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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 28 aprile 2008, n. 10

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2008.

Bollettino Ufficiale n. 4 del 29 aprile 2008

Art. 31.
(Disposizioni in materia di definanziamento)
1. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali senza vincolo di destinazione, per i quali gli impegni regionali siano stati assunti in data antecedente al 31 dicembre 2002 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori, viene disposta la decadenza del finanziamento secondo i seguenti criteri:
a) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo pari o superiore a euro 100.000,00 in assenza dell'inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici dell'ente beneficiario alla data del 31 dicembre 2007;
b) definanziamento automatico immediato degli interventi di importo inferiore a euro100.000,00 in caso di difformità dalle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti o in assenza dello studio di fattibilità alla data del 31 dicembre 2007.
2. Ai soggetti beneficiari di finanziamenti per i progetti di cui al comma 1 che, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, attestino mediante apposita dichiarazione il possesso dei requisiti di cui alle lettere a) o b) del comma 1, è concesso un termine di dodici mesi, non ulteriormente prorogabile, per la consegna lavori; detto termine decorre dalla comunicazione dell'esito positivo della verifica effettuata sulle dichiarazioni prodotte ed alla scadenza del medesimo si provvede al definanziamento automatico dell'intervento qualora non sia stata effettuata la consegna lavori.
3. I soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale che abbiano fruito della facoltà di sospensione del termine di consegna lavori ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge regionale 9 maggio 2003, n. 13 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2003)) e dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2007, n. 15 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria (Legge finanziaria 2007)), sono tenuti a comunicare alla Regione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo stato di avanzamento delle procedure di esproprio e la tempistica relativa all'acquisizione della disponibilità del bene immobile; l'omessa o tardiva comunicazione comporta la decadenza della predetta facoltà di sospensione del termine.
4. Per i progetti finanziati o cofinanziati con risorse regionali con vincolo di destinazione, per i quali siano stati assunti gli impegni entro il 31 dicembre 2004 e per i quali non sia stata effettuata la consegna dei lavori da parte dei soggetti beneficiari, è avviata apposita procedura di verifica al fine di accertare l'effettiva realizzabilità dell'intervento.
5. La procedura di verifica di cui al comma 4 viene successivamente avviata anche per gli interventi finanziati con risorse vincolate con impegni a carico del bilancio regionale assunti nel 2005 e nel 2006.
6. Per tutti i progetti finanziati con impegni di spesa regionale assunti fino al 31 dicembre 2004, per i quali i lavori risultino consegnati, ma di cui i soggetti beneficiari non abbiano ancora trasmesso la rendicontazione, è fatto obbligo agli stessi di trasmettere alla Regione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge:
a) lo stato di avanzamento lavori e la tempistica prevista per la conclusione degli stessi, relativamente agli interventi in corso;
b) la rendicontazione finale, in ottemperanza alle norme vigenti in materia, relativamente agli interventi conclusi.
7. L'obbligo per i soggetti beneficiari di finanziamenti a carico del bilancio regionale di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo 2009 per gli interventi finanziati con impegno di spesa a carico del bilancio regionale assunto nel 2005 ed entro il 1 marzo 2010 per quelli il cui impegno sia stato assunto nel 2006. A partire dal 1 gennaio 2010 l'obbligo di cui al comma 6 deve essere ottemperato entro il 1 marzo di ogni anno per tutti gli interventi i cui termini di definanziamento previsti dalla legge scadono nell'anno precedente.
8. Dall'anno 2008 i soggetti attuatori beneficiari di investimenti finanziati o cofinanziati con risorse a carico del bilancio regionale debbono procedere alla consegna dei lavori entro trentasei mesi dalla data di assunzione dell'atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali.(58)

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 28 dicembre 2017, n. 29 .

8 bis. Dall’anno 2020 il termine di cui al comma 8 è ridotto a diciotto mesi. (59)

Comma inserito dall'art. 23 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31.

8 ter. Dall’anno 2022 il termine di cui al comma 8, per i finanziamenti concessi sulla base di progetti approvati ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), è così determinato:
a) ventiquattro mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni;
b) diciotto mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto definitivo, redatto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni;
c) dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto esecutivo, redatto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 23 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni. (61)

Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

8 quater. Dall’anno 2024 il termine di cui al comma 8, per i finanziamenti concessi sulla base di progetti approvati ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), è così determinato:
a) diciotto mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 41 del d.lgs. 36/2023 ;
b) dodici mesi decorrenti dalla data di assunzione dell’atto di impegno del finanziamento, fatto salvo quanto diversamente stabilito da normative statali, qualora il finanziamento sia stato assegnato a fronte della presentazione da parte del soggetto beneficiario di un progetto esecutivo redatto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 41 del d.lgs. 36/2023 o di un progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto ai sensi dell’Sito esternoarticolo 44, comma 1, del d.lgs. 36/2023 . (65)

Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 28 dicemrbe 2023, n. 20.

9. Il mancato rispetto dei termini previsti ai commi 8, 8 bis e 8 ter comporta il definanziamento automatico dei progetti interessati. (60)

Comma modificato dall'art. 23 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22.

10. Le risorse derivanti da decadenza del finanziamento e da rinunce sono reiscritte, relativamente ai fondi vincolati, nel bilancio regionale ai sensi degli articoli 44 e 45 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), e, nel rispetto della normativa statale, vengono utilizzate per il finanziamento di nuovi interventi nell'ambito delle procedure di programmazione settoriali poste in essere dalla Regione Liguria, con priorità per i progetti per i quali sia accertata l'immediata cantierabilità.
10 bis. Le risorse originariamente discrezionali derivanti da decadenza del finanziamento, nonché da rinunce, da revoche e da ribassi d'asta sono destinate a coadiuvare gli enti locali territoriali, anche in relazione agli oneri di progettazione, nella realizzazione degli interventi di competenza, con particolare riguardo agli interventi infrastrutturali articolati nelle seguenti aree:
a) viabilità, mobilità, urbanistica ed opere di difesa a mare;
b) edilizia pubblica e scolastica, riqualificazione urbana;
c) tutela ambiente e parchi;
d) beni culturali ed infrastrutture sportive;
e) politiche sociali.
La Giunta regionale definisce i criteri per la concessione di contributi, fino all'importo massimo dell'80 per cento, agli enti locali territoriali che inoltrano richiesta con cadenza annuale. (30)

Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38, sostituito dall' art. 16 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41. Per la prima applicazione, vedi il comma 2 dello stesso art. 1, L.R. 38/2011.

11. Dall'anno 2008, per poter accedere a finanziamenti a carico del bilancio regionale, è fatto obbligo ai beneficiari di produrre una documentazione tecnico-amministrativa che comprovi l'avvenuta approvazione di un progetto preliminare, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 93 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), ovvero di altri elaborati progettuali riferiti al livello minimo di progettazione previsto dalle disposizioni vigenti in materia di appalti applicabili al momento dell'approvazione della documentazione progettuale presentata. (66)

Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20.

12. In deroga alla normativa vigente, la Giunta regionale può procedere ad una ridefinizione delle modalità e delle percentuali di erogazione dei finanziamenti; in ogni caso, l'erogazione di un eventuale acconto prima della consegna lavori non può essere superiore al 20 per cento dell'importo dell'opera ed è finalizzata alla redazione dei livelli di progettazione funzionali all'appalto dei lavori, alle spese tecniche connesse e agli oneri relativi all'acquisizione delle aree e degli immobili nonché ad eventuali indennizzi.
13. Le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
14. Le disposizioni del presente articolo non si applicano qualora la mancata consegna dei lavori derivi dall'esistenza di procedimenti giudiziari in corso.

Note del Redattore:

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Articolo così sostituito dall' art. 2 della L.R. 1 luglio 2008, n. 20 .

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Comma soppresso dall'art. 47 bis della presente legge, come inserito dall' art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma soppresso dall'art. 47 bis della presente legge, come inserito dall' art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 3 della L.R. 1 luglio 2008, n. 20 .

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Articolo abrogato dall' art. 34 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 . Il comma 2 dello stesso art. 34 dispone che continua a trovare applicazione per i rapporti sorti nel periodo della sua vigenza e per l'esecuzione degli accertamenti dell'entrata e degli impegni di spesa assunti, per le procedure per la concessione e la liquidazione di contributi richiesti alla data di entrata in vigore della L.R. 37/2011 , nonché per le obbligazioni relative alle rate successive alla prima dei contributi già concessi alla stessa data.

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 12 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Inserisce il comma 1 bis nell' art. 4 della L.R. 8 giugno 2006, n. 15 .

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Modifica il testo della L.R. 5 novembre 1993, n. 52 .

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Inserisce il comma 10 bis nell' art. 5 della L.R. 20 novembre 1979 n. 41 .

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Inserisce i commi 5 bis e 5 ter nell' art. 9 della L.R. 20 novembre 1979 n. 41 .

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Comma inserito dall' art. 1 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 38 , sostituito dall' art. 16 della L.R. 9 agosto 2012, n. 29 e così ulteriormente sostituito dall' art. 3 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 . Per la prima applicazione, vedi il comma 2 dello stesso art. 1, L.R. 38/2011 .

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Nota soppressa. Vedi nota 55.

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Nota soppressa. Vedi nota 56.

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Comma così modificato dall' art. 27 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 20 ottobre 2008, n. 37 .

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Modifica gli articoli 3, 5, 8, 17 e 20 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 .

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Sostituisce gli articoli 11, 12, 13 e 15 della L.R. 28 giugno 1994, n. 28 .

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Inserisce il comma 15 bis nell' art. 97 della L.R. 21 giugno 1999, n. 18 .

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Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2017, n. 22 . Con Sito esternosentenza n. 196/2008 , pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Speciale – Corte Costituzionale Sito esternon. 45 del 14 novembre 2018 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo, nel frattempo oggetto di abrogazione .

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Comma modificato dall'art. 23 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 e così ulteriormente modificato dall'art. 6 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .