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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 16

Disciplina dell'attività edilizia

Bollettino Ufficiale n. 6 del 18 giugno 2008

Art. 19.
(Parcheggi privati)
1. Negli edifici di nuova realizzazione aventi destinazione residenziale o ad essa assimilabile e ad uffici è prescritta ai sensi dell'Sito esternoarticolo 41 sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150 (Legge urbanistica) e successive modifiche e integrazioni la realizzazione di parcheggi privati, nella misura minima di 35 mq ogni 100 mq di superficie utile (SU) e comunque con obbligo di almeno un posto auto per ogni unità immobiliare (19)

Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

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2. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1, purché non eccedenti le dimensioni e le quantità minime ivi prescritte, non è assoggettata alla corresponsione del contributo di costruzione purché, entro la data di ultimazione dei lavori, venga formalizzato l'atto di asservimento a garanzia del vincolo di pertinenzialità del parcheggio rispetto all'unità immobiliare. Tale atto di asservimento, impegnativo per il richiedente, per i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, deve essere trascritto nei registri immobiliari. In tal caso l'obbligazione del pagamento del contributo di costruzione dovuto è garantita dal richiedente mediante rilascio a favore dell'Amministrazione comunale di una garanzia fideiussoria di importo pari al contributo stesso. All'ultimazione dei lavori, perfezionata la trascrizione nei registri immobiliari dell'atto di asservimento a pertinenza dei parcheggi, il richiedente provvede al pagamento della somma eventualmente dovuta, con conseguente estinzione da parte dell'Amministrazione comunale della garanzia fideiussoria (20)

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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3. Le dimensioni dei parcheggi pertinenziali realizzabili ai sensi dell'Sito esternoarticolo 9, comma 1, della l. 122/1989 e successive modificazioni ed integrazioni e dei parcheggi realizzabili in sottosuolo, nelle zone e nei casi espressamente previsti dallo strumento urbanistico generale, assoggettati a vincolo di pertinenzialità con le modalità di cui al comma 2, non devono eccedere la superficie di 35 metri quadrati per ogni unità immobiliare al netto degli spazi di accesso e di manovra. Tali parcheggi sono esclusi dalla corresponsione del contributo di costruzione (21)

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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4. La realizzazione dei parcheggi di cui al comma 1 in eccedenza alle dimensioni e alle quantità minime ivi prescritte ovvero la realizzazione di quelli di cui al comma 1 che si intendano eseguire in assenza di atto di asservimento è soggetta al contributo di costruzione da determinarsi ai sensi della l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Comune, con apposito atto deliberativo, può fissare valori maggiorati rispetto a quelli stabiliti in base alla l.r. 25/1995 e successive modificazioni ed integrazioni (22)

Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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5. I Comuni possono individuare nello strumento urbanistico generale le aree di particolare complessità in cui è obbligatorio realizzare parcheggi pertinenziali legati all'unità immobiliare dal vincolo di cui al comma 2 rispetto ai quali vale quanto previsto nel comma 4 (23)

Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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6. Negli interventi sul patrimonio edilizio esistente che richiedano, in base alla normativa dei vigenti strumenti urbanistici comunali, l'obbligo di dotazione di parcheggi al servizio delle unità immobiliari in funzione dell’incremento del carico urbanistico di cui all’articolo 38, comma 1, la relativa dotazione deve essere garantita mediante l'atto di asservimento secondo le modalità di cui al comma 2; laddove non sia oggettivamente possibile reperire la quantità di tali parcheggi nell'area oggetto di intervento ovvero in altre aree limitrofe è ammessa la corresponsione al Comune di una somma equivalente al valore medio di mercato di un parcheggio pertinenziale di superficie pari a 12,50 metri quadrati, per ogni nuova unità immobiliare oggetto di intervento, predeterminato dal Comune per ogni zona del territorio comunale e, da destinare alla realizzazione di opere di urbanizzazione. (24)

Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9, ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41, nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

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7. La realizzazione di nuove strutture commerciali comporta il reperimento di dotazione di parcheggi per la clientela nei casi e nelle quantità previsti dalla vigente strumentazione urbanistica comunale e dalla normativa regionale in materia.
8. La realizzazione di strutture ricettive alberghiere di nuova costruzione comporta il reperimento di parcheggi al servizio della struttura nella misura minima di un posto auto per ogni camera ovvero per ogni locale destinato al pernottamento. Nelle strutture ricettive esistenti è ammessa la realizzazione di parcheggi nei modi di cui all'Sito esternoarticolo 9, comma 1 della l. 122/1989 e successive modifiche (25)

Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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9. La dotazione di parcheggi privati al servizio delle attività produttive è determinata dallo strumento urbanistico comunale.

Note del Redattore:

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa.

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 217)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 219)

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Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e ulteriormente modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Nota soppressa (v. nota 225).

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Nota soppressa (v. nota 225).

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Comma così sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 11 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così modificato dall'art. 12 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 12 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , successivamente modificato dall'art. 7 della L.R. 12 novembre 2014, n. 30 e così ulteriormente modificato dal comma 6 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 6 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma già modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 14 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , ulteriormente modificato dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 , nuovamente modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Nota soppressa (v. nota 229)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (v. nota 234)

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Nota soppressa (vedi nota 185)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Comma così modificato dall'art. 20 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Articolo già sostituito dall' art. 22 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9, così nuovamente sostituito dall'art. 18 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già modificato dall'art. 3 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 , sostituito dall'art. 23 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall'art. 24 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall'art. 25 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 19 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 26 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente modificato dall'art. 20 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 e sostituito dall'art. 29 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9.

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Lettera così modificata dall'art. 5 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Lettera così modificata dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Comma già sostituito dall'art. 30 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente sostituito dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Nota soppressa (v. nota 249)

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Rubrica già modificata dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così sostituita dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Alinea già modificato dall'art. 33 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e così ulteriormente modificato dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Articolo già sostituito dall'art. 35 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 36 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Articolo già sostituito dall' art. 37 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 255)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (v. nota 269)

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Nota soppressa (c. nota 269)

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Articolo già sostituito dall' art. 39 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 ulteriormente sostituito dall' art. 40 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 , come rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 27 aprile 2012, n. 9 e così nuovamente sostituito dall'art. 35 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo inserito dall' art. 41 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 42 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 e successivamente abrogato dall'art. 36 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall' art. 43 della L.R. 5 aprile 2012, n. 9 .

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Nota soppressa. (v. nota 304)

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Nota soppressa. (v. nota 304)

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Nota soppressa (v. nota 294)

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Articolo modificato dall' art. 9 della L.R. 3 novembre 2009, n. 49 , successivamente sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e, infine, abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 80)

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Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 29 giugno 2010, n. 8 e successivamente abrogato dall'art. 39 della L.R. 28 giugno 2017,n. 15 .

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Lettera così modificata dall' art. 8 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 45 .

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 208)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 212)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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(98) Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. ntoa 231)

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(100) Nota soppressa (v. nota 231)

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(101) Nota soppressa (v. nota 231)

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(102) Nota soppressa (v. nota 231)

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(103) Nota soppressa (v. nota 232)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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(105) Nota soppressa (v. nota 233)

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(106) Nota soppressa (v. nota 233)

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(107) Nota soppressa (vedi nota 185).

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(108) Nota soppressa (v. nota 41)

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(109) Nota soppressa (v. nota 41)

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(126) Nota soppressa (v. nota 48).

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Nota soppressa (v. nota 48)

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(128) Nota soppressa (v. nota 48)

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(129) Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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(132) Nota soppressa (v. nota 65)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 296)

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Nota sopressa ((v. nota 297)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (v. nota 233)

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Nota soppressa (vedi nota 185).

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Lettera modificata dall'art. 18 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 ed ulteriormente modificata dall'art. 6 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 . Detto articolo 6 successivamente è stato oggetto di abrogazione da parte dell'art. 2 della L.R. 19 novembre 2014, n. 35 .

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 48)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 218).

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Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 3, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Vedi la disposizione transitoria prevista dall'art. 33, c. 4, della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .Comma così modificato dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Lettera così modificata dall'art. 8 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 .

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Comma abrogato dall'art. 82 della L.R. 2 aprile 2015, n. 11 salvo quanto stabilito in via transitoria agli articoli 79, 80 e 81 della medesima legge.

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Nota soppressa (v. nota 214)

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Nota soppressa (v. nota 215)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 218).

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Nota soppressa (v. nota 218)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. nota 230)

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Nota soppressa (v. ntoa 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Nota soppressa (v. nota 231)

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Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 e così nuovamente sostituito dall'art. 16 della l.r. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Nota soppressa (v. nota 237)

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Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. Sito esterno231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente così sostituita dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera già sostituita dal comma 20 dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 20 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Lettera successivamente abrogata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2107, n. 15 .

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Lettera aggiunta dal comma 21 primo trattino dell'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Con Sito esternosentenza n. 231/2016 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie Speciale – Corte Costituzionale n. 45 del 9 novembre 2016, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo trattino del comma 21 dell'articolo 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .Lettera successivamente abrogata dall'art. 25 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 253)

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Nota soppressa (v. nota 62)

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Nota soppressa (v. nota 65)

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Articolo già sostituito dall'art. 6 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 . Secondo quanto previsto dal comma 28 del medesimo articolo, i Comitati tecnici urbanistici delle province istituiti e in esercizio ai sensi del previgente articolo 54 restano in carica fino all'insediamento delle nuove amministrazioni provinciali. Articolo successivamente abrogato dall'art. 33 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 290)

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Comma già modificato dall'art. 85 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 e così nuovamente modificato dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Nota soppressa (v. nota 235)

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Nota soppressa (v. nota 56)

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Nota soppressa (v. nota 62)

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Nota soppressa (v. nota 63)

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Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo così sostituito dall'art. 13 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 24 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 20217, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15.

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 31 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Lettera così modificata dall'art. 32 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Rubrica così sostituita dall'art. 40 della L.R. 28 giugno 2017, n. 15 .

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Comma modificato dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 e successivamente così modificato dall'art. 10 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

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Lettera così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Rubrica così modificata dall'art. 4 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

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Comma sostituito dall'art. 23 della L.R. 7 agosto 2018, n. 15 , articolo successivamente abrogato dall'art. 48 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 29 .