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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 novembre 2007, n. 37

Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.(1)

Nota soppressa.

Bollettino Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2007

Art. 8.
(Norme igienico-sanitarie)
1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande sono soggetti alle specifiche normative vigenti. Nell'applicazione di tali disposizioni le autorità sanitarie competenti per territorio tengono conto delle effettive necessità connesse alla specifica attività.
2. Nel locale cucina inteso come laboratorio di produzione si possono preparare in tempi separati pasta fresca, conserve vegetali, formaggi, confetture e similari, insaccati, superalcolici e prodotti apistici per un quantitativo settimanale non superiore a 50 chilogrammi per ciascun prodotto. Per quantitativi superiori è necessario l'attivazione di uno specifico laboratorio.
3. Nel caso di somministrazione di pasti ad un numero massimo di dieci ospiti, per la loro preparazione è consentito l'uso della cucina domestica.
4. La macellazione nella azienda agrituristica è consentita per i volatili da cortile, i conigli e la selvaggina allevata, nel rispetto di specifiche linee guida comunitarie e delle disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali di cui alla Sito esternolegge 20 luglio 2004 n. 189 (disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impegno degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate) e successive modificazioni.
5. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private ad uso collettivo e sono riservate ai soli ospiti che fruiscono delle attività di cui all'articolo 2, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque. Per tali piscine non è obbligatoria la presenza dell'assistente ai bagnanti e di personale addetto ad interventi di pronto soccorso purchè vengano predisposte misure idonee a garantire la sicurezza dell'impianto come previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 12 (13)

Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 24 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 27 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Alinea così modificato dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 30 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Titolo così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 52.

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Comma così sostituito dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 33 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 . Le disposizioni attuative previste dal presente articolo sono state approvate con le seguenti Sito esternodeliberazioni della Giunta regionale: 18 maggio 2012, n. 578 (successivamente modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 1738 ) e Sito esterno30 novembre 2012, n. 1443 (successivamente modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1106 ) ;

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Lettera così sostituita dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così sostituita dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

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Comma così sostituito dall' art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 36 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .