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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.

Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007

Art. 3.
(Destinatari dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
1. La Regione promuove la realizzazione del sistema dell'intervento pubblico, finalizzato ad assicurare il diritto all'abitazione ai soggetti appartenenti alle aree sociali indicate nelle seguenti lettere ed alle particolari categorie sociali individuate dalla legislazione vigente:
a) area della marginalità sociale, rappresentata da soggetti in precarie condizioni economiche e sociali, caratterizzati da instabilità alloggiativa e che necessitano altresì di particolari forme di accompagnamento sociale;
b) area del disagio grave, rappresentata da soggetti radicati sul territorio la cui situazione economica è modesta e incompatibile con un canone di affitto di mercato;
c) area del disagio diffuso, rappresentata da soggetti la cui situazione economica è meno disagiata rispetto ai soggetti di cui alla lettera b) ed è compatibile con un canone di affitto o una rata di rimborso del mutuo moderato rispetto a quello di mercato;
d) area della difficoltà, rappresentata da soggetti la cui situazione economica di disagio è di breve o medio periodo, per cui è prevedibile la compatibilità con un canone di affitto o una rata di rimborso del mutuo moderato rispetto a quello di mercato.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale approva apposito provvedimento recante i criteri per la definizione e graduazione del disagio sociale ed economico relativo alle aree sociali indicate.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 18 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così sostituito dall' art. 18 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 bis all' art. 30 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 bis all' art. 31 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 ter all' art. 31 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater all'art. 14 della L.R. 7 aprile 1995 n. 25 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Rubrica così modificata dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .