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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 novembre 2007, n. 37

Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.(1)

Nota soppressa.

Bollettino Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2007

Art. 4.
(Criteri e limiti dell'attività agrituristica)
1. Le attività agrituristiche sono consentite a condizione che:
a) l'azienda agricola richieda, per le attività strettamente collegate alla coltivazione del fondo, alle pratiche silvicole e all'allevamento animale, l'impiego di almeno una mezza Unità Lavorativa Uomo (ULU) nelle zone a prevalente interesse agrituristico di cui all'articolo 5 comma 3 e di almeno una ULU nelle restanti zone;
b) le attività agrituristiche risultino in rapporto di connessione con l'attività agricola, che deve rimanere prevalente. Il carattere di prevalenza dell'attività agricola rispetto a quella agrituristica si intende realizzato quando il tempo-lavoro impiegato nell'attività agricola è superiore a quello svolto nell'attività agrituristica.
2. Ai fini del comma 1, lettera b), per attività agricole si intendono quelle espletate da un imprenditore agricolo per la coltivazione del fondo, per le pratiche silvicole, per l'allevamento di animali nonché per la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei propri prodotti, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente delle attrezzature e risorse dell'azienda.
3. Con le disposizioni di cui all'articolo 12 la Regione definisce i rapporti di connessione tra attività agricola e attività agrituristica e adotta le modalità per il calcolo delle ore lavorative occorrenti per le attività agricole medesime, nonché stabilisce i tempi di lavoro necessari per l'espletamento delle specifiche attività agrituristiche (7)

Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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4. Nell'esercizio dell'agriturismo la somministrazione di pasti e bevande, ivi compresi alcolici e superalcolici, deve essere ricavata:
a) da prodotti della propria azienda in misura non inferiore al 40 per cento;
b) da prodotti delle aziende agricole e delle imprese ittiche professionali del territorio regionale, ivi compresi quelli di cui alla lettera a), in misura complessivamente non inferiore al 60 per cento.
5. Sono considerati di propria produzione le bevande e i cibi prodotti e lavorati nell'azienda agricola nonché quelli ricavati da materie prime dell'azienda agricola che hanno subito lavorazioni esterne e, nel limite di un quarto del totale dei prodotti somministrati, quelli provenienti da cooperative o consorzi di aziende agricole operanti in ambito locale di cui l'azienda agricola faccia parte.
6. Le attività ricreative o culturali di cui all'articolo 2 comma 4 lettera d), possono svolgersi autonomamente rispetto all'ospitalità e alla somministrazione di pasti e bevande di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma, solo in quanto realizzino una connessione con l'attività e con le risorse agricole aziendali. Se tali attività non realizzano la necessaria connessione con l'attività agricola, possono svolgersi esclusivamente come servizi accessori riservati agli ospiti che soggiornano nell'azienda agricola e la partecipazione, anche facoltativa, a tali attività non può in nessun caso dare luogo ad autonomo corrispettivo.
7. Le modalità di apertura dell'attività agrituristica devono rispettare quanto previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 12 e comunque l'apertura dell'attività agrituristica non può essere inferiore a novanta giorni nell'arco dell'anno (8)

Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 24 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 27 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Alinea così modificato dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 30 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Titolo così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 52.

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Comma così sostituito dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 33 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 . Le disposizioni attuative previste dal presente articolo sono state approvate con le seguenti Sito esternodeliberazioni della Giunta regionale: 18 maggio 2012, n. 578 (successivamente modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 1738 ) e Sito esterno30 novembre 2012, n. 1443 (successivamente modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1106 ) ;

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Lettera così sostituita dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così sostituita dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

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Comma così sostituito dall' art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 36 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .