Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.
Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007
Art. 7.
(Operatori dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
1. Gli interventi previsti negli strumenti di programmazione regionale sono realizzati da operatori pubblici o privati.
2. Per operatori pubblici si intendono i Comuni e gli altri enti pubblici con riferimento al recupero ai fini abitativi del patrimonio di loro proprietà. Le ARTE possono svolgere il ruolo di operatori per conto dei Comuni e degli altri enti pubblici, previo convenzionamento a norma della legislazione vigente.
2 bis. Il servizio pubblico di intermediazione locativa di cui all’articolo 2, comma 1, lettera j bis), è esercitato dalle Aziende Regionali Territoriali per l’Edilizia (A.R.T.E.) nei rispettivi ambiti territoriali di competenza. (22)
3. Per operatori privati si intendono le fondazioni e associazioni riconosciute, le imprese di costruzione o loro consorzi e associazioni, le cooperative di abitazione o loro consorzi, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale individuate dall'articolo 10 del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 (riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), che presentino i requisiti di cui all'articolo 8 e che, in caso di cessazione o cambiamento di attività siano tenuti, in base all'atto costitutivo ovvero per un esplicito impegno assunto nell'atto convenzionale di cui all'articolo 23, comma 2, a devolvere, a titolo gratuito, il proprio patrimonio o gli immobili oggetto dei contributi al Comune, nonché i cittadini singoli o riuniti in forma associata con le modalità di cui all'articolo 25.
4. L'atto convenzionale può ammettere i casi di fusione tra operatori che presentino le predette caratteristiche, nonché le cessioni delle abitazioni, ove la vendita riguardi immobili costituenti complessi unitari e l'acquirente si impegni espressamente con l'atto di acquisto alla prosecuzione della locazione secondo le originarie pattuizioni, ivi compresa la cessione degli immobili a titolo gratuito al Comune in caso di cessazione o cambiamento di attività.
Note del Redattore:
Articolo modificato dall' art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 39 e così sostituito dall' art. 1 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 .
Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 .
Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .