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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 luglio 2007, n. 23

Bollettino Ufficiale n. 13 dell' 11 luglio 2007

Art. 17.
(Osservatorio regionale sui rifiuti. Attività di supporto tecnico)
1. Nell'ambito dell'Osservatorio Regionale sui rifiuti istituito ai sensi dell'articolo 36 della l.r. 20/2006 , opera una Sezione avente il compito di fornire supporto tecnico alle attività di riscossione, accertamento ed al contenzioso riguardante la applicazione dei tributi regionali in materia ambientale.
2. In particolare la Sezione di cui al comma 1 provvede:
a) a fornire il supporto tecnico alla verifica dei dati inerenti il versamento del tributo per il conferimento in discarica di cui alla presente legge, anche in funzione delle attività di accertamento e contestazione delle violazioni di cui all'articolo 8;
b) alle attività funzionali alla applicazione del tributo per il conferimento in discarica in misura proporzionale ai risultati della raccolta differenziata, in base alle previsioni dell'articolo 5, garantendo il coordinamento fra le attività di elaborazione dei dati sulla produzione dei rifiuti e la determinazione della misura del tributo da versare da parte di ciascun Comune;
c) alle funzioni connesse alla applicazione dell'onere di servizio, istituito dal Regolamento regionale 19 marzo 2002, n. 2 (regolamento di attuazione dell'articolo 40 della l.r. 18/1999 inerente l'applicazione dell'onere di servizio ad alcune tipologie di impianti di gestione dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni, di cui all'articolo 40 della l.r. 18/1999 , a favore dei Comuni sedi di impianti di gestione dei rifiuti;
d) alla promozione ed attuazione di iniziative di informazione e divulgazione sulle modalità di applicazione dei tributi regionali in materia ambientale.

Note del Redattore:

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Comma già modificato dall' art. 1 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

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Articolo così sostituito dall' art. 7 della L.R. 28 giugno 2011, n. 15 .

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Articolo già sostituito dall' art. 2 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 e nuovamente sostituito dall'art. 5 della l.r. 1 dicembre 2015, n. 20 .

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Allegato già sostituito dall' art. 3 della L.R. 25 luglio 2011, n. 19 a decorrere dal 1 gennaio 2012, per effetto dell'art. 4 della stessa L.R. 19/2011 , successivamente sostituito dall'art. 8 della L.R. 28 luglio 2016, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25 .

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Vedi l'articolo 8 della L.R. 1 dicembre 2015, n. 20 , che prevede la possibilità di esenzione dal versamento su decisione della Giunta regionale in particolari fattispecie.

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Comma già sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 e così ulteriormente sostituito dall'art. 3 della L.R. 2 novembre 2016, n. 25 .

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Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

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Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 luglio 2016, n. 16 .

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Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 luglio 2016. n. 16 .