Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.
Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007
Art. 16.
(Interventi per categorie speciali)
1. Per favorire l'appropriatezza degli interventi di ERS rispetto ai fabbisogni effettivamente rilevati, la Regione incentiva, attraverso la concessione di contributi in conto capitale o in conto interessi, anche in forma attualizzata, anche gli interventi relativi alle seguenti tipologie:
a) strutture alloggiative di natura temporanea;
b) strutture per l'inclusione sociale.
2. Ai fini della presente legge, sono strutture alloggiative di natura temporanea, ad esclusione dei servizi di cui all'articolo 30 della legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione), quelle strutture finalizzate a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, organizzate in forma di camere, minialloggi oppure appartamenti, destinati all'esigenza alloggiativa di natura temporanea, motivata da ragioni di lavoro, formazione, studio, cura e assistenza, di soggetti appartenenti all'area sociale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24. Per gli studenti universitari si applica quanto previsto dall'articolo 25, comma 6, lettera c).
3. I contributi per il recupero, acquisto e recupero ovvero nuova costruzione delle strutture di cui al comma 1, lettera a) e le altre forme di compensazione dell'onere del servizio sono concessi agli operatori che sottoscrivono atti convenzionali con il competente Comune, impegnandosi a concedere in locazione, per almeno dodici anni, l'alloggio a particolari categorie sociali a canone inferiore a quello concordato a norma della l. 431/1998 ; tale convenzione, oltre alla compensazione dell'onere di servizio, disciplina, nel rispetto della vigente normativa nazionale, la natura e la durata degli obblighi del servizio stesso.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri di determinazione dei contributi pubblici, le modalità di accesso e godimento delle strutture alloggiative di cui al comma 2, le caratteristiche tecniche e le dotazioni del servizio abitativo.
5. Ai fini della presente legge, sono strutture per l'inclusione sociale quelle strutture finalizzate a fornire un servizio abitativo di interesse generale a rilevanza economica, volte a garantire ai soggetti di cui al comma 6 servizi alloggiativi congiuntamente a servizi integrativi, nell'ambito di un progetto personalizzato teso all'inclusione sociale degli stessi. Tali interventi integrano quelli forniti dai servizi istituzionalmente competenti.
6. I beneficiari delle strutture di cui al comma 5 sono i soggetti appartenenti all'area sociale di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), nonché le donne e i minori oggetto di violenza, di cui alla legge regionale 21 marzo 2007 n. 12 (interventi di prevenzione della violenza di genere e misure a sostegno delle donne e dei minori vittime di violenza) e i soggetti derivanti dalla nuova immigrazione, di cui alla legge regionale 20 febbraio 2007 n. 7 (norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati).
7. I contributi per il recupero, acquisto e recupero ovvero nuova costruzione delle strutture di cui al comma 1, lettera b) e le altre forme di compensazione dell'onere del servizio sono concessi agli operatori che sottoscrivono atti convenzionali con il competente Comune, che disciplinano la natura e la durata degli obblighi di servizio, oltre alla compensazione dell'onere del servizio stesso.
8. La Giunta regionale definisce le modalità per la concessione dei contributi per la realizzazione delle strutture per l'inclusione sociale tenuto conto delle disposizioni di cui alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio sanitari), le modalità di accesso e godimento delle strutture di cui al comma 5, le caratteristiche tecniche e le dotazioni del servizio abitativo.
9. Alle tipologie di servizio abitativo di cui al presente articolo, si applica in ogni caso una tariffa comprensiva del canone di affitto e delle spese accessorie che garantisce l'equilibrio della gestione economica tenendo conto degli oneri sostenuti per la realizzazione, recupero o acquisizione degli alloggi o dei posti letto, nonché dei costi di gestione e delle eventuali compensazioni dell'onere del servizio.
Note del Redattore:
Articolo modificato dall' art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 39 e così sostituito dall' art. 1 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 .
Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 .
Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .