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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Bollettino Ufficiale n. 6 del 18 giugno 2008

Art. 38.
1. Sono soggetti a contributo di costruzione gli interventi di nuova costruzione rilevanti in termini di carico urbanistico, in quanto comportanti creazione di nuova superficie utile, ovvero quelli sul patrimonio edilizio esistente che determinino un incremento del carico urbanistico, conseguenti a:(238)

Alinea così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

b) un mutamento delle destinazioni d'uso degli immobili, anche non comportanti esecuzione di opere edilizie, laddove la precedente destinazione d'uso non rilevava ai fini della superficie utile, ovvero laddove la nuova categoria funzionale comporti la corresponsione di oneri maggiori rispetto a quelli dovuti per la destinazione in atto ai sensi della vigente legislazione regionale;(239)

Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

d) interventi di sostituzione edilizia dell'immobile originario. (240)

Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

2. Sono in ogni caso soggetti a contributo di costruzione gli interventi di realizzazione di parcheggi privati non assoggettati a vincolo pertinenziale nei casi e con le modalità di cui all'articolo 19 e comunque quelli eccedenti le dimensioni minime o le quantità prescritte nei commi 1 e 3 del medesimo articolo.
3. Il contributo di costruzione è dovuto dal proprietario dell'immobile o da colui che abbia titolo per richiedere il rilascio del permesso o per presentare la SCIA. Esso è commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione, nonché al costo di costruzione ed è stabilito dal Comune secondo le disposizioni di cui alla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni.(241)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

4. Il contributo di costruzione è determinato dal Comune, anche su quantificazione fornita dall'interessato, per gli interventi da realizzare mediante permesso di costruire ovvero dall'interessato per quelli da realizzare con SCIA.(242)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

5. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione è corrisposta al Comune all'atto del rilascio del permesso ovvero prima dell'inizio dei lavori in caso di SCIA. Il Comune può consentire il pagamento rateizzato a richiesta dell'interessato.(243)

Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

6. La quota di contributo relativa al costo di costruzione è corrisposta in corso d'opera secondo le modalità e garanzie stabilite dal Comune.
In attuazione dell’articolo 16, comma 4, lettera d-ter) e comma 4 bis, del Sito esternod.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni ed in attesa della revisione della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni e integrazioni nel caso di interventi su aree od immobili che richiedano per essere ammissibili sotto il profilo urbanistico-edilizio l’approvazione di varianti ai piani urbanistici vigenti od operanti in salvaguardia od il rilascio di deroghe ai sensi del combinato disposto dell’articolo 14 del citato Sito esternod.p.r. 380/2001 e successive modificazioni e integrazioni è dovuto al Comune, da parte del soggetto attuatore, in aggiunta al contributo di cui ai precedenti commi, un contributo straordinario nella misura del 50 per cento del maggior valore delle aree o immobili oggetto di intervento conseguito per effetto delle suddette varianti o deroghe. L’importo relativo al maggior valore è stimato dal Comune e corrisposto in unica soluzione al momento del rilascio del titolo edilizio. Tale somma è vincolata a specifico centro di costo del bilancio comunale per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza idraulica od idrogeologica del territorio comunale, per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria oppure per l’acquisizione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità ed edilizia residenziale pubblica. (169)

Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 4, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.


Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 217)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 219)

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Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e ulteriormente modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa (v. nota 225).

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Nota soppressa (v. nota 225).

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Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 e così ulteriormente modificato dal comma 6 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Nota soppressa (v. nota 229)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (v. nota 234)

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Nota soppressa (vedi nota 185)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Articolo già sostituito dall' art. 22 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9, così nuovamente sostituito dall'art. 18 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 , sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall'art. 24 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 e sostituito dall'art. 29 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9.

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Rubrica già modificata dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così sostituita dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Alinea già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Articolo già sostituito dall'art. 35 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Articolo già sostituito dall' art. 37 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 255)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (c. nota 269)

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Articolo già sostituito dall' art. 39 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 ulteriormente sostituito dall' art. 40 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente sostituito dall'art. 35 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo inserito dall' art. 41 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 42 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall' art. 43 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Nota soppressa. (v. nota 304)

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Nota soppressa. (v. nota 304)

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Nota soppressa (v. nota 294)

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Articolo modificato dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 , successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e, infine, abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 80)

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Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e successivamente abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017,n. 15 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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(98) Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. ntoa 231)

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(100) Nota soppressa (v. nota 231)

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(101) Nota soppressa (v. nota 231)

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(102) Nota soppressa (v. nota 231)

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(103) Nota soppressa (v. nota 232)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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(105) Nota soppressa (v. nota 233)

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(106) Nota soppressa (v. nota 233)

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(107) Nota soppressa (vedi nota 185).

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(108) Nota soppressa (v. nota 41)

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(109) Nota soppressa (v. nota 41)

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(126) Nota soppressa (v. nota 48).

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Nota soppressa (v. nota 48)

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(128) Nota soppressa (v. nota 48)

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(129) Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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(132) Nota soppressa (v. nota 65)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 297)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (vedi nota 185).

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Lettera modificata dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 ed ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 . Detto articolo 6 successivamente è stato oggetto di abrogazione da parte dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 .

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 218).

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 3, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 4, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Comma abrogato dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218).

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. ntoa 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e così nuovamente sostituito dall'art. 16 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. Sito esterno231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente così sostituita dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2107, n. 15 .

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Lettera aggiunta dal comma 21 primo trattino dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo trattino del comma 21 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .Lettera successivamente abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 62)

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Nota soppressa (v. nota 65)

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Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Secondo quanto previsto dal comma 28 del medesimo articolo, i Comitati tecnici urbanistici delle province istituiti e in esercizio ai sensi del previgente articolo 54 restano in carica fino all'insediamento delle nuove amministrazioni provinciali. Articolo successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 290)

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Comma già modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 62)

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Nota soppressa (v. nota 63)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 20217, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 40 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 23 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , articolo successivamente abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .