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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 novembre 2007, n. 37

Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.(1)

Nota soppressa.

Bollettino Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2007

Art. 6.
(Ospitalità in camere e unità abitative)
1. I locali destinati all'uso agrituristico devono possedere i requisiti igienico-sanitari previsti dai regolamenti edilizi vigenti per i locali di civile abitazione, fermo restando che il Comune può prescindere dal rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie stabilite dalla vigente normativa nel caso in cui la conformazione strutturale e formale dell'organismo edilizio non consenta, senza alterazioni, tale rispetto e semprechè venga dichiarata, a cura del progettista, la sostanziale rispondenza funzionale e prestazionale degli interventi o delle attività alle effettive esigenze igienico-sanitarie connesse all'utilizzo degli immobili e, ove possibile, il miglioramento della situazione in atto.
2. I locali adibiti al pernottamento devono assicurare una superficie minima di metri quadrati 8 per le stanze ad un letto e di metri quadrati 11 per quelle a due letti, con incremento di metri quadrati 4 di superficie per ogni letto aggiuntivo (la frazione di superficie superiore a metri quadrati 0,50 è in tutti i casi arrotondata all'unità superiore), nonchè una altezza media minima di metri 2,50; può essere consentita la riduzione dell'altezza media minima purchè il volume disponibile non sia inferiore a 18 metri cubi per camera ad un letto, 26 metri cubi per camera a due letti e per ogni letto aggiuntivo 10 metri cubi.
3. Fatto salvo quanto già autorizzato con la normativa previgente, gli alloggi agrituristici devono essere dotati di adeguati servizi igienici per ogni quattro persone, compresi i componenti del nucleo familiare ed i loro conviventi.
4. La superficie minima delle unità abitative attrezzate per il pernottamento ed il soggiorno dotate di servizio autonomo di cucina, è fissato in metri quadrati ventiquattro.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 24 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 27 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Alinea così modificato dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 30 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Titolo così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 52.

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Comma così sostituito dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 33 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 . Le disposizioni attuative previste dal presente articolo sono state approvate con le seguenti Sito esternodeliberazioni della Giunta regionale: 18 maggio 2012, n. 578 (successivamente modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 1738 ) e Sito esterno30 novembre 2012, n. 1443 (successivamente modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1106 ) ;

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Lettera così sostituita dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così sostituita dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

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Comma così sostituito dall' art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 36 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .