Art. 18.
(Contributi)
1. Alle imprese singole e associate che esercitano le attività di cui agli articoli 2 e 3 si applicano le norme di incentivazione finanziaria previste dai rispettivi settori di competenza, nel rispetto degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato.
2. La Regione, nei limiti delle disponibilità di bilancio, concede contributi alle aziende agrituristiche, pescaturistiche ed ittituristiche per investimenti secondo le modalità previste in apposito atto della Giunta regionale, che definisce le spese ammissibili nonché i criteri e parametri per la determinazione dei medesimi contributi, nel rispetto dei principi comunitari.
3. La Regione concede i contributi di cui al comma 2 nei limiti stabiliti per gli aiuti di importanza minore (de minimis), in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE, ai sensi del
Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 (regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore ("de minimis")).
4. Gli immobili e gli allestimenti, finanziati ai sensi del comma 2, sono vincolati alla loro specifica destinazione a partire dalla data di accertamento dell'avvenuta effettuazione degli investimenti, per la durata di anni dieci per gli immobili e di anni cinque per gli allestimenti, tranne casi debitamente motivati con riferimento a cause di forza maggiore o di obsolescenza economica.
5. Il provvedimento di cui al comma 2 disciplina le modalità per l'apposizione del vincolo al mantenimento della destinazione d'uso sui beni per i quali sono stati concessi i finanziamenti, pena la revoca e restituzione dei medesimi, maggiorati degli interessi calcolati al tasso legale.
6. Le funzioni amministrative concernenti la concessione, i controlli, la revoca dei contributi di cui al comma 2 sono svolte dalla Regione ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 12 aprile 2011, n. 7 (Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione) e successive modificazioni e integrazioni.
(58) Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .