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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 11 marzo 2008, n. 5

Disciplina delle attività contrattuali regionali in attuazione del Sito esternodecreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 (codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e successive modificazioni ed integrazioni. (56)

Secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 2, della L.R. 22/2021, nel testo della presente legge le parole: “competente in materia di gare e contratti” sono sostituite dalle seguenti: “competenti in materia di SUAR”.

Bollettino Ufficiale n. 2 del 12 marzo 2008

Art. 26.
(Consulenze e incarichi professionali)
1. Si provvede al conferimento di consulenze o incarichi professionali a soggetti non rientranti nella definizione di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 (norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) ovvero non compresi nell'elenco di cui all'Sito esternoarticolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004 n. 311 (disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005), nei soli casi in cui, sulla base di una specifica relazione delle strutture regionali interessate, risulti che la prestazione richiesta non può essere soddisfatta, in tutto o in parte, nei modi e nei tempi necessari, da parte delle strutture interne, ovvero che le stesse abbiano l'esigenza di un contributo esterno, in quanto le professionalità presenti presso le strutture regionali si trovano nell'impossibilità di prestare la propria opera.
2. Al conferimento di incarichi si provvede con apposito contratto o disciplinare con cui si definiscono l'oggetto dell'incarico, il nome del professionista o della società di consulenza, la spesa da sostenersi, i termini di consegna degli elaborati o degli altri prodotti commissionati, le penali e quant'altro necessario a definire i contenuti dell'apporto professionale e di ingegno.
3. Per le consulenze e gli incarichi professionali ad esclusione degli incarichi di progettazione di cui all'articolo 27 della presente legge, di importo netto superiore a euro 100.000,00, la Giunta regionale stabilisce idonee procedure di selezione predeterminando oggettivi criteri di selezione e valutazione delle candidature. Il provvedimento di conferimento dell'incarico dà conto dei criteri sulla base dei quali è stata operata la scelta e contiene, in allegato, i nominativi dei soggetti che avevano segnalato la disponibilità (22)

Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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4. Le procedure di cui al comma 3, al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria, non si applicano nei casi di incarichi e consulenze affidati ad enti pubblici ovvero società ed organismi cui la Regione partecipa e che sono tenuti ad osservare comunque le disposizioni di cui ai commi 1 e 3.
4bis. Gli affidamenti di incarichi a società in house sono disposti con provvedimento del dirigente della Struttura che fruisce dell’incarico. Detto provvedimento è adottato, previa comunicazione alla Struttura regionale competente in materia di SUAR, al fine del monitoraggio della spesa pubblica e del rispetto dei limiti di legge. Di tale comunicazione è dato atto nel decreto di affidamento e la sua mancanza costituisce causa di responsabilità dirigenziale. Sono fatte salve le disposizioni di cui alla l.r. 42/2006 e successive modificazioni e integrazioni. (38)

Comma inserito dall' art. 5 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

5. I contratti e i disciplinari relativi alle consulenze ed agli incarichi professionali di cui al presente articolo sono stipulati, di norma, nella forma della scrittura privata. (39)

Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

6. I provvedimenti relativi alle consulenze ed agli incarichi professionali, comprensivi di allegati, vengono trasmessi, entro otto giorni dall'adozione, al Consiglio regionale - Assemblea legislativa della Liguria e sono pubblicati per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito informatico della Regione.

Note del Redattore:

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 19 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 . La Corte costituzionale, con sentenza 5 gennaio 2011, n. 7, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 6, L.R. 63/2009 .

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Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

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Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 4 della L.R. 23 dicembre 2013, n. 40 .

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Nota soppressa (vedi nota 41)

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Comma già modificato dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2014, n. 41 e così ulteriormente modificato dall' art. 5 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .

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Comma modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 35 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma così sostituito dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 3 maggio 2021, n. 7 .

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Secondo quanto disposto dall'articolo 35, comma 2, della L.R. 22/2021 , nel testo della presente legge le parole: “competente in materia di gare e contratti” sono sostituite dalle seguenti: “competenti in materia di SUAR”.