TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA DI PERSONALE
Art. 1.
(Disposizioni sul trattamento di trasferta del personale)
1. Le vigenti disposizioni che prevedono indennità di trasferta, sia all'interno che all'esterno del territorio nazionale, non sono applicabili al personale dirigente e non dirigente.
2. Le spese di viaggio per servizio effettuate con mezzo aereo sono rimborsate al personale regionale, dirigente e non dirigente, nel limite del costo della classe economica.
Art. 2.
Art. 3.
Art. 4.
(Norma di interpretazione autentica)
1. L'
articolo 2, comma 3, lettera b), della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2006) si interpreta nel senso che la retribuzione di posizione e di risultato previste dalla contrattazione collettiva vigente per l'area della dirigenza per la posizione dirigenziale corrispondente all'incarico attribuito, sono corrisposte utilizzando il relativo fondo costituito per il personale dirigente ai sensi della contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il personale dirigenziale del Comparto Regioni-Autonomie locali.
Art. 5.
1. E' fatta salva la posizione economica acquisita, alla data di entrata in vigore della presente legge, a seguito dello svolgimento effettivo delle mansioni relative alla qualifica e alla categoria precedentemente posseduta da dipendenti regionali che abbiano partecipato ad una procedura selettiva per il passaggio dalla settima all'ottava qualifica funzionale, successivamente annullata con provvedimento giurisdizionale.
Art. 6.
(Disposizioni in materia di contratti di lavoro flessibile e di lavoro autonomo)
3. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 i contratti relativi agli incarichi dirigenziali ed alla preposizione ad organi di direzione, consultivi e di controllo delle amministrazioni pubbliche, ivi inclusi gli organismi operanti per le finalità di cui all'
articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali), nonché i contratti relativi agli uffici di diretta collaborazione degli organi ed organismi politico-istituzionali di cui all'
articolo 5 della l.r. 38/1990 ed agli uffici stampa di cui all'
articolo 2 della legge regionale 11 marzo 2004, n. 3 (Disciplina delle attività di informazione e comunicazione della Regione Liguria) e di cui all'
articolo 15 della legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria). Nei casi di cui al presente comma non è possibile dare luogo a forme di stabilizzazione dei rapporti di lavoro.
5. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3 gli organismi di controllo interno, i nuclei di valutazione, gli organismi operanti per le finalità di cui all'
articolo 1, comma 5, della l. 144/1999 , nonché gli uffici di diretta collaborazione degli organi ed organismi politico-istituzionali di cui all'
articolo 5 della l.r. 38/1990 .
Art. 7.
(Disposizioni in materia di pubblico impiego)
1. Ai fini della corresponsione della retribuzione individuale di anzianità prevista dall'
articolo 6 della l.r. 14/2007 , l'anno di anzianità di cui al medesimo articolo è soddisfatto anche per il personale assunto al 2 gennaio 2006.
Art. 8.
(Assunzione vincitori concorsi pubblici)
1. Allo scopo di assicurare il concorso agli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, i vincitori dei concorsi pubblici possono essere assunti, nel periodo compreso tra la data di approvazione delle graduatorie ed il termine di scadenza di validità delle graduatorie stesse, anche separatamente e con qualunque decorrenza anche diversificata.
2. Il presente articolo si applica ai concorsi pubblici le cui graduatorie non sono state ancora approvate alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 9.
(Norme per la stabilizzazione del personale precario della Regione)
1. Fatti salvi i divieti previsti dall'
articolo 3, comma 94, lettera b), ultimo periodo, della l. 244/2007 , la Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e che, nel triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia espletato attività lavorativa presso la Regione per almeno dodici mesi, anche non continuativi.
Art. 10.
(Omissis)
Art. 11.
(Norme per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro negli enti strumentali della Regione)
1. Gli enti strumentali della Regione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, possono predisporre, sentite le organizzazioni sindacali, nell'ambito della programmazione triennale 2008, 2009 e 2010, un piano per la progressiva stabilizzazione del personale già utilizzato alla data di entrata in vigore della presente legge con contratti di collaborazione coordinata e continuativa e con altre forme di lavoro flessibile e che, alla stessa data, abbia già espletato attività lavorativa presso i medesimi per almeno dodici mesi, anche non continuativi, nel triennio precedente, nonché del personale già utilizzato in regime convenzionale per un periodo stabile e continuativo di almeno cinque anni
(7) Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 1 luglio 2008, n. 20 .
.
2. Nelle more delle procedure di stabilizzazione gli enti strumentali della Regione continuano ad avvalersi del personale di cui al comma 1.
4. Nelle more delle procedure di cui al comma 3, le convenzioni stipulate ai sensi del citato
articolo 10 del d.lgs. 468/1997 proseguono fino al 31 dicembre 2008.
Art. 12.
TITOLO II
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 13.
(Disposizioni inerenti i documenti contabili ed i relativi controlli di enti regionali)
1. L'Istituto Regionale per la Floricoltura, il Consorzio di Bonifica ed Irrigazione del Canale Lunense, l'Agenzia Liguria Lavoro, il Centro Regionale per la Ricerca e l'Innovazione e le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia delle Province di Genova, Savona, Imperia e La Spezia adottano il regime di contabilità economico-patrimoniale a partire dall'anno successivo all'approvazione da parte della Giunta regionale degli schemi di cui al comma 2.
2. Gli enti di cui al comma 1 predispongono lo schema di bilancio economico-patrimoniale e lo trasmettono alla Regione entro il 31 dicembre 2008 ai fini dell'approvazione da parte della Giunta regionale.
5. Nelle more dell'adozione del sistema di contabilità economico-patrimoniale, per gli enti di cui al comma 1, rimane in vigore il sistema di contabilità finanziaria e sono sottoposti alla verifica della Giunta regionale i seguenti documenti: il bilancio di previsione, l'assestamento ed il conto consuntivo. I termini di cui ai commi 3 e 4 sono applicabili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14.
Art. 15.
Omissis)
Art. 16.
Art. 17.
Art. 18.
Art. 19.
Art. 20.
Art. 21.
(Omissis)
Art. 22.
(Interventi per l'operatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l.)
1. Al fine di garantire l'operatività della Ferrovia Genova Casella S.r.l. la Giunta regionale è autorizzata a compiere gli adempimenti necessari per la ricostituzione e l'aumento del capitale sociale con la sottoscrizione di quote fino ad un valore di euro 100.000,00 anche utilizzando le risorse all'uopo destinate nell'ambito del Fondo Investimenti Regionali, nonché ad approvare le modifiche statutarie.
Art. 23.
4. La disposizione di cui al comma 3 produce i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Consiglio di amministrazione dell'Azienda Regionale per i Servizi Scolastici ed Universitari (ARSSU).
Art. 24.
Art. 25.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Comitato tecnico regionale per la valorizzazione del tempo libero.
6. Sono fatte salve le domande di contributo relative all'attività delle bande corali e musicali già presentate per l'anno 2008 alla Regione e alle Province, ai sensi dell'
articolo 12 della l.r. 22/2001 .
Art. 26.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo del Comitato regionale per lo sport.
Art. 27.
Art. 28.
(Proroga della disciplina transitoria dell'apprendistato professionalizzante)
Art. 29.
Art. 30.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Consorzi di bonifica e d'irrigazione adeguano ove necessario il proprio
Statuto .
4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 31.
(Disposizioni in materia di definanziamento)
1. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali senza vincolo di destinazione, per i quali gli impegni regionali siano stati assunti in data antecedente al 31 dicembre 2002 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori, viene disposta la decadenza del finanziamento secondo i seguenti criteri:
a) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 in assenza dell'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici dell'ente beneficiario alla data del 31 dicembre 2007;
b) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo inferiore a euro100.000,00 in caso di difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o in assenza dello studio di fattibilità alla data del 31 dicembre 2007.
2. Ai soggetti beneficiari di finanziamenti per i progetti di cui al comma 1 che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attestino mediante apposita dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del comma 1, è concesso un termine di dodici mesi, non ulteriormente prorogabile, per la consegna lavori; detto termine decorre dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica effettuata sulle dichiarazioni prodotte ed alla scadenza del medesimo si provvede al definanziamento automatico dell'intervento qualora non sia stata effettuata la consegna lavori.
3. I soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale che abbiano fruito della facoltà di sospensione del termine di consegna lavori ai sensi dell'
articolo 15, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e dell'
articolo 22, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)), sono tenuti a comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo stato di avanzamento delle procedure di esproprio e la tempistica relativa all'acquisizione della disponibilità del bene immobile; l'omessa o tardiva comunicazione comporta la decadenza della predetta facoltà di sospensione del termine.
4. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali con vincolo di destinazione, per i quali siano stati assunti gli impegni entro il 31 dicembre 2004 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori da parte dei soggetti beneficiari, è avviata apposita procedura di verifica al fine di accertare l'effettiva realizzabilità dell'intervento.
5. La procedura di verifica di cui al comma 4 viene successivamente avviata anche per gli interventi finanziati con risorse vincolate con impegni a carico del bilancio regionale assunti nel 2005 e nel 2006.
6. Per tutti i progetti finanziati con impegni di spesa regionale assunti fino al 31 dicembre 2004, per i quali i lavori risultino consegnati, ma di cui i soggetti beneficiari non abbiano ancora trasmesso la rendicontazione, è fatto obbligo agli stessi di trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) lo stato di avanzamento lavori e la tempistica prevista per la conclusione degli stessi, relativamente agli interventi in corso;
b) la rendicontazione finale, in ottemperanza alle norme vigenti in materia, relativamente agli interventi conclusi.
7. L'obbligo per i soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo 2009 per gli interventi finanziati con impegno di spesa a carico del bilancio regionale assunto nel 2005 ed entro il 1 marzo 2010 per quelli il cui impegno sia stato assunto nel 2006. A partire dal 1 gennaio 2010 l'obbligo di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo di ogni anno per tutti gli interventi i cui termini di definanziamento previsti dalla legge scadono nell'anno precedente.
8. Dall'anno 2008 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro trentasei mesi dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali.
(58) Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .
8 ter. Dall’anno 2022 il termine di cui al comma 8
, per i finanziamenti concessi sulla base di progetti approvati ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è così determinato:
a) ventiquattro mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’
articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;
b) diciotto mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto definitivo, redatto ai sensi dell’
articolo 23 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
a) diciotto mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell’articolo 41 del d.lgs. 36/2023 ; 10. Le risorse derivanti da decadenza del finanziamento e da rinunce sono reiscritte, relativamente ai fondi vincolati, nel bilancio regionale ai sensi degli articoli 44 e 45 della
legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), e, nel rispetto della normativa statale, vengono utilizzate per il finanziamento di nuovi interventi nell'ambito delle procedure di programmazione settoriali poste in essere dalla Regione Liguria, con priorità per i progetti per i quali sia accertata l'immediata cantierabilità.
10 bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d'asta sono destinate a coadiuvare gli enti locali territoriali, anche in relazione agli oneri di progettazione, nella realizzazione degli interventi di competenza, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali articolati nelle seguenti aree:
a) viabilità, mobilità, urbanistica ed opere di difesa a mare;
b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana;
c) tutela ambiente e parchi;
d) beni culturali ed infrastrutture sportive;
11. Dall'anno 2008, per poter accedere a finanziamenti a carico del bilancio regionale, è fatto obbligo ai beneficiari di produrre una documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l'avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi dell'
articolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)
, ovvero di altri elaborati progettuali riferiti al livello minimo di progettazione previsto dalle disposizioni vigenti in materia di appalti applicabili al momento dell'approvazione della documentazione progettuale presentata. (66) Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.
12. In deroga alla normativa vigente, la Giunta regionale può procedere ad una ridefinizione delle modalità e delle percentuali di erogazione dei finanziamenti; in ogni caso, l'erogazione di un eventuale acconto prima della consegna lavori non può essere superiore al 20 per cento dell'importo dell'opera ed è finalizzata alla redazione dei livelli di progettazione funzionali all'appalto dei lavori, alle spese tecniche connesse e agli oneri relativi all'acquisizione delle aree e degli immobili nonché ad eventuali indennizzi.
13. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora la mancata consegna dei lavori derivi dall'esistenza di procedimenti giudiziari in corso.
Art. 32.
(Norme in materia di partecipazioni pubbliche)
1. Ai fini di contenimento della spesa pubblica e in conformità ai principi di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, l'organo di gestione delle società partecipate in cui la Regione detenga, direttamente o indirettamente, la totalità della partecipazione non può essere costituito da più di tre componenti di nomina regionale
(33) Comma così modificato dall' art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .
.
2. Nelle società a partecipazione mista della Regione, di Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati, il numero massimo di componenti designati dagli Enti locali, compresi i componenti designati dalla Regione, non può essere superiore a cinque.
3. La Regione pubblica sul proprio sito informatico l'elenco delle società partecipate, indicando la ragione sociale, la misura della partecipazione, gli incarichi di amministratore e l'ammontare dei relativi compensi con aggiornamento semestrale dei dati.
4. Le società adeguano i propri statuti e gli eventuali patti parasociali a quanto previsto dal presente articolo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 33.
(Partecipazione alla Fondazione SLALA)
1. La Regione, al fine dello svolgimento di attività di studio e promozione del sistema logistico integrato del nord ovest d'Italia, partecipa, anche tramite la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE s.p.a., alla Fondazione SLALA, costituita mediante la trasformazione della società SLALA s.r.l. utilizzando le risorse già impiegate per la partecipazione al capitale della società.
Art. 34.
(Omissis).
Art. 35.
(Partecipazioni alla Società Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente I.P.L.A. S.p.A.)
1. La Regione, tramite la Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico - FI.L.S.E. S.p.A., partecipa alla Società Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente I.P.L.A. S.p.A., acquisendo azioni fino al 15 per cento del capitale sociale, anche utilizzando le risorse all'uopo destinate nell'ambito del Fondo Investimenti Regionali.
Art. 36.
Art. 37.
Art. 38.
(Esercizio del controllo analogo)
1. La Giunta regionale approva specifici indirizzi e direttive programmatiche cui la Finanziaria ligure per lo sviluppo economico - FILSE S.p.A. si attiene nella gestione delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2), del
Codice civile , nonché delle società a capitale interamente pubblico dalla stessa partecipate, operanti in specifici settori di interesse regionale.
2. Al fine di garantire, sulle società di cui al comma 1, l'esercizio da parte della Regione, tramite FILSE S.p.A., di un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi la Giunta regionale approva uno schema di convenzione da stipularsi con FILSE S.p.A. in riferimento ad ogni società.
3. Nelle società di cui al comma 1, a partecipazione pubblica plurima, il controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi è esercitato dalla Regione, anche in forma associata, previe intese tra i soci, fatte salve specifiche norme di settore.
4. La Regione può affidare incarichi direttamente, tramite convenzione anche di durata pluriennale, alle società di cui al comma 1, soggette a controllo analogo da parte di Regione, ai sensi dei commi 2 e 3.
Art. 39.
Art. 40.
Art. 41.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico di revisori dei conti dei diversi enti regionali.
Art. 42.
(Revisore unico dei conti)
1. La Giunta regionale è autorizzata a modificare gli statuti degli enti ove partecipa, al fine della riduzione ad una unità del numero dei revisori dei conti.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo producono i propri effetti a decorrere dal primo rinnovo dell'incarico di revisore dei conti dei diversi enti regionali.
Art. 43.
Art. 44.
(Regime transitorio per l'esercizio delle funzioni delle Autorità di bacino di rilievo regionale ed interregionale)
2. In attuazione di quanto previsto al comma 1, l'Autorità di bacino di rilievo regionale, di cui all'
articolo 96 della legge regionale 21 giugno 1999 n. 18 (Adeguamento delle discipline e conferimento delle funzioni agli enti locali in materia di ambiente, difesa del suolo ed energia) e l'Autorità di bacino di rilievo interregionale del Fiume Magra, istituita, ai sensi dell'
articolo 12 della legge regionale 28 gennaio 1993, n. 9 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della
legge 18 maggio 1989 n. 183 ), con Protocollo d'intesa con la Regione Toscana approvato con deliberazione del Consiglio regionale della Liguria 4 febbraio 1997 n. 10, proseguono nello svolgimento delle funzioni già esercitate. Per l'Autorità di bacino interregionale del Fiume Magra tale continuità è definita d'intesa con la Regione Toscana.
Art. 45.
Art. 46.
1. Fino all'emanazione della normativa regionale in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai piani, ai programmi e alle loro varianti individuati all'articolo 6, commi 2, 3 e 3 bis, del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modificazioni ed integrazioni, il cui procedimento sia stato avviato prima della data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni in materia di VAS previste nello stesso
d. lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 47.
(Copertura spese)
1. La copertura per le spese previste dalla presente legge è rinviata alla legge di bilancio per l'anno finanziario 2008.
Art. 47 bis.
1. In assenza di diversa, specifica disciplina regolamentare interna, adottata ai sensi della
legge regionale 17 agosto 2006, n. 25 (Disposizioni sull'autonomia del Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria) e, in ogni caso, sino all'adozione della medesima, in materia di organizzazione e di personale continuano ad applicarsi al Consiglio regionale - Assemblea legislativa le disposizioni di legge regionale.
2. Il comma 2 e il comma 6 dell'articolo 6 sono soppressi.
Art. 48.
(Dichiarazione d'urgenza)
(Omissis)