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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38

Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.

Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007

Art. 2.
(Obiettivi delle politiche abitative regionali)
1. Le politiche abitative regionali sono indirizzate a:
a) incrementare e riqualificare il patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica (ERP), nel rispetto della normativa in materia;
b) incrementare l'offerta di alloggi in locazione, permanente o a termine, a canone moderato rispetto ai valori di mercato, anche con riguardo alle esigenze espresse da particolari categorie sociali per fenomeni di mobilità per studio o lavoro e di emergenza sociale riferita a donne e minori, nonché alle politiche per l'immigrazione;
c) favorire l'accesso alla proprietà della residenza primaria, con priorità per gli alloggi ricompresi in edifici esistenti, anche attraverso interventi di autorecupero o autocostruzione;
d) contribuire al mantenimento della residenza primaria in proprietà, attraverso interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, segnatamente a favore dei soggetti deboli che con maggior difficoltà riescono a far fronte alle spese di manutenzione degli immobili;
e) apportare un sostegno finanziario finalizzato a concorrere al pagamento dei canoni che incidono in misura rilevante sulla situazione economica familiare, nonché finalizzato a concorrere all'abbattimento dell'incidenza sulla situazione economica del nucleo familiare delle rate dei mutui contratti per l'acquisto della prima casa;
f) concedere garanzie fideiussorie per il pagamento delle rate dei mutui o dei canoni di locazione da parte degli assegnatari degli alloggi realizzati o recuperati con il contributo delle risorse di cui alla presente legge;
g) dare risoluzione a gravi ed imprevedibili emergenze alloggiative;
h) promuovere interventi innovativi volti a perseguire obiettivi di qualità e di vivibilità dell’ambiente urbano, interno ed esterno all’abitazione, riduzione dei costi di costruzione, di manutenzione e di gestione mediante l’impiego di tecnologie costruttive a basso impatto ambientale e paesaggistico, antisismiche, ridotti consumi energetici e con impianti tecnologici essenziali di semplice installazione e manutenzione; (19)

Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

i) attivare iniziative di informazione e di studio sui fenomeni abitativi nella Regione e sulle ipotesi di intervento pubblico, anche mediante l'apporto dell'Infrastrutture Recupero Energia Agenzia Regionale Ligure - I.R.E. S.p.A.; (20)

Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

j) promuovere l'attivazione di un sistema di qualificazione degli operatori privati;
j bis) organizzare un servizio pubblico di intermediazione nel mercato della locazione privata per sviluppare maggiormente l’offerta abitativa attraverso condizioni sostenibili per coloro che fuoriescono o che non hanno i requisiti per accedere all’edilizia residenziale pubblica, pur possedendo i requisiti generali richiesti dall’articolo 24 per diventare comunque beneficiari dell’intervento pubblico. (21)

Lettera aggiunta dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

2. Ai fini della presente legge, le azioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1, come disciplinate ai sensi degli articoli 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20, costituiscono il sistema di ERS.(17)

Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12.

3. La pianificazione territoriale e urbanistica allo scopo di realizzare le condizioni per lo sviluppo delle politiche pubbliche nel settore abitativo disciplina l'attuazione degli interventi edilizi, di recupero o in via subordinata di nuova costruzione, diretti a soddisfare il fabbisogno di abitazioni per le diverse aree sociali e, in particolare, ad ampliare l'offerta di abitazioni in locazione a canone ridotto e a favorire l'acquisto della prima casa, in conformità alla legislazione regionale vigente.
4. Le politiche abitative di cui alla presente legge si integrano con le politiche sociali e con quelle riferite alla promozione dei programmi urbani complessi proposti dai Comuni, dalle Province, dalla Regione o dallo Stato, e concorrono prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente, anche non occupato, in particolare all'interno del perimetro dei centri edificati come definiti ai sensi dell'Sito esternoarticolo 16 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 (programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150; 18 aprile 1962 n. 167; 29 settembre 1964 n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata).
5. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge concorrono le Aziende Regionali Territoriali per l'Edilizia (ARTE), mediante l'attività di gestione e valorizzazione del patrimonio di ERP, nonché attraverso le ulteriori risorse finanziarie di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b) della legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici).
6. Al conseguimento degli obiettivi della presente legge possono concorrere congiuntamente i comuni, gli enti pubblici, le cooperative di abitazione, le imprese di costruzione, i privati singoli o associati, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale e le fondazioni bancarie.

Note del Redattore:

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Comma così sostituito dall' art. 18 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Comma così sostituito dall' art. 18 della L.R. 24 dicembre 2008, n. 44 .

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Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 bis all' art. 30 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 bis all' art. 31 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge il comma 3 ter all' art. 31 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .

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Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter e 3 quater all'art. 14 della L.R. 7 aprile 1995 n. 25 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 4 .

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Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Rubrica così modificata dall'art. 14 della L.R. 7 aprile 2015, n. 12 .

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Lettera così sostituita dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 16 della L.R. 13 giugno 2017, n. 13 .

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Lettera così modificata dall'art. 21 della L.R. 28 dicembre 2023, n. 20 .