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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Bollettino Ufficiale n. 6 del 18 giugno 2008

Art. 89.
2. La presente legge abroga:
a) la legge regionale 6 aprile 1987, n. 7 (Delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione degli articoli 3 e 8 della Sito esternolegge 28 febbraio 1985, n. 47 e successive modificazioni) e successive modifiche e integrazioni;
b) l'articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1992, n. 30 (Interventi ammissibili nei Comuni sprovvisti di strumento urbanistico generale o dotati di strumento urbanistico generale soggetto a revisione);
c) gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 13 settembre 1994, n. 52 (Delega alle Province delle funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni di massima di cui all' articolo 7 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 24 nonché di approvazione dei regolamenti edilizi), come modificati dall'articolo 64 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 (Legge urbanistica regionale);
d) l'articolo 16 della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia);
f) gli articoli 72 septies e 72 undecies, comma 1 bis, e 72 duodecies, commi da 3 a 7, della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e successive modifiche e integrazioni (84)

Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

;
g) gli articoli 4, 5, 7 e 21 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 29 (Misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).
3. E' da intendersi abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 217)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 219)

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Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e ulteriormente modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa (v. nota 225).

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Nota soppressa (v. nota 225).

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Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 e così ulteriormente modificato dal comma 6 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Nota soppressa (v. nota 229)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (v. nota 234)

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Nota soppressa (vedi nota 185)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Articolo già sostituito dall' art. 22 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9, così nuovamente sostituito dall'art. 18 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 , sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall'art. 24 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 e sostituito dall'art. 29 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9.

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Rubrica già modificata dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così sostituita dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Alinea già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Articolo già sostituito dall'art. 35 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Articolo già sostituito dall' art. 37 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 255)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (c. nota 269)

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Articolo già sostituito dall' art. 39 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 ulteriormente sostituito dall' art. 40 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente sostituito dall'art. 35 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo inserito dall' art. 41 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 42 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall' art. 43 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Nota soppressa. (v. nota 304)

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Nota soppressa. (v. nota 304)

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Nota soppressa (v. nota 294)

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Articolo modificato dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 , successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e, infine, abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 80)

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Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e successivamente abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017,n. 15 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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(98) Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. ntoa 231)

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(100) Nota soppressa (v. nota 231)

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(101) Nota soppressa (v. nota 231)

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(102) Nota soppressa (v. nota 231)

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(103) Nota soppressa (v. nota 232)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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(105) Nota soppressa (v. nota 233)

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(106) Nota soppressa (v. nota 233)

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(107) Nota soppressa (vedi nota 185).

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(108) Nota soppressa (v. nota 41)

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(109) Nota soppressa (v. nota 41)

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(126) Nota soppressa (v. nota 48).

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Nota soppressa (v. nota 48)

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(128) Nota soppressa (v. nota 48)

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(129) Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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(132) Nota soppressa (v. nota 65)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 297)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (vedi nota 185).

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Lettera modificata dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 ed ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 . Detto articolo 6 successivamente è stato oggetto di abrogazione da parte dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 .

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 218).

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 3, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 4, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Comma abrogato dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218).

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. ntoa 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e così nuovamente sostituito dall'art. 16 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. Sito esterno231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente così sostituita dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2107, n. 15 .

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Lettera aggiunta dal comma 21 primo trattino dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo trattino del comma 21 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .Lettera successivamente abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 62)

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Nota soppressa (v. nota 65)

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Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Secondo quanto previsto dal comma 28 del medesimo articolo, i Comitati tecnici urbanistici delle province istituiti e in esercizio ai sensi del previgente articolo 54 restano in carica fino all'insediamento delle nuove amministrazioni provinciali. Articolo successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 290)

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Comma già modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 62)

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Nota soppressa (v. nota 63)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 20217, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 40 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 23 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , articolo successivamente abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .