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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 37.
(Cantieri scuola e lavoro)
1. La Regione, al fine di intervenire nelle situazioni più gravi di rischio occupazionale, disciplina, nell'ambito delle competenze trasferite ai sensi dell' Sito esternoarticolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'Sito esternoarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ) l'utilizzo temporaneo e straordinario in cantieri scuola e lavoro delle persone prive di occupazione di cui all'articolo 11 nonché dei lavoratori sospesi dal lavoro a causa di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale ovvero appartenenti ad una delle categorie di cui all'articolo 52.
2. I cantieri sono utilizzati dagli enti locali solo per l'espletamento di attività non aventi esclusivo carattere istituzionale.
3. La Regione autorizza l'apertura e la gestione dei cantieri da parte della Città Metropolitana di Genova, delle Province, dei Comuni o loro Consorzi e degli Enti Parco regionali e delle Unioni di Comuni. (73)

Comma modificato dall'art. 47 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così nuovamente modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

4. Ai fini dell'autorizzazione di cui al comma 3, il soggetto proponente presenta all'Amministrazione competente un apposito progetto, predisposto d'intesa con le organizzazioni sindacali, che preveda l'impiego dei soggetti di cui al comma 1.
5. I lavoratori da avviare ai cantieri autorizzati vengono individuati mediante procedure pubbliche di selezione.
6. La partecipazione ai cantieri di cui al presente articolo non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non dà titolo di preferenza nelle procedure concorsuali pubbliche indette per l'assunzione di personale.
7. Ai lavoratori avviati ai cantieri è corrisposta da parte dell'Ente utilizzatore un'indennità giornaliera nella misura stabilita dal Piano d'Azione Regionale. La fruizione di tale indennità, che non costituisce reddito prodotto da attività lavorativa, non comporta né la perdita dello stato di disoccupazione per l'intera durata del progetto, né la perdita dell'eventuale anzianità maturata in tale stato antecedentemente all'avvio.(96)

Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

8. Il trattamento assicurativo spetta a tutti i lavoratori avviati ai cantieri mentre quello previdenziale assistenziale è dovuto alle sole persone prive di occupazione di cui agli articoli 11 e 52. A tali trattamenti si applicano inoltre le disposizioni della Sito esternolegge 6 agosto 1975, n. 418 (Modifiche e integrazioni della Sito esternolegge 2 aprile 1968, n. 424 , in materia di cantieri di lavoro e di rimboschimento e sistemazione montana) (34)

Comma così sostituito dall' art. 109 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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9. Gli oneri finanziari per le iniziative di cui al presente articolo sono a carico degli Enti utilizzatori. La Regione può, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, partecipare finanziariamente ai progetti da essa autorizzati. Il finanziamento è revocato qualora non venga utilizzato in conformità alle finalità del progetto ovvero non siano rispettate le disposizioni di cui al presente articolo.(97)

Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

10. La Giunta regionale definisce:
a) le caratteristiche, i requisiti e le modalità di presentazione dei progetti;
b) le modalità di articolazione dell'attività lavorativa e dell'eventuale percorso formativo ad essa collegato;
c) i criteri e le modalità di finanziamento e di liquidazione delle somme;
d) le cause di revoca del finanziamento concesso e di recupero delle somme eventualmente già liquidate;
e) le modalità di verifica, controllo e certificazione dello stato di avanzamento del progetto.
11. Il Piano d'Azione Regionale definisce:
a) gli ambiti territoriali ed i settori prioritari d'intervento;
b) le risorse destinate ai progetti;
c) l'entità delle indennità giornaliere da corrispondere alle persone avviate ai cantieri, eventualmente differenziate per categoria di appartenenza;
d) la quota dell'eventuale partecipazione finanziaria della Regione;
d bis) la ripartizione tra le Amministrazioni degli oneri finanziari per il pagamento dei trattamenti di cui al comma 8 (35)

Lettera aggiunta dall' art. 109 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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12. La Regione effettua controlli e può richiedere ogni documentazione concernente l'attuazione dei progetti da essa autorizzati nonché impartire eventuali disposizioni organizzative.(98)

Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

13. La Regione promuove azioni specifiche a favore dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi occupazionale di cui all'articolo 51, affinché trovino occasione di impiego produttivo nell'ambito dei progetti realizzati ai sensi del presente articolo. In tal caso sono previste azioni formative per favorire l'adattamento delle competenze dei lavoratori alle nuove condizioni operative.(99)

Comma così modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.


Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall' art. 106 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma già modificato dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 108 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma già modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 109 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .

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Comma modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così nuovamente modificato dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così sostituito dall' art. 111 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così sostituita dall' art. 112 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Inserisce i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater nell' art. 8 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

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Sostituisce con i commi 2 e 2 bis il comma 2 dell' art. 11 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

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Comma già sostituito dall'art. 39 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e successivamente abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 44 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 47 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così nuovamente modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 93.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014 .

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Nota soppressa. Vedi note 80 e 81.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .