Art. 2.
(Attività agrituristiche)
1. Per attività agrituristiche si intendono quelle di ricezione e ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'
art. 2135 del codice civile , anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le altre attività di coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento degli animali.
2. Possono essere addetti allo svolgimento dell'attività agrituristica l'imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell'
articolo 230 bis del codice civile , nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali soggetti sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari.
4. Rientrano nell'esercizio dell'agriturismo:
a) dare ospitalità in alloggi, o in spazi destinati alla sosta di campeggiatori, all'interno dell'azienda stessa;
b) somministrare per la consumazione sul posto pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della zona ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici;
d) organizzare, anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, attività ricreative, di pratica sportiva, culturali, storico-ambientali legate alle attività agricole e alle tradizioni rurali, nonché svolgere attività di fattoria didattica di cui al comma 5.
6. Rientrano altresì nell'esercizio agrituristico le aziende agri-turistico-venatorie disciplinate ed autorizzate ai sensi dell'
articolo 32 della legge regionale 1 luglio 1994 n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni.