Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.
Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007
Art. 1.
(Finalità)
1. La presente legge disciplina in modo organico il sistema regionale dell'intervento pubblico nel settore abitativo in Liguria, in coerenza con i principi definiti dal Titolo V della Costituzione ed in attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo III, Capo II, Sezione III del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997 n. 59 ) e nella legge regionale 22 gennaio 1999 n. 3 (conferimento agli enti locali di funzioni e compiti amministrativi della Regione in materia di edilizia residenziale pubblica, opere pubbliche, espropriazioni, viabilità, trasporti e aree naturali protette), nonché nel rispetto della normativa comunitaria e statale in materia di alloggio sociale.
2. La Regione promuove, in particolare, il sistema dell'Edilizia Residenziale Sociale (ERS) come definito ai sensi della presente legge, realizzato da soggetti pubblici o privati e volto a garantire il diritto ad un'abitazione adeguata, per il periodo di effettiva permanenza del disagio stesso, ai soggetti appartenenti alle aree sociali di cui all'articolo 3 comma 1 e alle particolari categorie sociali individuate dalla legislazione vigente che non sono in grado di accedere al libero mercato per situazioni di precarietà economica o per mancanza di un'offerta abitativa adeguata.
Note del Redattore:
Articolo modificato dall' art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 39 e così sostituito dall' art. 1 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 .
Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 .
Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .