Menù di navigazione
Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 4 luglio 2007, n. 25

Testo unico in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea (69)

Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 34 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 luglio 2007

Art. 34 quater.
1. E’ istituito, presso la Regione, il Registro regionale telematico delle imprese esercenti gli autoservizi pubblici non di linea di cui all’articolo 2, comma 2, lettere a), b), c) e d).
1 bis. La Città metropolitana di Genova, le province e i comuni provvedono, entro la data del 1° marzo di ogni anno, all’aggiornamento del Registro, di cui al comma 1, inserendo i dati relativi all’anno precedente. 68)

Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9.

2. La Giunta regionale può, con proprio provvedimento, definire i contenuti del Registro di cui al comma 1, nonchè le modalità di tenuta e aggiornamento del Registro medesimo.
3. A tal fine la Città metropolitana di Genova e le province provvedono all’aggiornamento telematico delle sezioni del Registro regionale a scala metropolitana e provinciale, all’interno delle quali è annotato l’elenco delle imprese autorizzate all’attività di trasporto con la specificazione del numero di autobus in dotazione nonché delle relative caratteristiche tecniche, compresa la classe emissiva, dei numeri di targa e di telaio e dell’annotazione degli autobus acquistati con sovvenzioni pubbliche di cui possa aver beneficiato la totalità delle imprese nazionali. (64)

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

4. Le imprese iscritte nel Registro regionale delle imprese sono tenute a comunicare alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia di competenza ogni fatto o circostanza che implichi la perdita o il mutamento dei requisiti per l’iscrizione nel Registro stesso e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa pregiudicare il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di noleggio autobus con conducente indicati nell’articolo 30. Le comunicazioni devono pervenire alla Città metropolitana di Genova o alla Provincia entro trenta giorni da quando il fatto o la modifica sono avvenuti. (65)

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

5. La Città metropolitana di Genova o la Provincia provvedono alla cancellazione dell’impresa dal Registro regionale e alla tempestiva comunicazione di tale provvedimento alla Regione nei casi in cui: (66)

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5.

a) la cancellazione sia stata richiesta dalla stessa impresa;
b) la sua attività sia comunque cessata;
c) siano venuti meno anche solo uno dei requisiti di cui all’articolo 30;
d) sia stato adottato un provvedimento di sospensione non seguito dalla regolarizzazione della posizione dell’impresa entro il termine a tal fine assegnato o un provvedimento di revoca ai sensi dell’articolo 34 ter;
e) l’impresa utilizzi, anche occasionalmente, autobus acquistati con contributi pubblici in violazione dell’articolo 33.
6. I comuni provvedono ad aggiornare la sezione del Registro regionale contenente l'elenco delle licenze e autorizzazioni per i servizi di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a), b) e c).

Note del Redattore:

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo inserito dall' art. 19 della L.R. 27 dicembre 2011, n. 37 e successivamente abrogato dall'art. 9 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 e successivamente sostituito dall' art. 16 della L.R. 6 novembre 2012, n. 36 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall' art. 4 della L.R. 6 giugno 2008, n. 14 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 . Comma così modificato dall'art. 34 della L.R. 27 dicembre 2019, n. 31 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 . Vedi anche quanto stabilito in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 29 maggio2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma aggiunto dall'art. 8 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 . Vedi anche quanto disposto in via transitoria dall'art. 27 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 10 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 14 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma già modificato dall'art. 15 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 e così successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 2019, n. 28 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Rubrica così sostituita dall'art. 17 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 17 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Alinea così modificato dall'art. 19 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 20 della L.R. 29 dicembre 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Articolo così sostituito dall'art. 23 della L.R. 29 maggio 2019, n. 10 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così modificata dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Comma così modificato dall'art. 9 della L.R. 6 febbraio 2020, n. 5 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Lettera così sostituita dall'art. 11 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 . Vedi anche la disposizione transitoria contenuta nell'art. 34 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .

Ritorna alla nota nel testologo Nota del redattore

Vedi quanto disposto in via transitoria dall'art. 34 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .