Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.
Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007
Art. 11.
(Fondo per lo sviluppo dell'abitare sociale "social housing")
1. Al fine di favorire la realizzazione delle politiche abitative regionali, la Giunta regionale è autorizzata a partecipare alla costituzione di uno specifico fondo per la realizzazione di interventi edilizi di particolare rilevanza, caratterizzati da alloggi prevalentemente destinati all'assegnazione in locazione permanente e temporanea, a canone moderato o comunque inferiore a quello di mercato, coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale, per la concessione di incentivi.
2. Il fondo di cui al comma 1 contribuisce a contenere l'onere degli interessi sui mutui concorrendo alla provvista del capitale impiegato dagli istituti di credito per la concessione dei mutui agevolati ai soggetti attuatori degli interventi edilizi.
3. Concorrono al finanziamento del fondo le risorse economiche stanziate dalle fondazioni, bancarie o di altra natura, per le finalità di cui alla presente legge.
4. L'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 3 è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Regione e le fondazioni stesse.
5. I soggetti attuatori degli interventi, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 8, sono individuati sulla base di criteri e modalità determinate dalla Regione.
6. Al finanziamento del fondo si provvede con le risorse di cui all'articolo 9, comma 1.
7. La Giunta regionale definisce con apposito provvedimento le modalità di costituzione, funzionamento e gestione del fondo, ivi compresi i criteri di valutazione tecnico - economica del piani di investimento, il periodo massimo di rimborso dei finanziamenti e le modalità di revoca degli stessi.
8. Alla gestione del fondo si provvede con apposita convenzione.
Note del Redattore:
Articolo modificato dall' art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 39 e così sostituito dall' art. 1 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 .
Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 .
Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .