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Documento vigente: Testo Coordinato

Legge regionale 21 novembre 2007, n. 37

Disciplina dell'attività agrituristica, del pescaturismo e ittiturismo.(1)

Nota soppressa.

Bollettino Ufficiale n. 19 del 28 novembre 2007

Art. 1.
(Finalità)
1. La Regione Liguria, in armonia con i principi di cui alla normativa comunitaria e nazionale per gli aspetti di competenza, sostiene l'agricoltura, lo sviluppo rurale, l'acquacoltura e la pesca anche mediante la promozione di forme idonee di turismo legate alla terra e al mare, al fine di:
a) tutelare, qualificare e valorizzare le specifiche risorse agricole e della pesca;
b) tutelare, qualificare e valorizzare le attività degli agricoltori e dei pescatori;
c) favorire il mantenimento delle attività umane nelle zone rurali;
d) favorire la multifunzionalità degli agricoltori e dei pescatori;
e) promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;
f) conservare le tradizioni culturali del mondo rurale e della pesca attraverso una corretta educazione alimentare;
g) preservare il patrimonio rurale, ambientale ed edilizio tutelando le peculiarità paesaggistiche;
h) migliorare l'offerta e la qualità dei servizi resi agli utenti.

Note del Redattore:

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Nota soppressa.

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 23 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 24 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 25 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 26 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 27 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 28 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così sostituito dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Alinea così modificato dall' art. 29 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 30 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Titolo così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 e successivamente abrogato dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Nota soppressa. Vedi nota n. 52.

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Comma così sostituito dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 31 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Articolo così sostituito dall' art. 33 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 . Le disposizioni attuative previste dal presente articolo sono state approvate con le seguenti Sito esternodeliberazioni della Giunta regionale: 18 maggio 2012, n. 578 (successivamente modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2013, n. 1738 ) e Sito esterno30 novembre 2012, n. 1443 (successivamente modificata con Sito esternodeliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2013, n. 1106 ) ;

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Lettera così sostituita dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così sostituita dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Lettera così modificata dall' art. 34 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Rubrica così modificata dall' art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 5 della L.R. 9 agosto 2012, n. 31 .

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Comma così sostituito dall' art. 35 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall' art. 36 della L.R. 13 giugno 2011, n. 14 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 agosto 2014, n. 22 .

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Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 19 maggio 2020, n. 9 .