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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 6 giugno 2008, n. 14

Disposizioni di adeguamento della normativa regionale.

Bollettino Ufficiale n. 5 dell' 11 giugno 2008

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 31 ottobre 2006, n. 35 (Attuazione dell'articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE, del 2 aprile 1979, sulla conservazione degli uccelli selvatici. Misure di salvaguardia per le Zone di protezione speciale))
Art. 2.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)(56)

Articolo abrogato dall'art. 32 della L.R. 7 novembre 2013, n. 33 .

(Omissis)
Art. 3.
(Omissis)
Art. 4.
(Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 25 (Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea)).
Art. 5.
(Proroga di termini in materia di accreditamento istituzionale)
1. La validità dell'accreditamento istituzionale concesso ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (Norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio-sanitari, pubblici e privati. Recepimento del Sito esternod.P.R. 14 gennaio 1997 ), ai presidi sanitari e socio sanitari che ne abbiano richiesto o ne richiedano il rinnovo entro i termini previsti dal comma 3 del medesimo articolo 12, è prorogata al 31 dicembre 2008, per gli accreditamenti concessi negli anni 2003 e 2004 e al 30 giugno 2009, per gli accreditamenti concessi nell'anno 2005.
Art. 6.
(Concessione contributi per modifica degli strumenti di guida e per l'adattamento dell'autoveicolo di persone disabili)
1. La Regione concede contributi per la spesa relativa a:
a) la modifica degli strumenti di guida dell'autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, con incapacità motorie permanenti ed in possesso di patente di guida speciale A, B o C;
b) l'adattamento dell'autoveicolo di proprietà del disabile o della persona che abbia fiscalmente a carico il disabile, per il trasporto del disabile stesso, qualora la Commissione sanitaria per l'accertamento dell'handicap abbia riconosciuto la sussistenza delle condizioni di cui all'Sito esternoarticolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).
2. La Giunta regionale stabilisce la misura e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 1, in relazione alle disponibilità di bilancio.
3. L'istruttoria è effettuata dalle Aziende sanitarie locali sulla base delle modalità stabilite dalla Giunta regionale da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7.
(Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1986, n. 21 (Disciplina delle iniziative ed attività per favorire la presenza istituzionale della Regione))
3. L'articolo 8 della l.r. 21/1986 , è abrogato.
Art. 8.
(Modifica alla legge regionale 29 maggio 2007, n. 22 (Norme in materia di energia))
Art. 9.
(Diritti per la tenuta del registro delle imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata)
1. I diritti per la tenuta del registro in cui vengono iscritte le imprese che svolgono attività di recupero rifiuti in procedura semplificata sono versati, nella misura e con le modalità determinate dai provvedimenti legislativi statali, alla Provincia ora competente ai sensi dell'Sito esternoarticolo 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), come modificato dal Sito esternodecreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative Sito esternod.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 , recante norme in materia ambientale).
2. La lettera d) del comma 1 ed i commi 2 e 3 dell'articolo 25 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) sono abrogati.
Art. 10.
(Modifiche alla legge regionale 2 gennaio 2007, n. 1 (Testo unico in materia di commercio))
Art. 11.
(Modifiche alla legge regionale 21 giugno 1996 n. 27 (Canone degli alloggi di edilizia residenziale pubblica)).
Art. 12.
(Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni))
Art. 13.
(Modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1998, n. 6 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei soggiorni socio - educativi e didattici))
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 26 aprile 2007, n. 18 (Disciplina della raccolta, della coltivazione e della commercializzazione dei tartufi e valorizzazione del patrimonio tartufigeno regionale))(31)

Modificava il comma 1 dell' art. 4 della L.R. 26 aprile 2007, n. 18; l'articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 24 della L.R. 1 marzo 2022, n. 2.

(Omissis)
Art. 15.
(Modifica alla legge regionale 8 giugno 2006, n. 15 (Norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione))
1. Al comma 4 dell'articolo 11 della l.r. 15/2006 le parole: "; la somma delle diverse erogazioni non può comunque superare l'entità massima della borsa di studio" sono soppresse.
Art. 16.
(Sostegno alla locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica)
1. La Giunta regionale definisce nuove modalità operative e di utilizzo del fondo di sostegno economico agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 giugno 2004, n. 10 (Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 , "Nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici").
2. In attesa del provvedimento di cui al comma 1, i procedimenti di decadenza dall'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica avviati ai sensi degli articoli 16, comma 2, lettera f) e 19 della l.r. 10/2004 sono sospesi per un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 17.
(Abrogazione del regolamento regionale 14 gennaio 2003, n. 2 (Procedure di rilascio dell'autorizzazione sanitaria di cui all'articolo 4 e del riconoscimento-sostitutivo dell'autorizzazione sanitaria di cui all'Sito esternoarticolo 10 del d.P.R. 54/1997 ))
1. Il regolamento regionale 2/2003 è abrogato.
Art. 18.
(Modifiche alla legge regionale 11 maggio 2006, n. 11 (Istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile))(60)

Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 28 febbraio 2023, n. 5.

(Omissis)
Art. 19.
(Modifica alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 42 (Istituzione del Sistema informativo regionale integrato per lo sviluppo della società dell'informazione in Liguria))
Art. 20.
(Modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974, n. 17 istitutiva del Difensore Civico))
Art. 21.
(Modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001, n. 5 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.))(54)

Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 25 marzo 2013, n. 8.

Art. 22.
1. (Omissis)
Art. 23.
(Omissis)
Art. 24.
Art. 25.
(Modifiche alla legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali))
Art. 26.
(Modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38 (Testo unico delle norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari))
1. All'articolo 7, comma 1, lettera g ter) della l.r. 38/1990 , le parole "di fascia A per la categoria D3" sono soppresse.
Art. 27.
(Modifiche alla legge regionale 28 aprile 2008, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008))
2. Al comma 3 dell'articolo 34 della l.r. 10/2008 , le parole: "fino a euro 715.000,00" sono soppresse.
3. Al comma 1 dell'articolo 43 della l.r. 10/2008 , le parole: "almeno" ed "ordinaria" sono soppresse.
Art. 28.
(Norma di interpretazione autentica)
1. All'articolo 29, comma 6 della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) per "zona dove è vietata la caccia" si intendono i parchi nazionali, i parchi regionali naturali, le oasi di protezione della fauna, le zone di ripopolamento e cattura, le foreste demaniali, i centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale.
2. L'articolo 29, comma 6 della l.r. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 200 metri da rispettare tra un nuovo appostamento fisso ed un altro appostamento fisso preesistente è calcolata fra i rispettivi impianti principali.
3. L'articolo 29, comma 8 della l.r. 29/1994 si interpreta nel senso che la distanza di 100 metri è calcolata dall'impianto principale dell'appostamento fisso.
Art. 29.
(Modifiche alla legge regionale 7 febbraio 2008 n. 2 (Testo unico in materia di strutture turistico ricettive e balneari))(58)

Articolo abrogato dall'art. 72 della L.R. 12 novembre 2014, n. 32 .

Omissis
Art. 30.
(Modifica alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 (Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri)
1. All'articolo 6 bis, comma 1 della l.r. 24/2007 e successive modifiche e integrazioni le parole "in forma congiunta" sono eliminate.
Art. 31.
(Modifica alla legge regionale 11 marzo 2008 n. 4 (Modifiche alla legge regionale 4 luglio 2007, n. 24 "Disposizioni in materia di cremazione, affidamento e dispersione delle ceneri"))
Art. 32.
(Modifiche alla legge regionale 12 giugno 1989, n. 15 (Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative))
Art. 33.
(Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing)
1. Nell'ambito del Comitato paritetico sul fenomeno del mobbing, previsto dai vigenti CCNL del comparto Regioni e Autonomie Locali e nominato con delibera di Giunta regionale del 7 maggio 2004 n. 448, sono istituiti il consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto.
2. La Giunta regionale provvede a disciplinare con proprio atto la figura del consigliere di fiducia e lo sportello di ascolto di cui al comma 1.
3. L'onere derivante dall'attività del Comitato di cui al comma 1, trova copertura nell'UPB 18.101 "risorse umane" del bilancio regionale.
Art. 34.
(Norma finanziaria)
(Omissis).
Art. 35.
(Dichiarazione d'urgenza)
(Omissis).

Note del Redattore:

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Nota soppressa (vedi nota 57) .

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Inserisce il comma 2 bis nell' art. 2 della L.R. 28 agosto 1986, n. 21 .

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Inserisce l' art. 7 bis nella L.R. 28 agosto 1986, n. 21 .

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Aggiunge il comma 2 bis all' art. 35 della L.R. 29 maggio 2007, n. 22 .

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Inserisce il comma 2 bis nell' art. 111 della L.R. 2 gennaio 2007, n. 1 .

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Modificava il comma 1 dell' art. 4 della L.R. 26 aprile 2007, n. 18 ; l'articolo è stato successivamente abrogato dall'art. 24 della L.R. 1 marzo 2022, n. 2 .

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Nota soppressa (vedi nota 60) .

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Nota soppressa (vedi nota 60) .

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Nota soppressa (vedi nota 60) .

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Aggiunge il comma 7 bis all' art. 5 della L.R. 5 agosto 1986, n. 17 .

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Sostituiva la rubrica dell' art. 11 della L.R. 24 gennaio 2001, n. 5 .

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Sostituiva i commi 2 e 3 con i commi 2, 3 e 4 nell' art. 11 della L.R. 24 gennaio 2001, n. 5 .

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Nota soppressa (v. nota 59)

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Aggiunge il comma 6 bis all' art. 4 della L.R. 26 maggio 2006, n. 13 .

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Inserisce l' art. 47 bis nella L.R. 28 aprile 2008, n. 10 .

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Inserisce l' art. 24 bis nella L.R. 12 giugno 1989, n. 15 .