Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.
Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007
Art. 21.
(Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia)
1. I nuovi interventi ovvero la riqualificazione dell'attuale patrimonio di ERS, eccedente le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere che il fabbisogno energetico sia inferiore a 70 kwh/mq annuo e che, al fine di raggiungere tale obiettivo, siano utilizzate per gli usi termici anche fonti energetiche alternative e rinnovabili.
2. La Regione può destinare contributi in conto capitale al fine di promuovere, in relazione alle categorie di intervento previste dalla presente legge, interventi innovativi, a carattere sperimentale sia nella gestione del patrimonio di ERS che nel processo edilizio perseguendo l'obiettivo della sicurezza, della qualità edilizia e tipologica, della sostenibilità edilizia ovvero del risparmio energetico.
3. Tra gli interventi di cui al comma 2 possono essere ricompresi anche progetti di autocostruzione per sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell'integrazione sociale.
4. Nell'ambito degli interventi a carattere sperimentale di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta un protocollo regionale per la valutazione del livello di sostenibilità ambientale dei singoli interventi e per graduare i contributi previsti a norma del presente articolo.
5. I contributi di cui al comma 2 concorrono a coprire i maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o recupero di edifici sulla base dei criteri previsti dal protocollo di cui al comma 4 e sono concessi nella misura massima del 15 per cento del costo riconoscibile dell'intervento, al netto del costo degli elementi di sperimentazione e sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente.
Note del Redattore:
Articolo modificato dall' art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 39 e così sostituito dall' art. 1 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 .
Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 .
Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .