Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.
Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007
Art. 31.
(Abrogazioni)
1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) gli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 2 maggio 1990, n. 34 (attuazione del programma quadriennale regionale per l'edilizia residenziale, misure urgenti in materia di edilizia residenziale ed istituzione di un fondo sociale);
b) la legge regionale 30 marzo 1993, n. 13 (norme per l'attuazione dell'anagrafe dell'utenza e del patrimonio dell'edilizia residenziale);
c) la legge regionale 20 aprile 1994, n. 20 (disposizioni e norme transitorie per l'attuazione della legge regionale 5 agosto 1987, n. 25 (contributi regionali per il recupero edilizio abitativo ed altri interventi programmati));
d) l'articolo 18 della legge regionale 20 luglio 2002, n. 29 (misure di sostegno per gli interventi di recupero e di riqualificazione dei centri storici e norme per lo snellimento delle procedure di rilascio dei titoli edilizi).
2. Sono, altresì, abrogate le disposizioni normative incompatibili con la presente legge.
Note del Redattore:
Articolo modificato dall' art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 39 e così sostituito dall' art. 1 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 .
Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 .
Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .