la FI.L.S.E. S.p.A. apposita convenzione, definendo le modalità di funzionamento del Fondo ed i compensi spettanti a FI.L.S.E. medesima.
7. Il beneficio comprende inoltre il pagamento, a carico del Fondo regionale per l'occupazione, degli interessi dovuti dal lavoratore (40)

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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7 bis. La Giunta regionale può disporre l'estensione delle disposizioni di cui al presente articolo a favore dei lavoratori assoggettati ai trattamenti ordinari di integrazione salariale ai sensi della Sito esternolegge 20 maggio 1975, n. 164 (Provvedimenti per la garanzia del salario) e successive modificazioni e integrazioni (41)

Comma inserito dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall' art. 106 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma già modificato dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 108 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma già modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 109 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .

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Comma modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così nuovamente modificato dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così sostituito dall' art. 111 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così sostituita dall' art. 112 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Inserisce i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater nell' art. 8 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

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Sostituisce con i commi 2 e 2 bis il comma 2 dell' art. 11 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

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Comma già sostituito dall'art. 39 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e successivamente abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 44 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 47 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così nuovamente modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 93.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014 .

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Nota soppressa. Vedi note 80 e 81.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .