Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Bollettino Ufficiale n. 6 del 18 giugno 2008

Art. 44.
2. Ai sensi dell’articolo 32 del d.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni, costituiscono variazioni essenziali, rispetto al permesso di costruire o alla SCIA alternativa al permesso di costruire, le opere abusivamente eseguite nel corso dei lavori, quando si verifichi una delle seguenti condizioni (59)

Alinea già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

:
a) mutamento parziale della destinazione d'uso comportante alternativamente:
1) l'insediamento di una diversa destinazione d'uso non consentita dallo strumento urbanistico generale;
2) un incremento degli standard urbanistici, salvo il reperimento da parte dell'interessato, a mezzo di atto unilaterale d'obbligo o convenzione, delle aree o dotazioni di standard dovuti per la nuova destinazione, da formalizzare prima della ultimazione dei lavori nel contesto dell'accertamento di conformità;(250)

Numero così modificato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

b) aumento della cubatura o della superficie utile ovvero della superficie coperta rispetto al progetto approvato nei limiti sottoindicati, sempreché non comportante la realizzazione di manufatti edilizi autonomamente utilizzabili:(251)

Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 20217, n. 15.

1. per le unità immobiliari a destinazione residenziale, turistico - ricettiva, direzionale e commerciale, a esclusione della grande struttura di vendita di qualunque dimensione, in misura pari ad almeno 10 metri quadrati di superficie utile per unità immobiliari con superficie fino a 150 metri quadrati e, in misura pari ad almeno 15 metri quadrati di superficie utile per le unità immobiliari con superficie superiore a 150 metri quadrati; 303)

Numero così sostituito dall'art. 19 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 1 .

2. per gli edifici aventi destinazione industriale, ivi comprese le strutture di distribuzione all’ingrosso, artigianale e commerciale, costituita da grandi strutture di vendita, in misura pari ad almeno:
1.1 il 7 per cento della superficie coperta per edifici sino a 2.000 metri quadrati di superficie coperta;
1.2 il 5 per cento della superficie coperta per edifici sino a 5.000 metri quadrati di superficie coperta;
1.3 il 3 per cento della superficie coperta per edifici oltre 5.000 metri quadrati di superficie coperta;(302)

Punto così sostituito dall'art. 11 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29.

c) modifiche di entità superiore al 10 per cento rispetto all'altezza dei fabbricati, alle distanze da altri fabbricati, dai confini di proprietà e dalle strade, anche a diversi livelli di altezza, nonché diversa localizzazione del fabbricato sull'area di pertinenza, quando la sovrapposizione della sagoma a terra dell'edificio in progetto e di quello realizzato sia inferiore al 50 per cento;
d) aumento del numero dei piani o del numero delle unità immobiliari dell'edificio comportanti l'incremento di almeno due nuove unità, al di fuori dei casi di varianti in corso d'opera di cui all'articolo 25;(252)

Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

e) mutamenti delle caratteristiche degli interventi edilizi di ristrutturazione edilizia, comportanti il passaggio ad interventi di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica;
f) violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a fatti procedurali.
3. Non possono comunque ritenersi variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative.
4. Gli interventi di cui al comma 2, se effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico-ambientale, nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali sono considerati eseguiti in totale difformità.
5. Costituiscono variazioni essenziali gli interventi di consistenza inferiore alle misure indicate alle lettere b) e c), del comma 2, qualora siano effettuati sugli edifici sottoposti a vincolo storico-artistico, architettonico, archeologico, paesistico ambientale nonché sulle aree ricadenti nei parchi e nelle riserve o in aree protette nazionali e regionali.

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 208)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 212)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 212)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 214)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 214)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 215)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 217)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 218)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 219)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e ulteriormente modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 225).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 225).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 e così ulteriormente modificato dal comma 6 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 229)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 230)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 233)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 234)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 185)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 235)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 235)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 235)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 235)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 235)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 235)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 235)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 22 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9, così nuovamente sostituito dall'art. 18 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 , sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 24 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 237)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 237)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 e sostituito dall'art. 29 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 249)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 249)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 249)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica già modificata dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così sostituita dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 253)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 253)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 35 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 37 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 255)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 269)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 269)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 269)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 269)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (c. nota 269)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 39 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 ulteriormente sostituito dall' art. 40 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente sostituito dall'art. 35 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall' art. 41 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall' art. 42 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall' art. 43 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. (v. nota 304)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa. (v. nota 304)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 294)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo modificato dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 , successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e, infine, abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 80)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e successivamente abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017,n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 208)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 208)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 208)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 208)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 212)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 212)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 212)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 212)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(98) Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. ntoa 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(100) Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(101) Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(102) Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(103) Nota soppressa (v. nota 232)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 233)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(105) Nota soppressa (v. nota 233)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(106) Nota soppressa (v. nota 233)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(107) Nota soppressa (vedi nota 185).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(108) Nota soppressa (v. nota 41)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(109) Nota soppressa (v. nota 41)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(126) Nota soppressa (v. nota 48).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 48)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(128) Nota soppressa (v. nota 48)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(129) Nota soppressa (v. nota 56)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 56)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 56)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

(132) Nota soppressa (v. nota 65)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota sopressa ((v. nota 296)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota sopressa ((v. nota 296)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota sopressa ((v. nota 296)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota sopressa ((v. nota 296)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota sopressa ((v. nota 296)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota sopressa ((v. nota 297)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 218)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 218)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 233)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 233)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (vedi nota 185).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 235)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera modificata dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 ed ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 . Detto articolo 6 successivamente è stato oggetto di abrogazione da parte dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 48)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 48)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 48)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 48)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 48)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 48)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 215)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 215)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 218).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 3, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 4, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma abrogato dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 214)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 215)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 218)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 218)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 218).

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 218)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 230)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 230)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. ntoa 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 231)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e così nuovamente sostituito dall'art. 16 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 237)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. Sito esterno231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente così sostituita dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2107, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera aggiunta dal comma 21 primo trattino dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo trattino del comma 21 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .Lettera successivamente abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 253)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 253)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 62)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 65)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Secondo quanto previsto dal comma 28 del medesimo articolo, i Comitati tecnici urbanistici delle province istituiti e in esercizio ai sensi del previgente articolo 54 restano in carica fino all'insediamento delle nuove amministrazioni provinciali. Articolo successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 290)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 235)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 56)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 62)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Nota soppressa (v. nota 63)

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 20217, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 40 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito dall'art. 23 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , articolo successivamente abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .