Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.
Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007
Art. 22.
(Costi riconoscibili)
1. La Giunta regionale stabilisce sulla base dei prezzi medi definiti dal Prezzario regionale dell'Unioncamere liguri e coerentemente con le determinazioni assunte in merito ai costi standardizzati dall'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni, i costi riconoscibili per gli interventi di recupero e nuova costruzione a sostegno pubblico di cui alla presente legge, con riferimento al livello qualitativo che si intende perseguire.
2. Il sistema dei costi riconoscibili utilizza i quadri economici previsti dalla normativa in materia di lavori pubblici.
3. I costi di cui al comma 1 sono revisionati in relazione all'aggiornamento delle fonti ufficiali prese a riferimento ed eventualmente sulla base della variazione degli indicatori del costo di costruzione di edifici con destinazione residenziale ovvero dell'introduzione di indirizzi operativi utili a contenere i costi e ad assicurare, nel contempo, la qualità edilizia.
Note del Redattore:
Articolo modificato dall' art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 39 e così sostituito dall' art. 1 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 .
Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 .
Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .