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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.

Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007

Art. 21.
(Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia)
1. I nuovi interventi ovvero la riqualificazione dell'attuale patrimonio di ERS, eccedente le azioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, devono prevedere che il fabbisogno energetico sia inferiore a 70 kwh/mq annuo e che, al fine di raggiungere tale obiettivo, siano utilizzate per gli usi termici anche fonti energetiche alternative e rinnovabili.
2. La Regione può destinare contributi in conto capitale al fine di promuovere, in relazione alle categorie di intervento previste dalla presente legge, interventi innovativi, a carattere sperimentale sia nella gestione del patrimonio di ERS che nel processo edilizio perseguendo l'obiettivo della sicurezza, della qualità edilizia e tipologica, della sostenibilità edilizia ovvero del risparmio energetico.
3. Tra gli interventi di cui al comma 2 possono essere ricompresi anche progetti di autocostruzione per sperimentare nuove soluzioni organizzative nella realizzazione dei lavori e nell'integrazione sociale.
4. Nell'ambito degli interventi a carattere sperimentale di cui al comma 2, la Giunta regionale adotta un protocollo regionale per la valutazione del livello di sostenibilità ambientale dei singoli interventi e per graduare i contributi previsti a norma del presente articolo.
5. I contributi di cui al comma 2 concorrono a coprire i maggiori oneri connessi con la realizzazione di interventi di costruzione e/o recupero di edifici sulla base dei criteri previsti dal protocollo di cui al comma 4 e sono concessi nella misura massima del 15 per cento del costo riconoscibile dell'intervento, al netto del costo degli elementi di sperimentazione e sono cumulabili con quelli previsti dalla normativa regionale vigente.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 18 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così sostituito dall' art. 18 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 bis all' art. 30 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 bis all' art. 31 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 ter all' art. 31 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater all'art. 14 della L.R. 7 aprile 1995 n. 25 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Rubrica così modificata dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .