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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 novembre 2007, n. 37

Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.(1)

Nota soppressa.

Bollettino Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2007

Art. 11.
2. L’esercizio delle attività d’ittiturismo deve essere svolto mediante l’utilizzo di fabbricati, attrezzature o risorse nella disponibilità dell’imprenditore ittico o mediante l’utilizzo della propria abitazione. (28)

Nota soppressa. Vedi nota n. 52.

(52)

Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

.
4. L'esercizio dell'attività ittituristica è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività al Comune in cui l'imprenditore ittico intende svolgere l'attività. La Giunta regionale stabilisce la documentazione da presentarsi a corredo della segnalazione certificata di inizio attività (29)

Comma così sostituito dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

.
4 bis. E' istituita la Banca dati regionale dell'ittiturismo. La registrazione nella Banca dati è effettuata dalla Regione su segnalazione del Comune per i soggetti che hanno presentato la segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 4 (30)

Comma inserito dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

.
4 ter. La Giunta regionale stabilisce le modalità per la tenuta e l'aggiornamento della Banca dati di cui al comma 4 bis (31)

Comma inserito dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

.
5. Alle imprese che esercitano acquacoltura nel mare può applicarsi la disciplina prevista dalla presente legge per le attività di ittiturismo (32)

Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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6. Con le disposizioni di cui all'articolo 12 comma 2 sono altresì stabiliti modalità, limiti e prescrizioni per l'espletamento delle attività, per la predisposizione dei piani aziendali e di quant'altro necessario per il corretto svolgimento dell'attività offerta (33)

Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

.
7. Le modalità, i limiti e le prescrizioni di cui al comma 6 devono essere in analogia con quelli previsti per l'attività agrituristica, per quanto compatibili (34)

Comma abrogato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

.
8. Le disposizioni urbanistico-edilizie e igienico-sanitarie di cui agli articoli 5, 6, e 8 si applicano anche ai soggetti abilitati all'esercizio dell'attività ittituristica.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 24 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 27 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Alinea così modificato dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 30 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Titolo così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 52.

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Comma così sostituito dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 33 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 . Le disposizioni attuative previste dal presente articolo sono state approvate con le seguenti Sito esternodeliberazioni della Giunta regionale: 18 maggio 2012, n. 578 (successivamente modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 1738 ) e Sito esterno30 novembre 2012, n. 1443 (successivamente modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1106 ) ;

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Lettera così sostituita dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così sostituita dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

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Comma così sostituito dall' art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 36 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .