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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 13 agosto 2007, n. 30

Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro

Bollettino Ufficiale n. 14 del 22 agosto 2007

Art. 2.
(Funzioni della Regione)
1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione programma, promuove e coordina gli interventi di cui alla presente legge individuando gli obiettivi, gli strumenti e le misure da realizzare, secondo il metodo della concertazione con le parti sociali e della collaborazione con gli enti locali e con gli enti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro.
2. La Regione esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) programmazione degli interventi di cui alla presente legge, in raccordo con gli interventi previsti dalle politiche regionali in materia di occupazione, di sanità, di lavori pubblici e di attività produttive (1)

Lettera così modificata dall' art. 114 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

;
b) indirizzo e coordinamento delle attività di informazione, assistenza, controllo e vigilanza di competenza delle Aziende sanitarie locali liguri, favorendo lo scambio di informazioni con gli altri soggetti istituzionali che svolgono compiti ispettivi in materia di previdenza sociale e di lavoro;
c) realizzazione di iniziative di interesse regionale o a carattere sperimentale per le finalità di cui alla presente legge;
d) realizzazione di iniziative di studio e di ricerca;
e) monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;
f) elaborazione di linee guida applicative della normativa vigente in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, al fine di garantire uniformità di procedure amministrative sul territorio regionale.
3. La Regione promuove la stipula di intese e accordi con gli enti locali e gli enti competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro al fine di realizzare un sistema integrato volto alla tutela dei lavoratori e ad una migliore qualità della vita lavorativa.
4. Al fine di orientare efficacemente l'attività di programmazione, la Regione provvede, tramite accordi con le parti interessate, all'interconnessione, nell'ambito del Sistema Informativo Regionale Integrato per l'Occupazione (S.I.R.I.O.) di cui all'articolo 18 della legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del lavoro), tra le banche dati dei diversi soggetti istituzionali competenti in materia di salute, sicurezza e regolarità del lavoro, in modo da assicurare lo scambio, la lettura e l'incrocio delle informazioni disponibili per orientare, programmare, pianificare e valutare l'efficacia delle politiche e delle attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché per indirizzare le attività di vigilanza (2)

Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

.
5. La Regione promuove relazioni ed accordi con istituzioni europee, nazionali e regionali al fine di creare una rete che consenta lo scambio di informazioni e di metodologie di intervento e la condivisione di buone pratiche nonché al fine di individuare ambiti di cooperazione per politiche comuni di tutela del lavoro e responsabilità sociale dei datori di lavoro, in coerenza con gli orientamenti comunitari in materia di occupazione.

Note del Redattore:

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Lettera così modificata dall' art. 114 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma così modificato dall' art. 12 della L.R. 28 dicembre 2009, n. 63 .

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Lettera così modificata dall' art. 114 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 23 , con le disposizioni attuative di cui all'art. 3 della stessa L.R. 23/2008

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così modificato dall' art. 17 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così modificato dall' art. 115 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Alinea così modificato dall' art. 116 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Comma già modificato dall' art. 117 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .

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Alinea così modificato dall' art. 118 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 .

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Inserisce il comma 2 ter nell' art. 4 della L.R. 5 novembre 1993, n. 52 .