Art. 26.
(Consulenze e incarichi professionali)
1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali a soggetti non rientranti nella definizione di cui all'
articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ovvero non compresi nell'elenco di cui all'
articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la prestazione richiesta non può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le stesse abbiano l'esigenza di un contributo esterno, in quanto le professionalità presenti presso le strutture regionali si trovano nell'impossibilità di prestare la propria opera.
2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare con cui si definiscono l'oggetto dell'incarico, il nome del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostenersi, i termini di consegna degli elaborati o degli altri prodotti commissionati, le penali e quant'altro necessario a definire i contenuti dell'apporto professionale e di ingegno.
3. Per le consulenze e gli incarichi professionali ad esclusione degli incarichi di progettazione di cui all'articolo 27 della presente legge, di importo netto superiore a euro 100.000,00, la Giunta regionale stabilisce idonee procedure di selezione predeterminando oggettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dà conto dei criteri sulla base dei quali è stata operata la scelta e contiene, in allegato, i nominativi dei soggetti che avevano segnalato la disponibilità
(22) Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .
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4. Le procedure di cui al comma 3, al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, non si applicano nei casi di incarichi e consulenze affidati ad enti pubblici ovvero società ed organismi cui la Regione partecipa e che sono tenuti ad osservare comunque le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
4bis. Gli affidamenti di incarichi a società in house sono disposti con provvedimento del dirigente della Struttura che fruisce dell’incarico. Detto provvedimento è adottato, previa comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di SUAR, al fine del monitoraggio della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di legge. Di tale comunicazione è dato atto nel decreto di affidamento e la sua mancanza costituisce causa di responsabilità dirigenziale. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
(38) Comma inserito dall' art. 5 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .
6. I provvedimenti relativi alle consulenze ed agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono trasmessi, entro otto giorni dall'adozione, al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito informatico della Regione.