Legge regionale 3 dicembre 2007, n. 38
Organizzazione dell'intervento regionale nel settore abitativo.
Bollettino Ufficiale n. 20 del 12 dicembre 2007
- VOCI
- edilizia sociale
INDICE
Art. 1. - (Finalità)
Art. 2. - (Obiettivi delle politiche abitative regionali)
Art. 3. - (Destinatari dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
Art. 4. - (Concertazione istituzionale e partecipazione)
Art. 5. - (Programmazione regionale)
Art. 6. - (Procedimenti attuativi)
Art. 7. - (Operatori dell'intervento pubblico nel settore abitativo)
Art. 8. - (Selezione degli operatori privati)
Art. 9. - (Finanziamento delle politiche abitative)
Art. 10. - (Fondo di garanzia)
Art. 11. - (Fondo per lo sviluppo dell'abitare sociale "social housing")
Art. 12. - (Osservatorio regionale del sistema abitativo)
Art. 13. - (Anagrafe dell'intervento pubblico nel settore abitativo e dell'utenza)
Art. 14.(Alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica - ERP)
Art. 15. - (Alloggi in locazione a canone moderato)
Art. 16. - (Interventi per categorie speciali)
Art. 17. - (Accesso alle abitazioni in proprietà)
Art. 18. - (Recupero del patrimonio edilizio esistente)
Art. 19. - (Mantenimento della casa in proprietà)
Art. 20. - (Interventi di sostegno al reddito)
Art. 21. - (Iniziative di sperimentazione e promozione della qualità edilizia)
Art. 22. - (Costi riconoscibili)
Art. 23. - (Disposizioni comuni)
Art. 24. - (Requisiti generali)
Art. 25. - (Requisiti specifici per particolari categorie di intervento)
Art. 26. - (Fabbisogno di edilizia residenziale primaria)
Art. 26 bis. - (Istituzione del Fondo regionale per le politiche abitative (FoRPA))
Art. 27. - (Modifiche alla l.r. 36/1997)
Art. 28. - (Modifiche alla l.r. 25/1995)
Art. 29. - (Norme transitorie in materia di programmazione ed attuazione degli interventi)
Art. 30. - (Norma finanziaria)
Art. 31. - (Abrogazioni)
Art. 32. - (Dichiarazione d'urgenza)
Note del Redattore:
Articolo modificato dall' art. 10 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 39 e così sostituito dall' art. 1 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 .
Articolo inserito dall' art. 2 della L.R. 12 novembre 2012, n. 37 e così sostituito dall'art. 21 della L.R. 29 dicembre 2015, n. 27 .
Aggiunge le lettere f bis) e f ter) al comma 3 dell' art. 29 della L.R. 4 settembre 1997, n. 36 .