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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.

Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007

Art. 22.
(Costi riconoscibili)
1. La Giunta regionale stabilisce sulla base dei prezzi medi definiti dal Prezzario regionale dell'Unioncamere liguri e coerentemente con le determinazioni assunte in merito ai costi standardizzati dall'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, i costi riconoscibili per gli interventi di recupero e nuova costruzione a sostegno pubblico di cui alla presente legge, con riferimento al livello qualitativo che si intende perseguire.
2. Il sistema dei costi riconoscibili utilizza i quadri economici previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici.
3. I costi di cui al comma 1 sono revisionati in relazione all'aggiornamento delle fonti ufficiali prese a riferimento ed eventualmente sulla base della variazione degli indicatori del costo di costruzione di edifici con destinazione residenziale ovvero dell'introduzione di indirizzi operativi utili a contenere i costi e ad assicurare, nel contempo, la qualità edilizia.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 18 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così sostituito dall' art. 18 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 bis all' art. 30 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 bis all' art. 31 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 ter all' art. 31 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater all'art. 14 della L.R. 7 aprile 1995 n. 25 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Rubrica così modificata dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .