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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 7 febbraio 2008, n. 1

Misure per la salvaguardia e la valorizzazione degli alberghi e disposizioni relative alla disciplina e alla programmazione dell'offerta turistico-ricettiva negli strumenti urbanistici comunali

Bollettino Ufficiale n. 1 del 13 febbraio 2008

Art. 2.
(Disciplina urbanistica degli alberghi. Norme di salvaguardia)(4)

Rubrica così modificata dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e per il periodo di vigenza dell’elenco di cui al comma 1 ter, sono soggetti a specifico vincolo di destinazione d’uso ad albergo, con divieto di modificare tale destinazione se non alle condizioni previste dal comma 2, gli immobili sedi degli alberghi e le relative aree asservite e di pertinenza:
a) classificati albergo ed in esercizio ai sensi della normativa in materia;
b) già classificati albergo, la cui attività sia cessata ma che non siano stati oggetto d’interventi di trasformazione in una diversa destinazione d’uso;
c) in corso di realizzazione in forza di uno specifico titolo edilizio. (5)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

1bis. Il vincolo di cui al comma 1 non si applica agli immobili e alle relative aree asservite e di pertinenza, sedi degli alberghi:
a) classificati al 1° gennaio 2012 a una o due stelle, con capacità ricettiva non superiore a diciotto posti letto ed aventi un utilizzo promiscuo della funzione ricettiva con quella residenziale o con altra funzione. Non si configura un utilizzo promiscuo nel caso dell’unità abitativa ad uso del titolare della struttura ricettiva stessa;
b) aventi le stesse caratteristiche di cui alla lettera a) già classificati albergo e per i quali l’attività alberghiera sia comunque cessata.(6)

Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

1 ter. I comuni effettuano il censimento degli alberghi assoggettati al vincolo di destinazione d’uso ad albergo di cui al comma 1 e approvano l’elenco degli immobili vincolati e delle relative aree asservite e di pertinenza.(7)

Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

2. I proprietari degli immobili soggetti al vincolo di cui al comma 1 possono, in qualsiasi momento, presentare, in forma individuale e/o aggregata, al Comune territorialmente competente, motivata e documentata istanza di svincolo con riferimento alla sopravvenuta inadeguatezza della struttura ricettiva rispetto alle esigenze del mercato, basata su almeno una delle seguenti cause ed accompagnata dalla specificazione della destinazione d’uso che si intende insediare:
a) oggettiva impossibilità a realizzare interventi di adeguamento complessivo dell’immobile, a causa dell’esistenza di vincoli monumentali, paesaggistici, architettonici od urbanistico-edilizi non superabili, al livello di qualità degli standard alberghieri e/o alla normativa in materia di sicurezza (quali accessi, vie di fuga, scale antincendio e simili) e/o di abbattimento delle barriere architettoniche;
b) collocazione della struttura in ambiti territoriali inidonei allo svolgimento dell’attività alberghiera, con esclusione comunque di quelli storici, di quelli in ambito urbano a prevalente destinazione residenziale e degli immobili collocati nella fascia entro 300 metri dalla costa. (8)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

2 bis. Il Comune, entro novanta giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma 2, si pronuncia in merito alla richiesta di svincolo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello locale, e verifica la sussistenza di almeno una delle cause di cui al comma 2. Ove la destinazione d’uso che, in base all’istanza, s’intende insediare nell’immobile oggetto della richiesta di svincolo non risulti già ammessa dalla disciplina urbanistico-edilizia comunale vigente e/o operante in salvaguardia, trova applicazione, previo assenso del Consiglio comunale, la disciplina urbanistico-edilizia operante nella contigua zona di Piano Regolatore Generale (PRG) o nel contiguo ambito di Piano Urbanistico Comunale (PUC) e, in caso di compresenza di diverse discipline, opera quella relativa alle aree contigue prevalenti in termini di superficie. Qualora il Comune ritenga che non ricorrano le condizioni per l’applicazione della disciplina urbanistico-edilizia della contigua zona omogenea del PRG o del contiguo ambito del PUC indice, a norma della vigente legislazione urbanistica regionale, la conferenza di servizi per l’approvazione contestuale del progetto edilizio e della relativa variante urbanistica. Il procedimento della conferenza di servizi si conclude entro sei mesi dalla presentazione dell’istanza di svincolo. (9)

Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 .

3. Il Comune, a seguito della positiva pronuncia di cui al comma 2 bis, provvede a:
a) aggiornare l’elenco di cui al comma 1 ter e pubblicarlo nel proprio sito web istituzionale;
4. I proprietari degli immobili sedi di strutture ricettive, in esercizio, classificate albergo oggetto di contratti di locazione dell’immobile o d’affitto d’impresa possono attivare le procedure di svincolo di cui al comma 2 solo previa acquisizione del formale assenso da parte del gestore dell’albergo.(11)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

6. Rispetto al valore stabilito per il costo di costruzione dall’articolo 13, comma 3, della legge regionale 7 aprile 1995, n. 25 (Disposizioni in materia di determinazione del contributo di concessione edilizia) e successive modificazioni ed integrazioni e riportato nel relativo allegato B, per gli interventi di trasformazione in residenza della destinazione d’uso delle strutture di cui al comma 2 bis, la quota del contributo afferente il costo di costruzione da corrispondersi è pari a euro 188,96 per ogni metro quadrato di superficie imponibile, senza la riduzione relativa alla quota RIS% indicata nel citato allegato B. (13)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

7. Gli importi relativi al costo di costruzione determinati a norma del comma 6, destinati ai comuni interessati dalle procedure di svincolo, sono utilizzati per una quota non inferiore al 75 per cento per interventi di riqualificazione dell’offerta turistica locale sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dalla Giunta regionale.(14)

Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 65 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 97 dalla stessa L.R. 29/2015 .

8. Per le strutture alberghiere svincolate di capienza superiore a cinquanta posti letto, il rilascio del titolo edilizio per la trasformazione a destinazione d’uso residenziale è subordinato alla stipula di un’apposita convenzione volta ad assicurare al Comune una quota percentuale di edilizia da riservare a prima casa per i residenti pari al 30 per cento della superficie totale a destinazione residenziale e contenente la determinazione dei prezzi di vendita e dei canoni di locazione in applicazione della convenzione tipo definita dalle disposizioni regionali in materia di edilizia residenziale abitativa convenzionata. In alternativa, il Comune può prevedere la monetizzazione di una quota percentuale pari all’8 per cento della superficie totale a destinazione residenziale a favore del Comune o della Regione vincolata alla realizzazione di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP) secondo quanto stabilito dall’articolo 26 bis, comma 6, lettere a) e b), e comma 8, della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38 (Organizzazione dell’intervento regionale nel settore abitativo) e successive modificazioni ed integrazioni, oppure che tale quota dell’8 per cento venga realizzata e ceduta direttamente al Comune all’interno dell’intervento o in altra parte del territorio con le stesse modalità di cui al predetto articolo 26 bis, comma 2. 15)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

9. La disposizione di cui al comma 8 non si applica per le strutture alberghiere svincolate nel caso in cui il titolare s’impegni, tramite convenzione con il Comune, a realizzare una nuova struttura ricettiva classificata albergo di maggiore capacità ricettiva e di livello non inferiore a tre stelle o a quello della struttura alberghiera svincolata se superiore a tre stelle anche in altra area del territorio comunale in cui è ammessa la destinazione turistico-ricettiva. Tale convenzione deve prevedere:
a) gli standard urbanistici a carico dell’operatore;
b) le garanzie, anche finanziarie, di completa realizzazione della struttura alberghiera e del rispetto dei tempi e degli adempimenti previsti nella convenzione;
c) l’individuazione della nuova destinazione d’uso prevista per la struttura alberghiera esistente;
d) l’assoggettamento della nuova struttura alberghiera ad un vincolo di destinazione d’uso ad albergo per un minimo di venti anni. (16)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

11. Decorsi dieci anni dall’approvazione dell’elenco degli immobili assoggettati a vincolo di destinazione d’uso ad albergo, di cui al comma 1 ter, e comunque in fase di predisposizione del PUC, il Comune procede ad attivare entro sei mesi la procedura per la verifica della adeguatezza della disciplina urbanistica relativa alle strutture ricettive di tipo albergo, per confermarne i contenuti o per modificarli in relazione alle sopravvenute esigenze del settore. (18)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .


Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall'art. 65 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Il comma era già stato sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4

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Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 e così ulteriormente sostituito dall'art. 65 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 . Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 97 dalla stessa L.R. 29/2015 .

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Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 37.

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Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 18 marzo 2013, n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 .

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Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 13 marzo 2014, n. 5 e così ulteriormente sostituito dall'art. 16 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 9 marzo 2015, n. 7 .