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Legge regionale 6 giugno 2008, n. 12

Calendario venatorio regionale triennale e modifiche alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e sue modificazioni e integrazioni.

Bollettino Ufficiale n. 5 dell' 11 giugno 2008

INDICE

Art. 1. - (Caccia programmata)
Art. 2. - (Limitazioni all'attività venatoria)
Art. 3. - (Tesserino per l'esercizio venatorio)
Art. 4. - (Modifiche all'articolo 6 della l.r. 29/1994)
Art. 5. - (Modifiche all'articolo 34 della l.r. 29/1994)
Art. 6. - (Vigilanza)
Art. 7. - (Sanzioni)
Art. 8. - (Durata del Calendario venatorio)
Art. 9. - (Norme finali e transitorie)
Art. 10. - (Dichiarazione di urgenza)

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 3 della L.R. 6 agosto 2009, n. 31 .

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Capoverso così sostituito dall' art. 1 della L.R. 29 settembre 2010, n. 15 . La Corte costituzionale, con sentenza 15 giugno 2011, n. 191, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma unico, della L.R. 15/2010 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 6 della L.R. 1 luglio 1994, n. 29 .