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Documento vigente: Testo Coordinato
Art. 10.
1. Le Province, in conformità al Piano d'azione regionale di cui all'articolo 8, approvano annualmente i Piani dei servizi per l'impiego e del lavoro.
2. I Piani di cui al comma 1 contengono:
a) gli interventi per l'inserimento e il reinserimento nel mondo del lavoro previsti dalla presente legge da realizzare nell'anno successivo stabilendo gli obiettivi, le strategie e le risorse necessarie per la loro realizzazione;
b) le forme di integrazione dei servizi al lavoro di cui all'articolo 24 con gli interventi di politica sociale di competenza dei Comuni, delle Comunità montane e dei relativi consorzi.
3. I Piani di cui al comma 1 possono, sulla base di motivate esigenze che si dovessero manifestare nel mercato del lavoro a livello locale, effettuare compensazioni, fino al limite massimo del trenta per cento, delle quote di risorse da destinare a ciascuna tipologia d'intervento del Piano d'Azione Regionale. Tali Piani possono inoltre prevedere il cofinanziamento da parte delle Province delle iniziative previste nel Piano d'Azione Regionale nonché il finanziamento da parte delle Province di ulteriori iniziative.

Note del Redattore:

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Lettera così sostituita dall' art. 106 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma già modificato dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall' art. 107 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 108 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma già modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall' art. 9 della L.R. 7 dicembre 2010, n. 19 .

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Lettera così modificata dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così modificata dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo così sostituito dall' art. 6 della L.R. 5 aprile 2012, n. 13 .

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Comma così modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma già modificato dall' art. 13 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 e così ulteriormente modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così sostituito dall' art. 109 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così sostituito dall' art. 12 della L.R. 7 febbraio 2012, n. 1 .

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Comma modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così nuovamente modificato dall'art. 40 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .

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Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 15 febbraio 2010, n. 2 .

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Comma così modificato dall' art. 110 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così sostituito dall' art. 111 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 113 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Lettera così sostituita dall' art. 112 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Inserisce i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater nell' art. 8 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

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Sostituisce con i commi 2 e 2 bis il comma 2 dell' art. 11 della L.R. 20 agosto 1998, n. 27 .

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Comma già sostituito dall'art. 39 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente sostituito dall'art. 21 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già sostituito dall'art. 40 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e successivamente abrogato dall'art. 22 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 41 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 24 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 42 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 43 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma già modificato dall'art. 44 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così ulteriormente modificato dall'art. 25 della L.R. 30 novembre 2016, n. 30 .

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Comma modificato dall'art. 47 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 e così nuovamente modificato dall'art. 26 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 93.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014 .

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Nota soppressa. Vedi note 80 e 81.

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Comma abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Articolo abrogato dall'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Comma abrogato dal'art. 50 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 43 dal 1° aprile 2014.

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Secondo quanto disposto dall' art. 83, comma 1, della L.R. 10 aprile 2015, n. 15 , i riferimenti alle province e ai Piani provinciali si intendono sostituiti dal riferimento alla Città metropolitana e alle Province, nonché ai Piani provinciali e della Città metropolitana.

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Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 10 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Lettera così modificata dall'art. 11 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Articolo così sostituito dall'art. 12 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .