Legge regionale 13 agosto 2007, n. 30
Norme regionali per la sicurezza e la qualità del lavoro
Bollettino Ufficiale n. 14 del 22 agosto 2007
Art. 14.
(Incentivi in favore della responsabilità sociale)
1. La Regione, anche per il tramite dei soggetti attuatori individuati dal Piano regionale dell'istruzione, della formazione e del lavoro, concede contributi alle imprese, agli enti locali e agli enti appartenenti al settore regionale allargato operanti sul territorio regionale per favorire la realizzazione di progetti sulla responsabilità sociale nonché per promuovere l'adozione di (10) :
a) pratiche socialmente responsabili nei confronti del mercato, delle risorse umane, della comunità e dell'ambiente;
b) codici di condotta etici;
c) sistemi di gestione della responsabilità sociale;
d) modelli di rendicontazione, quali bilanci sociali ed ambientali, che evidenzino l'assunzione della responsabilità sociale, secondo riconosciuti standard nazionali o internazionali.
Note del Redattore:
Comma così modificato dall' art. 2 della L.R. 11 maggio 2009, n. 15 . Vedi le deroghe previste dall'art. 1 della L.R. 2 dicembre 2014, n. 39 e dall'art. 1 della L.R. 2 ottobre 2018, n. 18 .
Articolo inserito dall' art. 1 della L.R. 4 luglio 2008, n. 23 , con le disposizioni attuative di cui all'art. 3 della stessa L.R. 23/2008
Comma già modificato dall' art. 117 della L.R. 11 maggio 2009, n. 18 e così ulteriormente modificato dall'art. 7 della L.R. 30 dicembre 2015, n. 29 .