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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.

Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007

Art. 26.
1. I comuni definiscono il fabbisogno di edilizia residenziale primaria individuando le quote di ERS, articolate nelle diverse tipologie e di edilizia abitativa in proprietà a prezzi convenzionati ed in particolare:
a) determinano il proprio fabbisogno di ERP sulla base del numero delle domande di ERP e di sostegno all'affitto inserite nelle relative graduatorie, valutando l'incidenza delle caratteristiche dei nuclei familiari e le caratteristiche socio-economiche della popolazione con riferimento in particolare al disagio abitativo;
b) possono, al fine di porre le condizioni urbanistiche per consentire il soddisfacimento del fabbisogno di cui alla lettera a) e definire la politica residenziale di ERS, in sede di formazione dei Piani urbanistici comunali (PUC) o di predisposizione di variante di approvazione regionale, stabilire la quota percentuale a cui gli interventi urbanistico edilizi comportanti insediamenti di edilizia residenziale sono tenuti a contribuire per il fabbisogno determinato attraverso le necessarie e specifiche previsioni in termini normativi e localizzativi da adottare con apposita deliberazione del Consiglio comunale.
2. La modifica al vigente strumento urbanistico comunale di cui al comma 1, lettera b), è soggetta alla seguente procedura:
a) adozione della variante con deliberazione consiliare e pubblicazione della stessa e dei relativi elaborati tecnici mediante deposito per trenta giorni consecutivi a libera visione del pubblico sia presso la segreteria comunale, sia nel sito informatico del Comune, previo avviso da pubblicare in un giornale quotidiano, nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, nonché nel sito informatico comunale;
b) ricevimento, fino a trenta giorni dopo la scadenza del periodo di deposito, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;
c) adozione di deliberazione consiliare di controdeduzione alle osservazioni pervenute, senza necessità di dar luogo ad una nuova pubblicazione nel caso in cui le osservazioni accolte non riguardino la localizzazione di nuove aree non oggetto della precedente deliberazione di adozione;
d) approvazione da parte della Regione nel termine perentorio di centottanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, decorso il quale la modifica al vigente Piano regolatore generale (PRG) o PUC si intende approvata.
3. I comuni in sede di formazione del PUC o della variante urbanistica di cui al comma 2 possono prevedere anche premialità di edificabilità residenziale ai fini di ottenere nell'intero territorio comunale una maggiore dotazione di alloggi ERP necessaria a soddisfare totalmente o parzialmente il proprio fabbisogno e favorire la fattibilità dei relativi interventi.
4. I comuni nell'ipotesi in cui esercitino la facoltà di cui al comma 1, lettera b), si dotano di un documento di natura programmatica denominato Documento attuativo per le politiche per la casa contenente anche previsioni di natura finanziaria.
5. L'attuazione degli interventi previsti dalla variante di cui al comma 1, lettera b), è condizionata all'approvazione da parte del Comune del Documento di cui al comma 4.
6. I dati relativi agli interventi di ERS ed alle eventuali monetizzazioni di cui all'articolo 26 bis, comma 6, sono trasmessi alla Regione e alimentano l'Osservatorio regionale del sistema abitativo di cui all'articolo 12, che produrrà una relazione, entro il 30 giugno di ogni anno, dove evidenziare, in particolare, gli obiettivi raggiunti complessivamente e quelli raggiunti nel corso dell'anno precedente, l'attuazione data dai comuni mediante l'adozione dei piani e programmi previsti, le risorse pubbliche complessivamente disponibili sul territorio regionale e quelle impegnate ed erogate nel corso dell'anno precedente.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 18 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così sostituito dall' art. 18 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 bis all' art. 30 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 bis all' art. 31 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 ter all' art. 31 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater all'art. 14 della L.R. 7 aprile 1995 n. 25 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Rubrica così modificata dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .